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Sentenza

Sentenza del 18/07/2022 n. 22551 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la rettificazione della rendita catastale del parco eolico sostenendo, in particolare (primo motivo), che le torri eoliche non dovessero essere incluse nella rendita ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, che esclude dai beni da considerare nella stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". Ha inoltre dedotto vizi motivazionali e omissioni della CTR relative alla determinazione del valore del terreno e delle fondazioni e alla (sproporzionata) inclusione delle voci "spese tecniche", "oneri finanziari" e "profitto dell'imprenditore", nonché l'erronea attribuzione della potenza degli aerogeneratori (ultimi motivi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (sul profilo giuridico relativo all'interpretazione della L. n. 208/2015 e alla necessità di verificare se la torre sia elemento funzionale essenziale al processo produttivo) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame sul carattere funzionale delle torri eoliche e sulla conseguente rideterminazione della rendita. Ha invece respinto tutti gli altri motivi (difetto di motivazione, omissione di pronuncia su voci stimative e contestazione della potenza degli aerogeneratori), ritenendo che la CTR avesse fornito motivazione sufficiente e che le questioni estimative fossero già valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21

    a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    Norma chiave: la stima diretta considera suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi ma esclude macchinari/impianti funzionali al processo produttivo. Pertanto, anche se un elemento è infisso al suolo, va escluso dalla rendita se è strumentale e funzionale alla produzione.

  • R.D.L. n. 651 del 1939, art. 10 (richiamato)

    Questa norma (unitamente alla normativa catastale di sistema) costituisce il quadro normativo storico per la rilevanza catastale delle costruzioni; è stata richiamata come base normativa per i criteri di stima diretta e per l'inquadramento degli immobili urbani.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4

    Richiamata in relazione alla nozione di "immobile urbano" e alla disciplina catastale generale, utile per confrontare la nozione di costruzione stabile con la nozione di impianto funzionale escluso dalla stima.

  • D.P.R. n. 142 del 1949, art. 28, comma 2

    Disciplina tecnica catastale che autorizza l'uso della stima diretta con riferimento al costo di costruzione a nuovo per determinare la rendita; è stata usata dall'Agenzia quale fondamento normativo per quantificare i costi di realizzazione.

  • D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies conv. L. n. 88 del 2005

    Norma richiamata per il trattamento delle centrali elettriche nel contesto catastale; storicamente ha contribuito a considerare rilevanti per la rendita elementi strutturali degli impianti.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012

    Documento tecnico che individua criteri di quantificazione della rendita delle unità a destinazione speciale e particolare; è stato usato come riferimento tecnico per la stima di costo e la valutazione degli elementi dell'impianto.

  • Circolari e note dell'Agenzia Entrate (2/E 1/2/2016; Nota Direzione Centrale Catasto n. 60244/27/4/2016; 27/E 13/6/2016)

    Documenti di prassi in cui l'Amministrazione ha interpretato la L. 208/2015 includendo le torri eoliche fra le "costruzioni" da valutare nella stima diretta; la Corte evidenzia che tali prassi non possono prevalere sulla interpretazione normativa che esclude dal carico catastale gli impianti funzionali.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 1010/2021; n. 20726/2020; n. 21462/2020; altre citate)

    Orientamento consolidato della Cassazione: la torre eolica, pur stabile al suolo, non deve automaticamente essere inclusa nella rendita se risulta "macchinario/impianto" funzionale al processo produttivo; è rimesso al giudice di merito l'accertamento della concreta funzionalità attiva della torre (mero supporto vs componente essenziale dell'impianto).

Massime di principio

  • Applicare la L. n. 208/2015 valutando la strumentalità: anche se un manufatto è infisso al suolo, va escluso dalla stima catastale se la sua funzione è essenziale e funzionale al processo produttivo (macchinario/impianto).
  • La distinzione tra "costruzione" e "impianto imbullonato" si basa sulla funzione rispetto al processo produttivo, non solo sulle caratteristiche fisiche (stabilità, solidità, ancoraggio). Il giudice di merito deve accertare il ruolo effettivo della torre nell'aerogenerazione.
  • Le circolari e le prassi amministrative non possono travolgere il contenuto normativo della legge: vanno considerate ma l'interpretazione finale dipende dall'articolato legislativo e dalla valutazione giurisprudenziale.
  • Nelle valutazioni estimative (stima diretta) l'Ufficio può utilizzare costi di costruzione a nuovo, prezzari pubblici e progetti depositati; tali stime sono questioni di merito che il giudice di legittimità sindaca solo la correttezza del percorso logico-giuridico e non le stime tecniche in sé.
  • In sede di controversie catastali sul valore di elementi impiantistici è necessario produrre e valutare documentazione tecnica (progetti, capitolati, specifiche costruttive) per provare la funzionalità produttiva essenziale del bene.
  • Proceduralmente, la Corte richiama che la motivazione della decisione di merito deve consentire il controllo logico-giuridico; tuttavia le contestazioni esclusivamente valutative richiedono prova e rivalutazione in sede di merito e non in cassazione.

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