Sentenza del 07/04/2016 n. 513 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento sintetico - scostamento per un biennio - necessità - scostamento in annualità successive - irrilevanza - art. 38, comma 4, DPR. n. 600/72
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sul presunto scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente per almeno due annualità. L'annullamento dell'accertamento relativo a una delle due annualità faceva venir meno il requisito dello scostamento biennale richiesto dalla previgente formulazione dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio non poteva inoltre utilizzare scostamenti riferiti ad annualità successive rispetto a quelle oggetto di accertamento.
La decisione
La sentenza ha ritenuto illegittimo l'accertamento relativo all'altra annualità, poiché, dopo l'annullamento dell'accertamento riferito alla prima annualità, non risultava più integrato lo scostamento per almeno due periodi d'imposta consecutivi, condizione necessaria per l'accertamento sintetico secondo la normativa allora vigente. Sono stati ritenuti irrilevanti gli eventuali scostamenti maturati in annualità successive, non potendo questi sanare retroattivamente il difetto dei presupposti dell'accertamento impugnato.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, nella formulazione previgente
La norma richiedeva, quale presupposto dell'accertamento sintetico, uno scostamento significativo tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente per almeno due annualità. Se viene meno una delle due annualità, viene meno anche il requisito legale dell'accertamento.
Massime di principio
- Quando una norma richiede uno scostamento riferito a due annualità, l'annullamento dell'accertamento relativo a una di esse può rendere automaticamente illegittimo l'accertamento relativo all'altra, per mancanza del presupposto biennale.
- Gli scostamenti relativi ad annualità successive rispetto a quelle contestate non possono normalmente integrare o sanare ex post i presupposti mancanti dell'accertamento originario.
- La legittimità dell'accertamento deve essere valutata sulla base dei presupposti richiesti dalla legge per il periodo d'imposta oggetto di contestazione e non mediante elementi maturati successivamente.
- In caso di accertamenti collegati tra più annualità, l'annullamento di uno degli atti può produrre effetti decisivi sugli altri quando la normativa subordina l'accertamento alla sussistenza congiunta di condizioni riferite a più periodi.
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