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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26100/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, degli estratti di ruolo relativi a due cartelle di pagamento recanti riprese IVA per gli anni d'imposta 2014 e 2015. La società sosteneva di non aver ricevuto ritualmente le cartelle e di esserne venuta a conoscenza solo tramite gli estratti di ruolo, chiedendo quindi l'annullamento sia degli estratti sia delle cartelle sottostanti. La CTR Lombardia aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente, ritenendo regolarmente notificata la prima cartella e nulla la notifica della seconda. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, censurando la decisione di merito e, in sostanza, la possibilità stessa di impugnare l'estratto di ruolo e le cartelle in assenza di specifico pregiudizio. La Corte rileva d'ufficio l'intervenuta disciplina dell'art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021, che ha introdotto all'art. 12 d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis, limitando l'impugnabilità del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio specifico e attuale (appalti, pagamenti da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici nei rapporti con la PA).

La decisione

La Corte, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 26283/2022, ha ritenuto che l'impugnazione dell'estratto di ruolo sia ammissibile solo in presenza di un concreto interesse ad agire derivante da uno specifico pregiudizio, che nel caso non risultava allegato né provato. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382 c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della società, perché la causa non avrebbe potuto essere proposta. Nessuna statuizione sulle spese, dato che la parte intimata non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    ha introdotto una disciplina restrittiva dell'impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata

  • L. 215/2021

    ha convertito il d.l. 146/2021, confermando la novella limitativa

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    prevede che ruolo e cartella asseritamente invalidamente notificata siano impugnabili solo in casi tipizzati e a condizione della prova di un pregiudizio specifico

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    richiamato quale ipotesi di pregiudizio nell'ambito delle procedure di appalto

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    richiamato quale ipotesi di pregiudizio nei pagamenti dovuti da soggetti pubblici

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato per la disciplina dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

  • art. 382 c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    menzionato dalla ricorrente in relazione alla notificazione della prima cartella

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    menzionato dalla ricorrente in relazione alla notificazione della prima cartella

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo, anche se proposta unitamente alla cartella sottostante asseritamente non notificata, è ammissibile solo se il debitore dimostra un concreto e attuale pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, nei limiti e per le finalità tipizzate dalla legge.
  • Il processo tributario non consente un'azione di mero accertamento negativo del debito iscritt0 a ruolo in assenza di uno specifico interesse ad agire, poiché il ruolo non ha autonoma materialità processuale.
  • Se manca il presupposto dell'interesse ad agire per l'impugnazione del ruolo o dell'estratto di ruolo, il giudice di legittimità può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo perché la causa non era proponibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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