Cassazione Penale, Sentenza n. 24620/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava la condanna, resa a seguito di rito abbreviato dal Tribunale di Cuneo, per lesioni aggravate in concorso. Il motivo unico lamentava contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte aveva fatto riferimento a una causale di odio razziale non accertata
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, anche se il riferimento all'odio razziale nella motivazione delle corti di merito fosse congetturale e non provato, la decisione di negare le attenuanti generiche e la determinazione della pena si fondava anche su elementi autonomi e sufficienti (numerosi precedenti, gravità delle lesioni, modalità della condotta quali l'aggressione da parte di più persone e pericolosità sociale). Pertanto la decisione non è viziata nel suo esito; tuttavia la motivazione deve essere corretta espungendo il riferimento non accertato all'odio razziale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Se una corte di merito inserisce nella motivazione un elemento causale non provato (es. odio razziale) ma la decisione è comunque sorretta da altre ragioni autonome e sufficienti, la Cassazione può respingere il ricorso pur chiedendo la correzione della motivazione eliminando il passaggio congetturale
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può trovare legittima giustificazione non solo in un movente specifico ma anche nella personalità dell'imputato (precedenti), nella gravità del fatto e nelle modalità della condotta; tali elementi, se non contestati, sono idonei a reggere la decisione
- La determinazione della pena deve essere motivata sulle circostanze di fatto e sulla personalità del reo; se più elementi concorrenti giustificano l'aumento (es. pluralità degli autori, gravità delle lesioni, pericolosità sociale) la loro presenza rende difficoltoso l'annullamento della sanzione anche se una parte della motivazione è errata
- La Cassazione può ordinare la correzione o l'espunzione di passaggi motivazionali non fondati senza annullare l'intera decisione quando l'esito è sorretto da fondamenti alternativi e solidi
- In casi analoghi, il ricorrente dovrebbe contestare espressamente e documentare i singoli elementi (es. l'inesistenza di precedenti, la contestazione della gravità delle lesioni o della dinamica) per minare le ragioni alternative su cui la Corte ha fondato il rigetto
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