Sentenza n. 267/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego dell’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, adottati dopo il riesame disposto in sede cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato dapprima la revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dalla Prefettura di Piacenza e il riscontro negativo all’istanza di accesso agli atti; successivamente ha proposto motivi aggiunti contro il nuovo provvedimento emesso dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza cautelare, con il quale erano stati confermati la revoca del nulla osta e il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 6, comma 4, lett. c), DPCM 27 settembre 2023, violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione e travisamento dei fatti. Il ricorrente ha contestato l’affermazione secondo cui l’attività della datrice di lavoro non sarebbe compatibile con il settore del flusso richiesto, sostenendo che si trattasse di assistenza familiare e socio-sanitaria; ha negato la cessazione dell’azienda, risultante invece attiva dalla visura camerale; e ha contestato che la segnalazione all’autorità giudiziaria dell’asseveratore potesse fondare la revoca in assenza di una condanna penale. Ha inoltre censurato la mancata considerazione e confutazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di revoca. Il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e dell’art. 1, comma 1, l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione e lesione del diritto di difesa, poiché il provvedimento si limitava ad affermare che il volume d’affari dell’azienda fosse insufficiente rispetto al numero di istanze presentate, senza indicare reddito, numero delle domande, periodo, documentazione o parametro normativo utilizzato. Il terzo motivo ha contestato il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, sostenendo che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro fosse imputabile alla datrice e non al lavoratore e che ciò consentisse comunque il rilascio del permesso.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il nuovo provvedimento adottato a seguito del riesame ha sostituito quello originariamente impugnato. Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, rilevando che il provvedimento impugnato si limitava a richiamare un parere ostativo della Questura senza indicarne gli estremi e senza esporre in modo puntuale gli elementi istruttori e i parametri valutativi posti a fondamento delle contestazioni relative alla compatibilità dell’attività datoriale, al volume d’affari, alla cessazione dell’azienda e alla posizione dell’asseveratore. L’Amministrazione, inoltre, non aveva adeguatamente confutato le osservazioni endoprocedimentali del ricorrente, corredate da documentazione, né aveva indicato accertamenti o documenti idonei a smentirle. Tali carenze hanno compromesso la motivazione del provvedimento, il contraddittorio procedimentale e il diritto di difesa, oltre a evidenziare un difetto di istruttoria. Il terzo motivo è stato respinto: il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro previamente e validamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente la mera promessa di lavoro né la mancata sottoscrizione del contratto dichiarato nella domanda originaria. Il provvedimento è stato quindi annullato in parte qua, limitatamente ai profili accolti, con assorbimento delle ulteriori censure. È stata confermata in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, lett. c), DPCM 27 settembre 2023
La disposizione individua i settori lavorativi cui può riferirsi il nulla osta al lavoro subordinato non stagionale; la sua applicazione richiede una puntuale verifica e motivazione della compatibilità dell’attività datoriale con il settore indicato.
art. 10-bis l. 241/1990
Quando l’interessato presenta osservazioni e documentazione in risposta al preavviso di rigetto o revoca, l’Amministrazione deve esaminarle e fornire una motivata confutazione degli elementi rilevanti prima di adottare il provvedimento finale.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro previamente instaurato e non può fondarsi sulla mera mancata conclusione di una promessa di assunzione.
art. 24 Cost.
La motivazione dell’atto amministrativo deve consentire all’interessato di conoscere gli elementi posti a fondamento della decisione e di approntare adeguatamente la propria difesa.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e trasparenza impongono un’istruttoria effettiva e una motivazione puntuale, soprattutto quando l’Amministrazione disattende osservazioni documentate dell’interessato.
art. 1, comma 1, l. 241/1990
L’azione amministrativa deve rispettare criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza; tali criteri si riflettono anche sull’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione.
art. 30, comma 1, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Il richiamo giustifica la tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- Il provvedimento amministrativo che conferma la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato deve indicare in modo puntuale gli elementi istruttori acquisiti, le fonti documentali utilizzate e i parametri normativi e fattuali applicati per ritenere insussistenti i presupposti del nulla osta.
- Quando l’interessato presenta osservazioni e documentazione in risposta al preavviso di rigetto o revoca, l’Amministrazione non può limitarsi a ribadire apoditticamente la conclusione negativa, ma deve esaminare le deduzioni e confutarle specificamente nella motivazione finale.
- Il richiamo generico a un parere ostativo di altra amministrazione, privo degli estremi identificativi e non accompagnato dall’esposizione dei suoi contenuti rilevanti, non soddisfa l’obbligo di motivazione quando l’interessato abbia contestato puntualmente i presupposti fattuali del diniego.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la previa instaurazione di un valido rapporto di lavoro e la sua successiva perdita per causa non imputabile al lavoratore; la mera promessa di assunzione o la mancata sottoscrizione del contratto non integrano tale presupposto.
- L’adozione di un nuovo provvedimento sostitutivo di quello originariamente impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso introduttivo, mentre le censure devono essere rivolte contro il nuovo atto mediante motivi aggiunti.
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