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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18063/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il pagamento delle prestazioni svolte oltre il debito orario per l'assicurazione di turni di dialisi estiva per pazienti di altre regioni. Ha chiesto il riconoscimento come "prestazioni aggiuntive" ai sensi dell'art. 1, co. 2, d.l. 402/2001 richiamato dalla contrattazione collettiva; la Corte d'appello aveva respinto la domanda per mancanza dei presupposti (autorizzazione regionale, requisiti soggettivi dei lavoratori, determinazione tariffaria e prova degli elementi costitutivi). Il ricorrente ha invece sostenuto che le prestazioni erano state effettivamente eseguite su incarico/consenso dell'ASP e dunque dovevano essere retribuite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, pur non ricorrendo i presupposti tipici delle "prestazioni aggiuntive" (autorizzazione regionale, requisiti soggettivi, tariffazione specifica), le prestazioni rese oltre il debito orario con il consenso del datore danno diritto al compenso come lavoro straordinario secondo l'art. 2126 c.c. e l'art. 2108 c.c. Ha cassato la sentenza di appello e rinviato alla Corte territoriale affinché verifichi l'esistenza del credito retributivo e quantifichi il compenso applicando le misure orarie previste dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario, senza escludere il pagamento per limiti di spesa o per vizi formali degli incarichi; ha inoltre enunciato il principio secondo cui il riconoscimento delle "prestazioni aggiuntive" rimane subordinato ai relativi presupposti, ma il lavoro effettivamente prestato e acconsentito dall'amministrazione dà diritto alla retribuzione straordinaria.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    Richiamato rispetto alla regolarità della notifica del ricorso per cassazione presso il difensore costituito

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come norme processuali nell'ambito dei motivi di ricorso relativi alla motivazione e alla valutazione delle prove

  • art. 1, co. 2, d.l. 402/2001 conv. in L. 1/2002

    Norma sorgente delle cosiddette "prestazioni aggiuntive": richiede autorizzazione regionale, requisiti soggettivi e tariffazione per il riconoscimento delle prestazioni aggiuntive nel pubblico impiego

  • art. 13 CCNL 10.4.2008 e art. 12 CCNL 31.7.2009

    Richiami contrattuali che rinviano alla disciplina delle prestazioni aggiuntive e alla regolazione delle remunerazioni nella contrattazione collettiva di settore

  • art. 38 CCNL del 14.9.2000 (comma 1 e 2)

    "le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del c.c.n.l. dell’1.4.1999. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione."

    La norma collettiva sottolinea che la previa autorizzazione del dirigente è condizione per la remunerazione dello straordinario nel pubblico impiego; la Corte la interpreta come indicativa del ruolo dell'autorizzazione, ma non monosignificativa quando sussiste il consenso datoriale e la prestazione è comunque eseguita

  • art. 2126 c.c.

    Norma centrale che regola il diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario; la Corte la ritiene applicabile anche nel pubblico impiego privatizzato quando la prestazione è resa con il consenso del datore

  • art. 2108 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2126 c.c. per il principio che il lavoratore ha diritto al compenso per la prestazione effettivamente resa, ove autorizzata o comunque acconsentita dall'amministrazione

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in dottrina e giurisprudenza rispetto a questioni di ripetizione di indebito nel pubblico impiego; la Corte segnala l'interazione con l'art. 2126 c.c. nella tutela del lavoratore

  • art. 35 e art. 36 Cost.

    Richiamati come valori costituzionali che presidiano la tutela del lavoro e della retribuzione, a supporto dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. anche nel pubblico impiego

  • art. 111 Cost. e artt. 132 n.4 c.p.c./118 disp. att. c.p.c. (art. 360 n.4 c.p.c.)

    Richiamati nel secondo motivo assorbito dalla Cassazione: questioni processuali legate alla motivazione della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Le "prestazioni aggiuntive" nel pubblico impiego sono riconosciute solo se ricorrono i presupposti normativi e contrattuali (es. autorizzazione regionale, requisiti soggettivi, tariffazione specifica).
  • Se il lavoratore presta attività oltre il debito orario con il consenso (espresso o implicito) del datore di lavoro, il diritto alla retribuzione sussiste come lavoro straordinario ex art. 2126 c.c., anche in assenza dei requisiti delle "prestazioni aggiuntive".
  • I vincoli di spesa o irregolarità dell'autorizzazione dell'amministrazione non impediscono, di per sé, il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite; tali vizi possono ricadere sulla responsabilità degli amministratori ma non sul diritto del lavoratore alla retribuzione.
  • La prova del credito retributivo richiede che il lavoratore dimostri l'effettiva prestazione e il consenso/accettazione da parte del datore (documenti, atti amministrativi, comportamenti che indicano ricezione e utilizzo del lavoro).
  • La quantificazione del compenso dovrà avvenire applicando le misure orarie previste dalla contrattazione collettiva per lo straordinario; limiti contrattuali di ricorso allo straordinario non devono essere interpretati come ostativo al diritto al compenso per ore effettivamente svolte con consenso.
  • In situazioni analoghe valutare distintamente: (a) se ricorrono i presupposti per "prestazioni aggiuntive"; (b) in difetto, se il lavoro è stato svolto con consenso datoriale, va valutato come lavoro straordinario e retribuito secondo CCNL

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