Cassazione Civile, Sentenza n. 18070/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato il 20/02/2017: il ricorrente ha dedotto, con due motivi, (i) la violazione delle previsioni del c.c.n.l. di settore e dell'art.18 Statuto in relazione alla valutazione della gravità della condotta (contestando che la sua condotta costituisse 'notevole inadempimento' e denunciando carenza di considerazione dell'aspetto soggettivo), e (ii) la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare perché la contestazione fu notificata tardivamente (quasi un anno dopo che gli eventi erano noti) e quindi sarebbe dovuta applicarsi una tutela diversa (reintegrazione nei casi di insussistenza del fatto o, in subordine, tutela indennitaria diversa). La banca ha resistito e proposto ricorso incidentale sostenendo che la contestazione era tempestiva nella misura in cui è stata effettuata dal momento della effettiva conoscenza degli organi competenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca e ha deciso sul ricorso principale del dipendente: ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale e ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati. La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'appello nella parte relativa alla valutazione della tempestività della contestazione e ha rinviato alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione perché valuti le conseguenze della tardiva contestazione alla luce dei principi esposti (in particolare l'applicabilità della tutela indennitaria prevista dall'art.18, comma 5, Statuto, quando si tratta di ritardo ingiustificato ma senza violazione di termini procedurali specifici). Ha inoltre disposto che la Corte del rinvio regoli le spese anche del giudizio di legittimità. Presa d'atto delle implicazioni procedurali per il contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori)
art. 18, commi 4, 5, 6; art. 7
Art.18 comma 4 (tutela reintegratoria) applicabile solo quando il fatto contestato sia insussistente; comma 5 (tutela indennitaria) applicabile quando la tardiva contestazione configura una violazione dei doveri di correttezza e buona fede ma il fatto non è insussistente; comma 6 collegato a violazioni procedurali specifiche (es. termini o procedure previste da contratto o legge). Il principio di immediatezza della contestazione è relativo e va valutato con riferimento al momento della effettiva conoscenza da parte del datore e alla complessità dell'organizzazione; il ritardo ingiustificato può integrare un 'venire contra factum proprium' datoriale che fa perdere la punibilità.
D.Lgs. n. 165 del 2001
Richiamato come norma che non esclude la valutazione della dimensione della società nella valutazione disciplinare: la Corte territoriale lo ha ritenuto irrilevante ai fini della tempestività della contestazione nel caso concreto.
Legge n. 604 del 1966
Richiamata in rapporto ai principi generali sul recesso per giusta causa e alle garanzie procedurali; collegata all'art.7 dello Statuto e alla disciplina delle contestazioni disciplinari.
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il settore creditizio
art. 44 (e art. 38 richiamati)
Prevede che il rapporto si risolva per "notevole" inadempimento o per mancanze tali da impedire la prosecuzione del rapporto; la giustificazione del licenziamento va valutata con riferimento alla gravità, recidività, grado di colpa e alla natura fiduciaria delle mansioni; non elenca tutte le fattispecie disciplinari né fissa automaticamente sanzioni alternative, per cui la valutazione del giudice di merito rimane centrale.
Codice Civile
art. 1175; art. 1375; art. 2119
Articoli invocati rispetto ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e nella valutazione dell'esercizio del potere disciplinare; art.2119 richiamato riguardo alla definizione e conseguenze del comportamento lesivo del rapporto di lavoro.
D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in ordine agli oneri di contributo unificato e alla possibilità di maggiori versamenti da parte della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare è relativo: va valutato con riferimento al momento della effettiva conoscenza dei fatti da parte degli organi competenti del datore di lavoro e alla complessità degli accertamenti necessari; ritardi giustificati dalla complessità possono essere ammessi, ma devono risultare motivati e documentati.
- Se la contestazione è tardiva senza giustificazioni e non sono stati violati termini o procedure specifiche previsti da legge o contratto collettivo, la tutela applicabile è quella indennitaria di cui all'art.18, comma 5 (risarcimento) e non automaticamente la reintegrazione prevista dal comma 4.
- La reintegrazione (art.18 comma 4) è riservata ai casi in cui il fatto contestato sia insussistente (anche ontologicamente) o riconducibile a una fattispecie priva di illiceità; il mero ritardo della contestazione non è di per sé idoneo a qualificare il fatto come insussistente.
- Se il contratto collettivo o la legge prevede termini/processi disciplinari tassativi, la loro violazione può rientrare nella disciplina del comma 6 dell'art.18 (con conseguenze diverse), mentre l'assenza di termini specifici lascia spazio all'applicazione del comma 5 in caso di ritardo ingiustificato.
- Nella valutazione della gravità della condotta rileva non soltanto l'entità del danno materiale ma la sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario e l'affidamento sulla correttezza futura dell'adempimento: condotte consapevoli e contrari alle direttive aziendali possono integrare giusta causa anche se non vi sia vantaggio patrimoniale diretto per il lavoratore.
- Per il datore di lavoro è consigliabile documentare tempestivamente le fasi dell'indagine disciplinare e le ragioni di eventuali dilazioni; per il lavoratore, la prosecuzione dell'attività senza reazioni del datore e l'aver ricevuto incarichi o elogi possono essere elementi utili a dimostrare l'affidamento sulla non punibilità.
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