Cassazione Civile, Ordinanza n. 27940/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un immobile inizialmente locato nel 1994 da una proprietaria originaria a un conduttore; dopo il decesso della locatrice originaria, alcuni eredi hanno comunicato nel maggio 2018 la volontà di non rinnovare il rapporto e hanno successivamente contestato un nuovo contratto di locazione stipulato nell'aprile/maggio 2018 da una sola comproprietaria con il medesimo conduttore e con la figlia di costui, assumendone la nullità e chiedendo il rilascio del bene. In appello la questione della titolarità dell'immobile è stata riesaminata e la corte ha ritenuto che il bene fosse stato acquistato per usucapione da tutti i fratelli coinvolti, qualificando la domanda come rivendicazione e ritenendo il secondo contratto non nullo ma inopponibile ai comproprietari dissenzienti. I ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 345, 112, 101, 115 e 183 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la corte d'appello avesse trasformato indebitamente una domanda personale di rilascio fondata sul contratto in una rivendicazione reale e avesse pronunciato d'ufficio sull'usucapione senza domanda o contraddittorio; 2) omessa pronuncia sulla domanda di nullità del testamento olografo della locatrice originaria, perché avrebbe disposto di cosa altrui; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e delle norme sulla gestione di affari altrui, deducendo che i comproprietari non aderenti non fossero divenuti parti del secondo contratto e che mancasse un loro previo dissenso; 4) violazione delle norme sull'usucapione, contestando che la prova del possesso utile fosse limitata alla sola comproprietaria stipulante; 5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione integrale delle spese, in ragione della complessità della vicenda e della pretesa reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in ogni caso infondato, osservando sia il difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. sia la correttezza della qualificazione della domanda come azione di rivendicazione di un diritto autodeterminato, con conseguente possibilità di accertare l'usucapione sulla base dei fatti già acquisiti senza violare gli artt. 112 e 345 c.p.c.; ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio poiché la questione dell'usucapione era già emersa negli atti di appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo assorbito dall'accertamento decisivo dell'usucapione. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una rilettura del merito e delle prove, senza denunciare un effettivo vizio riconducibile all'art. 115 c.p.c. o una violazione della disciplina dell'usucapione. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
In appello non sono ammesse domande nuove; tuttavia l'accertamento dell'usucapione è stato ritenuto compatibile con la domanda di rivendicazione già proposta, senza violare il divieto di nova.
art. 112 c.p.c.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice accerta un diritto autodeterminato nei limiti del thema decidendum introdotto dalla domanda di rivendicazione.
art. 101 c.p.c.
Il contraddittorio non è violato se la questione decisa era già emersa dagli atti di causa e discussa in appello, senza necessità di specifico avviso del giudice.
art. 115 c.p.c.
La violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio; non basta la diversa valutazione delle prove.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i fatti e gli atti rilevanti; una riproduzione carente e parziale rende il motivo inidoneo e quindi inammissibile.
art. 1418 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla dedotta nullità del testamento, ma la questione è stata ritenuta priva di interesse per sopravvenuta decisività dell'usucapione.
art. 1346 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla dedotta nullità del testamento, ma la questione è stata assorbita.
art. 1105 c.c.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla gestione della cosa comune, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito.
art. 2028 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di negotiorum gestio, ma non è stata accolta la relativa censura.
art. 2029 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di gestione di affari altrui, ma senza esito favorevole.
art. 2030 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di gestione di affari altrui, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 2031 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di gestione di affari altrui, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 2032 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di gestione di affari altrui, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 1158 c.c.
La prova dell'usucapione è stata ritenuta correttamente valutata dal giudice di merito sulla base del possesso e dei fatti acquisiti in causa; la censura di legittimità è stata ritenuta inammissibile perché meramente fattuale.
art. 1140 c.c.
Richiamato per contestare il possesso utile all'usucapione, ma la doglianza è stata ricondotta a una richiesta di riesame del merito.
art. 1146 c.c.
Richiamato con riferimento alla successione nel possesso ai fini dell'usucapione; la censura è stata respinta come meramente fattuale.
art. 534 c.c.
Richiamato in relazione alla successione ereditaria, senza incidenza decisiva sull'esito del ricorso.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione solo perché non motivata sul punto.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 24 Cost.
Invocato per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.
Massime di principio
- Quando la domanda introdotta è qualificabile come azione di rivendicazione o comunque come tutela di un diritto reale autodeterminato, il giudice può accertare il titolo di acquisto del bene sulla base dei fatti acquisiti in causa, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La deduzione dell'usucapione non integra di per sé una domanda nuova in appello se l'accertamento del diritto reale è già compreso nel thema decidendum introdotto dalla domanda originaria.
- La violazione dell'art. 101 c.p.c. sussiste solo se il giudice decide su una questione nuova e realmente non discussa; non vi è violazione quando la questione risulta già prospettata negli atti e trattata nel contraddittorio.
- In cassazione non è consentita una mera rilettura del materiale istruttorio: per denunciare la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre allegare che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia ignorato la regola legale di giudizio.
- La censura sulla mancata compensazione delle spese è normalmente inammissibile, perché la compensazione ex art. 92 c.p.c. rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- Un motivo di ricorso che non confronti specificamente la motivazione impugnata e non rispetti gli oneri di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. è inammissibile.
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