Cassazione Civile, Ordinanza n. 34434/2024 del 25/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Le imprese ricorrenti avevano partecipato, in ATI, all'aggiudicazione di un appalto pubblico per lavori autostradali; per l'esecuzione dell'opera era stata poi costituita una società consortile. Un fornitore aveva stipulato con tale società consortile due contratti di fornitura di materiali destinati ai lavori, poi interrotti unilateralmente dalla debitrice di esecuzione. Il fornitore aveva agito chiedendo il risarcimento dei danni per l'arbitraria interruzione, ottenendo in primo grado e in appello la condanna solidale delle imprese dell'ATI al pagamento di somme a titolo di valore dei materiali non utilizzabili e di mancato guadagno. In cassazione le società hanno dedotto: (1) violazione delle norme sugli appalti pubblici e sulla società consortile per esecuzione lavori, sostenendo che la responsabilità solidale ex lege non potesse estendersi ai rapporti con fornitori dopo la costituzione della società consortile; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia/motivazione sul motivo di appello relativo all'estinzione della garanzia ex artt. 1944 e 1957 c.c.; (3) violazione dell'art. 1957 c.c., per avere escluso la decadenza del creditore dalla garanzia nonostante l'omessa opposizione allo stato passivo del fallimento della debitrice principale; (4) violazione dell'art. 1955 c.c. e della disciplina fallimentare, per non avere riconosciuto l'estinzione della garanzia per pregiudizio al regresso e alla surroga; (5) violazione degli artt. 1661 e 1671 c.c., contestando la qualificazione dell'interruzione delle forniture come recesso del committente anziché come legittimo ius variandi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché contrario a un orientamento consolidato: la responsabilità solidale delle imprese riunite o consorziate deriva dall'offerta congiunta/ATI e permane anche se, per l'esecuzione, sia stata costituita una società consortile; tale società non elimina né sostituisce la responsabilità solidale originaria. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non colpivano la reale ratio decidendi: la Corte territoriale aveva accertato che il creditore aveva diligentemente coltivato le proprie pretese sia in sede ordinaria sia mediante domanda di ammissione al passivo, e che non era necessario proporre opposizione allo stato passivo per evitare la liberazione dei garanti. Il quarto motivo è stato assorbito dal rigetto dei motivi sulla diligenza del creditore. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti e a una diversa qualificazione della condotta contrattuale, non consentite in sede di legittimità. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di cassazione in favore della resistente, con compensazione delle spese nei confronti della società fallita rimasta contumace, e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163/2006
La responsabilità solidale delle imprese riunite o consorziate deriva già dall'offerta congiunta o presentata in ATI/RTI e si estende anche ai rapporti con subappaltatori e fornitori nella fase di esecuzione.
art. 96 d.P.R. n. 554/1999
La società consortile costituita per l'esecuzione unitaria dei lavori non subentra nel contratto di appalto e non elimina le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della legge.
art. 1944 c.c.
Richiamato come norma invocata dalle ricorrenti in tema di garanzia; la Corte non ne accoglie la lettura estintiva proposta.
art. 1955 c.c.
La garanzia non si estingue quando il creditore abbia coltivato diligentemente le proprie iniziative contro il debitore principale e non abbia tenuto una condotta negligente idonea a pregiudicare regresso o surroga.
art. 1957 c.c.
La norma richiede che il creditore assuma iniziative serie e sollecite contro il debitore principale; non impone una prosecuzione processuale 'ad oltranza' né la proposizione necessaria dell'opposizione allo stato passivo se la domanda di ammissione è già stata proposta.
art. 61 l. fall.
È richiamato per escludere che le parti garanti fossero prive di strumenti per attivarsi nella procedura fallimentare; la Corte valorizza la possibilità per esse di presentare istanza di ammissione al passivo.
art. 62 l. fall.
Richiamato insieme all'art. 61 l. fall. quale disciplina che consentiva ai garanti di attivarsi nella procedura concorsuale.
art. 1661 c.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa qualificazione fattuale del comportamento del committente come ius variandi.
art. 1671 c.c.
La Corte territoriale aveva qualificato la cessazione degli ordini come recesso del committente, con conseguenti effetti indennitari; la Cassazione non rivede tale qualificazione in presenza di una mera contestazione fattuale.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazioni di legge; le censure sono respinte o dichiarate inammissibili perché non colgono correttamente la ratio o mirano a rivalutazioni di merito.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Invocato per nullità della sentenza e omessa pronuncia; la censura è respinta perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato il motivo di appello rilevante.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato per vizio motivazionale; la censura è dichiarata inammissibile perché non individua un fatto decisivo omesso, ma pretende una nuova valutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'asserita omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione poiché il giudice di merito aveva affrontato la questione.
art. 380-bis c.p.c.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie delle parti.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non offre elementi per mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, la responsabilità solidale delle imprese riunite o consorziate nasce dall'offerta congiunta/ATI-RTI e non viene meno per il solo fatto che, in seguito all'aggiudicazione, sia stata costituita una società consortile per l'esecuzione dei lavori.
- La società consortile costituita per l'esecuzione dell'appalto è uno strumento organizzativo dell'esecuzione unitaria dell'opera, ma non subentra automaticamente nel contratto di appalto né assorbe le responsabilità solidali già sorte in capo alle imprese partecipanti alla gara.
- Ai fini dell'art. 1957 c.c., il creditore deve assumere iniziative serie e tempestive contro il debitore principale, ma non è tenuto a proseguire il contenzioso fino a ogni ulteriore grado o fase se ha già intrapreso azioni idonee secondo l'ordinamento; la diligenza richiesta è ragionevole e non assoluta.
- La mancata proposizione dell'opposizione allo stato passivo non comporta automaticamente la liberazione del garante se il creditore ha già presentato domanda di ammissione al passivo e ha anche agito contro i coobbligati in sede ordinaria.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di legittimità in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa qualificazione dei fatti di causa, quando la decisione impugnata ha già motivato sulla ricostruzione fattuale e sulla regola giuridica applicata.
- Quando la Corte d'appello ha effettivamente esaminato la questione dedotta, la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è fondata; la critica deve colpire la reale ratio decidendi e non una ricostruzione solo apparente della motivazione.
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