Sentenza del 30/01/2017 n. 883 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - PROVA DELL'AVVENUTA NOTIFICA - Regolarità della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la prova e la regolarità della notifica della cartella esattoriale, in particolare perché il plico era stato ricevuto dal custode e non direttamente dal destinatario e non risultava effettuato l'invio di una seconda raccomandata. La questione riguardava quindi l'individuazione della disciplina applicabile: quella della notificazione degli atti giudiziari prevista dalla Legge n. 890/1982 oppure quella del servizio postale ordinario richiamata dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta regolare. Quando la cartella esattoriale è notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/1982. Pertanto, se il plico viene consegnato al custode o ad altra persona legittimata alla ricezione, non è necessario l'invio di una seconda raccomandata. È sufficiente che il plico sia consegnato presso il domicilio del destinatario e che il soggetto individuato dal portalettere come legittimato firmi il registro di consegna e l'avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La cartella può essere notificata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Per la notificazione della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricevimento si applicano le regole del servizio postale ordinario.
Legge n. 890/1982
La disciplina delle notificazioni degli atti giudiziari non si applica alla notificazione della cartella effettuata tramite raccomandata postale ordinaria ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.
Artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001
Il perfezionamento della consegna postale richiede che il plico sia consegnato presso il domicilio del destinatario e che la persona ritenuta legittimata dal servizio postale apponga la propria firma sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento.
Cassazione n. 11708/2011
La pronuncia è richiamata come precedente conforme alla regola secondo cui, in caso di consegna della cartella al custode nell'ambito del servizio postale ordinario, non è necessaria una seconda raccomandata.
Massime di principio
- La notificazione di una cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 segue le regole del servizio postale ordinario, non quelle più rigorose previste per gli atti giudiziari.
- La consegna del plico al custode o ad altra persona ritenuta legittimata alla ricezione può perfezionare la notifica, purché siano presenti la consegna presso il domicilio del destinatario e la relativa sottoscrizione della documentazione postale.
- In questo tipo di notificazione non è normalmente necessario l'invio di una seconda raccomandata informativa dopo la consegna al custode.
- Per contestare efficacemente la notifica non è sufficiente sostenere che il plico non sia stato ricevuto personalmente dal destinatario; occorre dimostrare l'assenza dei requisiti formali della consegna o l'irregolarità della documentazione postale.
- La disciplina applicabile dipende dalla modalità concretamente utilizzata per la notifica: la raccomandata postale ordinaria e la notificazione eseguita secondo la Legge n. 890/1982 non producono necessariamente gli stessi adempimenti.
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