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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47785/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.U.P. che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'appello conteneva una disamina critica dell'ordinanza impugnata e denunciando un "novum" consistente nel diverso trattamento riservato a Francesco Carmelitano rispetto a posizioni sovrapponibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'atto di appello risultava oggettivamente sovrapponibile e non sostanzialmente diverso dall'istanza di revoca già esaminata e motivatamente respinta dal G.U.P.; l'appello non conteneva una disamina puntuale dei passaggi motivazionali contestati ma una mera riproposizione delle stesse argomentazioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, con rinvio alla Cancelleria per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Base normativa per l'impugnazione avverso l'ordinanza del G.U.P.; disciplina la procedura di revisione della misura cautelare davanti al Tribunale.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che all'appello cautelare si applica la disciplina generale delle impugnazioni: l'atto deve essere specifico nell'individuare i punti impugnati e non limitarsi a una generica riproposizione delle richieste.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137

    Norma richiamata in relazione al deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; uso procedurale per la presentazione delle conclusioni del P.M.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti amministrativi della Cancelleria successivi alla pronuncia.

Massime di principio

  • L'appello cautelare deve contenere una disamina critica e specifica dei passaggi motivazionali dell'ordinanza impugnata; non è ammessa la mera riproposizione delle stesse argomentazioni già valutate e respinte.
  • Se l'impugnazione è sostanzialmente sovrapponibile all'istanza già decisa, il giudice può dichiararne l'inammissibilità e irrogare sanzioni pecuniarie e condanne alle spese ex art. 616 c.p.p.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare in sede di appello è necessario indicare pointi precisi di doglianza e sviluppare argomentazioni in fatto e in diritto che mostrino in cosa la motivazione del primo giudice sia viziata o omissiva.
  • Confronti con il trattamento di terzi (es. altri indagati) devono essere portati con elementi concreti e una valutazione individualizzata, non con affermazioni generiche di disparità.
  • Le regole generali delle impugnazioni (specificità, chiarezza delle doglianze, argomentazione puntuale) si applicano anche al gravame contro le misure cautelari.

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