Cassazione Civile, Sentenza n. 17934/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva annullato il licenziamento collettivo intimato dalla associazione alla dipendente Cacheo, con condanna alla reintegrazione e al pagamento di un'indennità pari ad otto mensilità. La associazione contestava la qualificazione della stessa come soggetto con carattere imprenditoriale e quindi la non applicabilità della deroga prevista dall'art. 4 della L. n. 108/1990 per le organizzazioni di tendenza; inoltre deduceva correttezza della procedura di licenziamento collettivo e dei criteri di scelta dei lavoratori
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della associazione; di fatto è confermata la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per violazione dei criteri di scelta nella procedura collettiva, avendo accertato l'esistenza di caratteristiche organizzative ed economiche dell'ente incompatibili con la deroga dell'art. 4 L. 108/1990 e la fungibilità dei lavoratori. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (euro 5.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi e accessori), con indicazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co.1 quater d.P.R. n.115/2002
Norme richiamate
legge n. 108 del 1990, art. 4
Deroga alla piena tutela reintegratoria per le organizzazioni di tendenza di stretta interpretazione; applicabile solo se accertata concretamente la mancanza di carattere imprenditoriale e di economicità nella gestione. Nel caso la Corte ha ritenuto l'associazione dotata di caratteri imprenditoriali, escludendo la deroga
legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), art. 18, comma 4
In caso di annullamento del licenziamento per violazione dei criteri di scelta in procedure collettive si applica la reintegrazione e una indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità (come novellato dalla L. n. 92/2012). La Corte d'Appello ha applicato la sanzione prevista dal comma 4
legge n. 223 del 1991, art. 5, comma 3
Stabilisce i criteri di scelta nei licenziamenti collettivi; la giurisprudenza richiede che la comparazione avvenga nell'ambito dell'intero complesso produttivo e fra lavoratori di analoga professionalità (fungibilità). La violazione o applicazione illegittima di tali criteri determina l'illegittimità del licenziamento
codice civile, art. 2697
Disposizione sul principio dell'onere della prova; nella sentenza è richiamata come riferimento rispetto alle censure sulla valutazione delle prove, con annotazione che la ricorrente in Cassazione non può ottenere una rivalutazione dei fatti
codice di procedura civile, art. 116
Richiamato in relazione ai mezzi di prova e alla loro valutazione; la Corte ha ritenuto che le censure costituissero tentativo di rinnovata valutazione probatoria non consentita in Cassazione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 co. 1 quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo da parte della ricorrente
Massime di principio
- La deroga prevista dall'art. 4 L. 108/1990 per le organizzazioni di tendenza va interpretata restrittivamente: se l'ente opera con criteri di economicità e con caratteristiche organizzative proprie dell'impresa, le regole ordinarie sui licenziamenti collettivi si applicano.
- Nei licenziamenti collettivi i criteri di scelta di cui all'art. 5 L. 223/1991 devono essere esplicitati in modo oggettivo, trasparente e verificabile; l'assenza di un criterio di ponderazione chiaro o la sua applicazione selettiva può determinare l'illegittimità della procedura.
- La comparazione dei lavoratori da sottoporre a mobilità deve avvenire sull'intero complesso organizzativo e tenere conto della fungibilità e della parità di professionalità; non è legittimo limitare la scelta a un solo reparto quando esistono lavoratori con professionalità equivalenti in altri reparti.
- La violazione dei criteri di scelta nella procedura collettiva può comportare reintegrazione e indennità ai sensi dell'art. 18, comma 4 (con il limite massimo previsto), salvo casi tassativi.
- In sede di Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito probatorio: i giudizi di fatto e le valutazioni sulla fungibilità e sull'organizzazione aziendale accertati dalla Corte di merito non sono rideterminabili se riferiti a elementi istruttori già valutati.
- Chi impugna in Cassazione deve individuare errori di diritto specifici e fatti decisivi non esaminati; le censure che consistono in una rivalutazione complessiva della prova sono spesso dichiarate inammissibili.
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