Sentenza n. 1489/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 553/24 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 2.7.24;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, con corresponsione della sola sorte capitale e omesso pagamento di rivalutazione e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati, nella misura di 500 euro annui, oltre rivalutazione e interessi nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente. Sebbene il Ministero avesse corrisposto le somme dovute a titolo di sorte capitale, non risultava eseguito il capo relativo agli accessori, ossia rivalutazione e interessi decorrenti dalla maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'integrale esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva all'amministrazione competente ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'esecuzione del giudicato non era completata perché il Ministero aveva corrisposto soltanto la sorte capitale e non gli interessi e la rivalutazione riconosciuti dalla sentenza del Tribunale di Livorno. Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'adempimento dovuto alla ricorrente, l'eventuale mancato pagamento delle spese processuali al difensore antistatario, osservando che il difensore distrattario è l'unico legittimato a pretendere l'esecuzione del capo relativo alle spese distratte. Ha escluso ostacoli normativi alla corresponsione degli accessori, poiché il titolo era stato notificato all'organo competente ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di completare l'esecuzione entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, assegnandogli ulteriori 60 giorni per liquidare e corrispondere quanto dovuto, anche mediante pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza, da corrispondere al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
La rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme dovute sono riconosciuti nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla disposizione, secondo quanto stabilito dal giudicato del Tribunale di Livorno.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione competente consente di procedere all'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
In sede commissariale può essere utilizzato, ove necessario, il pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla decisione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l'amministrazione abbia eseguito solo parzialmente il giudicato, anche se abbia corrisposto la sorte capitale e siano rimasti insoluti gli accessori espressamente riconosciuti nel titolo, quali interessi e rivalutazione.
- Quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'organo competente e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non sussiste tale termine come ostacolo all'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione debitrice.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per completare spontaneamente l'esecuzione e, contestualmente, nominare un commissario ad acta destinato a intervenire, per gli adempimenti indicati nel giudicato, in caso di inutile decorso del termine.
- La distrazione delle spese processuali in favore del difensore determina un rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti: per il capo relativo alle spese distratte, il difensore antistatario è l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione del giudicato.
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