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Sentenza

Sentenza n. 5215/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento della nota prot. n. 79586 del 27 maggio 2025, a mezzo della quale ANAC ha disposto l’annotazione nel Casellario Informatico dell’intervenuta risoluzione del contratto d’appalto avente ad oggetto “Lavori di costruzione della nuova palestra dell’IIS Meucci di Castelfidardo (AN) - Stralcio 1 - BAN 273L - finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU - C.I.G. A00635AD9C”, quale “notizia utile”, ai sensi dell’art. 222, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 a carico del -OMISSIS- e della consorziata esecutrice -OMISSIS-; della nota p.e.c. del 27 maggio 2025, recante trasmissione di detta annotazione; della nota ANAC prot. n. 68586 del 7 maggio 2025 con la quale è stato comunicato l’inserimento dell’annotazione, concedendo alle esponenti la possibilità di presentare memorie al solo fine di integrare o rettificare detta annotazione; della nota della Provincia di Ancona del 4 aprile 2025 con cui la S.A. ha segnalato all’ANAC di avere disposto con deliberazione n. 343 del 13 marzo 2025 la risoluzione del contratto di appalto; nonché del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla delibera n. 272 del 20 giugno 2023; di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Autorità in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202506519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Annotazione nel Casellario Informatico ANAC della risoluzione per grave inadempimento di un contratto d’appalto, preceduta dalla comunicazione di inserimento dell’annotazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori economici)

Prevale il privato

La controversia

La Provincia di Ancona aveva disposto la risoluzione, ai sensi dell’art. 122, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, del contratto per la costruzione di una palestra scolastica e aveva segnalato tale vicenda ad ANAC ai fini dell’annotazione nel Casellario Informatico ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023. ANAC, con nota del 7 maggio 2025, aveva comunicato agli operatori economici di avere già ritenuto conforme la procedura della stazione appaltante, non manifestamente infondata la segnalazione e utile l’annotazione, invitandoli a presentare osservazioni entro quindici giorni esclusivamente ai fini dell’integrazione o rettifica del testo dell’annotazione. Con la successiva nota del 27 maggio 2025 ANAC aveva disposto l’inserimento dell’annotazione, integrandola con le osservazioni ricevute. I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’efficacia conformativa della precedente sentenza del TAR Lazio n. 9151/2025, che aveva dichiarato illegittimo il regolamento ANAC sul Casellario nella parte in cui non garantiva un effettivo contraddittorio; con il secondo motivo, la violazione del principio del contraddittorio, dell’art. 97 Cost., dell’art. 6 CEDU e degli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che ANAC avesse già deciso sull’an dell’annotazione prima di acquisire le loro osservazioni; con il terzo motivo, la violazione degli artt. 41 e 42 d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 22 e seguenti, 39 e 44 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, nonché il difetto di istruttoria e motivazione e la carenza dei presupposti, per non avere ANAC adeguatamente considerato le deduzioni circa l’illegittimità della risoluzione contrattuale, che sarebbe dipesa da carenze progettuali imputabili alla stazione appaltante.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e l’annotazione è stata annullata. Il TAR ha ricordato che una precedente sentenza dello stesso Tribunale aveva imposto, per la legittimità del procedimento di annotazione, la possibilità per l’operatore economico di presentare memorie e documenti e chiedere l’audizione, la valutazione del materiale istruttorio e l’adozione di una decisione motivata di archiviazione o inserimento. Nel caso concreto ANAC ha invece scisso impropriamente il procedimento: prima ha deciso, senza contraddittorio, sull’utilità e sulla non manifesta infondatezza della segnalazione e quindi sull’an dell’annotazione; poi ha coinvolto gli operatori soltanto sul quomodo, cioè sul contenuto del testo da inserire. La nota del 7 maggio 2025 dimostrava tale anticipazione decisionale, poiché dichiarava già accertate la conformità della procedura della stazione appaltante, la non manifesta infondatezza della segnalazione e l’utilità dell’annotazione, limitando le osservazioni a integrazioni o rettifiche del testo. Il vizio non è stato sanato dalla nota del 27 maggio 2025, poiché la relativa motivazione non dimostrava un’effettiva rivalutazione dell’an dell’annotazione alla luce delle difese degli operatori. In una vicenda caratterizzata da una risoluzione contrattuale, espressione di conflittualità tra stazione appaltante e operatore economico, ANAC avrebbe dovuto fornire una motivazione particolarmente congrua e articolata per dimostrare l’effettivo esame delle osservazioni e il riesame dell’utilità e della non manifesta infondatezza della notizia. Sono state quindi ritenute fondate le censure di violazione del contraddittorio e di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Il TAR ha tuttavia precisato che l’annullamento dell’annotazione per vizi del procedimento ANAC non esonera l’operatore economico dal dovere di dichiarare alle stazioni appaltanti, nelle successive gare, il fatto annotabile ove persistano i presupposti per la sua valutazione come grave illecito professionale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023

    Attribuisce rilievo alla gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici e costituisce il presupposto normativo dell’annotazione della notizia relativa alla risoluzione contrattuale.

  • art. 122, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato quale fondamento della risoluzione contrattuale per grave inadempimento disposta dalla stazione appaltante; la legittimità sostanziale della risoluzione non è stata definita dal TAR nel presente giudizio.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento connessa all’assenza di un contraddittorio effettivo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della necessità di un contraddittorio procedimentale effettivo.

  • artt. 41 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamati dai ricorrenti a tutela del diritto a una buona amministrazione e a un ricorso effettivo; il TAR ha fondato l’annullamento principalmente sulla violazione del contraddittorio e sul difetto di istruttoria.

  • artt. 41 e 42 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alle carenze progettuali e alla responsabilità per l’esecuzione dei lavori; il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della risoluzione contrattuale.

  • artt. 22 e ss., 39 e 44 Allegato I.7 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere l’inadeguatezza del progetto posto a base di gara; la questione è rimasta assorbita dal vizio procedimentale dell’annotazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità delle ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di annotazione nel Casellario Informatico ANAC, il contraddittorio con l’operatore economico deve precedere la decisione sull’an dell’esercizio del potere, comprendendo la valutazione della non manifesta infondatezza e dell’utilità della notizia; non è sufficiente consentire osservazioni soltanto sul testo o sulle modalità di redazione dell’annotazione.
  • La partecipazione procedimentale è effettiva solo quando l’operatore economico può incidere sulla decisione se procedere o meno all’annotazione e non quando viene coinvolto dopo che l’amministrazione ha già assunto una decisione definitiva sui relativi presupposti.
  • Quando l’amministrazione abbia già deciso sull’annotazione prima dell’instaurazione del contraddittorio, la successiva acquisizione di osservazioni non sana il vizio se l’atto finale non contiene una motivazione particolarmente congrua e articolata, idonea a dimostrare l’effettivo riesame dell’utilità e della non manifesta infondatezza della segnalazione alla luce delle difese dell’interessato.
  • Nelle annotazioni relative a risoluzioni contrattuali, penali o altri atti espressivi di conflittualità tra stazione appaltante e operatore economico, l’ANAC deve assicurare con particolare rigore l’esame delle prospettazioni di entrambe le parti, poiché la segnalazione proviene da uno dei soggetti direttamente coinvolti nella controversia contrattuale.
  • L’annullamento dell’annotazione per vizi del procedimento seguito da ANAC non elimina, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo dell’operatore economico di dichiarare alle stazioni appaltanti il fatto potenzialmente valutabile come grave illecito professionale.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione delle imprese e SOAAnticorruzione e vigilanza ANACPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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