Cassazione Penale, Sentenza n. 30319/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad Antonio Pavone. Il Procuratore generale deduceva che sussistevano i presupposti per la revoca ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., in quanto era intervenuta una nuova condanna irrevocabile per delitti commessi anteriormente alla prima condanna e che, cumulata con la pena sospesa, superava i limiti di cui all'art. 163 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia compiuto la completa verifica richiesta dalla richiesta del Procuratore generale, avendo escluso solo l'ipotesi prevista dall'art. 168, comma primo, n. 1), e, contrariamente al principio interpretativo, ha negato che un delitto commesso anteriormente possa dare luogo alla revoca del beneficio senza valutare correttamente i termini e le condizioni di cui all'art. 168, comma primo, n. 2) e all'art. 163. Pertanto l'ordinanza è annullata e la Corte d'appello dovrà riesaminare gli atti alla luce dei principi indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen.
prevede la revoca della sospensione condizionale della pena nelle ipotesi in cui il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che l'"anteriorità" del delitto va rapportata al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione; la successiva condanna deve divenire irrevocabile entro i termini previsti dall'art. 163 per l'esperimento della sospensione condizionale
art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione se il delitto è commesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione; la Corte evidenzia che il giudice di merito aveva escluso solo questa ipotesi senza valutare anche la n. 2)
art. 163, cod. pen.
Stabilisce i limiti di pena oltre i quali non può essere concessa la sospensione e i termini per l'esperimento del beneficio; secondo la Corte i termini per verificare la sopravvenienza della nuova condanna decorrono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale può essere disposta non solo per reati commessi dopo il passaggio in giudicato (n.1) ma anche per reati commessi anteriormente, purché la nuova condanna irrevocabile, cumulata con la pena già sospesa, superi i limiti di cui all'art. 163 (n.2).
- Per valutare la revoca ai sensi dell'art. 168 n.2 è necessario verificare due aspetti: a) che il reato sia stato effettivamente commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione; b) che la condanna divenuta irrevocabile sia intervenuta entro i termini previsti per l'esperimento della sospensione (come interpretati alla luce dell'art. 163).
- Il giudice di merito ha l'obbligo di esaminare compiutamente entrambe le fattispecie previste dall'art. 168 (n.1 e n.2) se prospettate, e motivare specificamente il rigetto della richiesta di revoca con riferimento sia alla temporalità dei fatti sia al calcolo estremativo delle pene ai fini del cumulo.
- La richiesta di revoca proposta dal pubblico ministero non può essere respinta in via meramente formale: occorre un'istruttoria documentale e comparativa delle sentenze (passaggi in giudicato, entità delle pene) per verificare il superamento dei limiti previsti dall'art. 163.
- In situazioni analoghe, se sussistono elementi che indicano una condanna irrevocabile per reati antecedenti alla prima sentenza, il rinvio per nuovo esame è lo strumento corretto quando il giudice di merito non abbia effettuato la verifica richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza della Cassazione.
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