Cassazione Penale, Sentenza n. 22977/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello per vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione della pena relativa al capo C) riqualificato nell'art. 624 c.p. e alla fissazione della pena complessiva. Si lamentava che la Corte territoriale non avesse specificato la pena base applicata per l'art. 624 c.p. e l'entità dell'aumento relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p., omettendo così di rendere trasparente il percorso motivazionale e che l'aumento per effetto del vincolo della continuazione fosse sproporzionato (in particolare rispetto al capo B)).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima e sufficiente la motivazione della Corte d'appello: non esiste un obbligo normativo di fornire calcoli separati per la pena base e l'aumento relativo alla circostanza aggravante, potendo i due elementi essere valutati complessivamente, purché la pena resti nei limiti edittali. Quanto al riconoscimento del vincolo di continuazione, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia indicato il quantum di aumento per ciascun reato satellite e abbia motivato l'equità e proporzionalità di tali aumenti, conformandosi ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma che incrimina il furto; nel caso è stata rilevante per la riqualificazione del capo C) e per la determinazione della pena base che la Corte ha ritenuto legale e nei limiti edittali
art. 61 n.2 cod. pen.
Circostanza aggravante contestata; la Corte ha ritenuto che l'aumento per tale circostanza possa essere valutato con la pena base in modo complessivo, senza obbligo di calcoli separati, purché motivato e nei limiti edittali
art. 132 cod. pen.
Attribuisce al giudice un margine di discrezionalità nella determinazione della pena entro i limiti edittali; la Corte ha richiamato tale potere per giustificare la valutazione compiuta
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per il giudizio di determinazione della pena (circostanze, personalità del reo, modalità del fatto); la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta adeguata in tale ambito discrezionale
art. 81 cod. pen.
Richiamato in ordine al rapporto di proporzione fra le pene e all'esigenza di evitare un surrettizio cumulo materiale di pene in caso di continuazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito del ricorso per cassazione ai motivi ammessi; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre la somma di euro 3.000
Giurisprudenza - Sezioni Unite (S.U. n.47127 del 24/06/2021, Pizzone)
"In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite"
La Corte di Cassazione ha richiamato questo principio ma ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse comunque fornito sufficiente motivazione e quantificato l'aumento per ciascun reato satellite, adeguandosi così al grado di dettaglio richiesto in relazione all'entità degli aumenti
Massime di principio
- Il giudice non è obbligato a fornire calcoli separati per la pena base e per l'aumento derivante da circostanze aggravanti salvo che non vi sia un significativo discostamento dai minimi edittali che renda necessario un onere motivazionale più approfondito
- La determinazione della pena rientra in un'area di discrezionalità (artt. 132 e 133 c.p.): in sede di legittimità è sindacabile solo se emerge arbitrio o manifesta illogicità nella motivazione
- In caso di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per i reati satellite, con grado di dettaglio commisurato all'entità dell'aumento, per assicurare la proporzione fra le pene e per escludere un cumulo materiale
- Se la decisione di merito espone ragioni concrete e quantifica gli aumenti in modo riconoscibile, la Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi fondati su critiche di insufficiente dettaglio motivazionale
- Un ricorso manifestamente infondato può comportare condanne al pagamento delle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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