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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17950/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento collettivo attuato con procedura ex L. n. 223/1991; il lavoratore censurava i criteri di scelta adottati dalla società (graduatoria che valorizzava livello, reparto, mansione e fungibilità, con attribuzione di 50 punti massimi per la mansione e 0/5 punti per il reparto) sostenendo la fungibilità delle mansioni e l'irrazionalità e discrezionalità nella attribuzione dei punteggi. La Corte d'appello di Catanzaro ha accolto le censure del lavoratore (secondo e terzo motivo) e ha annullato il licenziamento, disporre la reintegrazione e il risarcimento pari a 12 mensilità ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970. La società ha proposto ricorso per cassazione sostenendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. n. 223/1991 e che la Corte territoriale avrebbe ecceduto nel sindacato critico dei criteri (sostenendo che l'eventuale irrazionalità non determina automaticamente l'illegittimità del licenziamento ma richiederebbe la riformulazione della graduatoria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato i principi secondo cui i criteri di scelta per i licenziamenti collettivi devono essere oggettivi, verificabili e consentire la formazione di una graduatoria controllabile; la verifica di merito sulla oggettività e sulla eventuale discrezionalità spetta al giudice del merito (Corte d'appello). Pertanto la decisione che aveva annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione con risarcimento rimane impregiudicata. Società condannata al pagamento delle spese di giudizio (euro 5.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%) e ad altri oneri processuali indicati in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 5, L. n. 223 del 1991

    "l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico- produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative"

    La Corte ribadisce che i criteri di scelta devono essere oggettivi e verificabili e non possono lasciare spazio ad una discrezionalità tale da vanificare la trasparenza della procedura; devono consentire la formazione di una graduatoria controllabile.

  • art. 4, comma 9, L. n. 223 del 1991

    "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1"

    Imposizione per l'impresa di documentare e comunicare in modo dettagliato come sono stati applicati i criteri, a garanzia della trasparenza e della verificabilità della procedura.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970

    Norma invocata dalla Corte d'appello per quantificare il risarcimento e disporre la reintegrazione del lavoratore in caso di illegittimità del licenziamento; nella fattispecie la Corte territoriale ha disposto reintegrazione e risarcimento pari a 12 mensilità.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Normativa processuale richiamata in ordine al deposito delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero nel procedimento, menzionata nella fase di udienza.

  • art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Disposizione richiamata in relazione al presupposto per il pagamento del contributo unificato addizionale; la Corte rileva la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nei licenziamenti collettivi i criteri di scelta devono essere oggettivi, precisi e verificabili: non sono ammesse formule vaghe o criteri che lascino ampio margine discrezionale al datore di lavoro.
  • La comunicazione prevista dall'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991 deve illustrare in modo puntuale le modalità di applicazione dei criteri (pesature, punteggi, sotto-criteri) affinché la graduatoria sia controllabile.
  • Attribuzioni arbitrarie o incoerenti di punteggi (es. valorizzare esclusivamente un reparto o assegnare punteggi massimi a mansioni non corrispondenti alla documentazione) possono far dichiarare la procedura non trasparente e determinare l'illegittimità dei licenziamenti.
  • La verifica dell'oggettività e della razionalità dei criteri spetta al giudice del merito: la Cassazione controlla la legittimità in punto di diritto e non può sostituirsi alla valutazione di fatto compiuta in sede di merito.
  • Per ridurre il rischio di impugnazioni, il datore di lavoro dovrebbe: definire criteri quantitativi e documentabili, motivare le pesature alla luce delle esigenze tecnico-produttive, acquisire e conservare prove sull'effettiva differenziazione delle mansioni e comunicare dettagliatamente la graduatoria.

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