Cassazione Penale, Sentenza n. 22997/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 438 e ss. c.p.p.) sostenendo che l'ammissione al rito abbreviato e la celebrazione del giudizio in udienza del 02/02/2022 fossero viziati da nullità perché l'istanza di abbreviato, pur risultando depositata per iscritto da un difensore munito di procura speciale, sarebbe stata in concreto fatta valere in udienza da un sostituto nominato ex art. 97, comma 4 c.p.p. non titolare della procura né espressamente delegato, richiamando giurisprudenza che censura le domande formulate oralmente da sostituti privi di procura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'avv. Giugliano fosse già munito di valida procura speciale e avesse depositato per iscritto, prima dell'udienza, la richiesta di giudizio abbreviato (atto del 24/01/2022 contenente la formula "chiede di definire il presente procedimento nelle forme di cui agli artt. 438 e seg. c.p.p."). Pertanto l'ammissione al rito e la celebrazione per abbreviato erano regolari anche se il titolare della procura non era presente in udienza e fu nominato un sostituto d'ufficio; la giurisprudenza invocata dal ricorrente riguardava un diverso caso (istanze formulate esclusivamente dal sostituto privo di procura) e non era applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 455 cod. pen.
Norma del codice penale relativa al delitto per il quale l'imputato è stato condannato; usata per indicare il capo di imputazione confermato in sede di appello
artt. 438 e ss. cod. proc. pen.
"fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422"
La Corte ha interpretato le norme sul rito abbreviato nel senso che la richiesta può esser fatta anche per iscritto e in anticipo rispetto all'udienza (art. 438, comma 2 c.p.p.), purché entro i termini previsti; la domanda scritta depositata dal difensore munito di procura speciale è rituale e idonea a legittimare l'ammissione al rito
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la nomina d'ufficio di un sostituto del difensore assente; la Corte ha ritenuto che la sostituzione officiosa, nell'ipotesi concreta, non abbia invalidato la celebrazione del rito quando esisteva una precedente istanza scritta e valida del difensore titolare
art. 102 cod. proc. pen.
Norma riguardante la figura del sostituto processuale delegato: la Corte ha distinto il caso in cui la richiesta venga formulata esclusivamente dal sostituto privo di procura (giurisprudenza che censura tali istanze) dalla fattispecie concreta, in cui invece vi era una procura speciale e una richiesta scritta precedente
art. 442 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riduzione di pena per il rito abbreviato: la Corte osserva che, se la richiesta di abbreviato non fosse stata ritenuta rituale, l'imputato avrebbe potuto perdere il beneficio della riduzione di pena previsto da questa norma
art. 438, comma 2 e art. 583, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamate per spiegare che la procura speciale può essere autenticata e che la richiesta di rito abbreviato può essere presentata per iscritto prima dell'udienza; la firma autenticata del difensore secondo il combinato disposto è idonea
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e al versamento di somme alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento di euro tremila
Massime di principio
- Una richiesta di giudizio abbreviato depositata per iscritto dal difensore munito di valida procura speciale prima dell'udienza è rituale e può legittimare l'ammissione al rito anche in caso di assenza del difensore in udienza
- La nomina di un sostituto d'ufficio ex art. 97, comma 4 c.p.p. non determina automaticamente la nullità se sussiste una precedente istanza scritta e valida presentata dal difensore titolare della procura
- La giurisprudenza che censura le istanze formulate esclusivamente da sostituti privi di procura si applica solo quando la richiesta di abbreviato è avanzata in udienza dal sostituto senza che esista una procura o un atto scritto del difensore titolare
- Se si chiede un rinvio per consentire la presenza del titolare della procura, il rinvio deve essere adeguatamente giustificato e documentato; la mancata giustificazione può legittimare il rigetto della richiesta e la prosecuzione del procedimento
- Per evitare contestazioni, è opportuno depositare preventivamente e con chiarezza la procura speciale e la richiesta di rito alternativo (es. abbreviato) e, se il difensore intende che la domanda sia eventualmente rappresentata da un sostituto, delegare espressamente il sostituto
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