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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I805C n. 31070 del 20/02/2024

PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ICOM

AGCMI805C

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda la sola rideterminazione delle sanzioni irrogate a ICOM S.p.A. dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 417/2023, che ha annullato in parte il precedente provvedimento AGCM limitatamente alla quantificazione della pena pecuniaria. Le due infrazioni restano definitivamente accertate: una intesa orizzontale nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato e una nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, entrambe contrarie all’art. 101 TFUE e qualificabili come uniche e complesse intese continuate nel tempo. L’Autorità ridetermina le sanzioni in modo più proporzionato alla connessione tra le due condotte, fissandole in 2.046.458 euro ciascuna, per un totale di 4.092.916 euro.

ICOM S.p.A.: rideterminazione della sanzione per due intese sui fogli e sugli imballaggi in cartone ondulato; sanzioni confermate ma ridotte a 2.046.458 euro per ciascuna infrazione

ICOM S.p.A. - rideterminazione della sanzione per le intese sui fogli e sugli imballaggi in cartone ondulato

Il provvedimento interviene esclusivamente sulla quantificazione della sanzione irrogata a ICOM S.p.A. a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 417/2023. Restano fermi l’accertamento delle due intese restrittive della concorrenza, la loro qualificazione come violazioni dell’art. 101 TFUE e la responsabilità della società; viene invece rivisto il trattamento sanzionatorio per assicurare maggiore proporzionalità rispetto al cumulo delle due condotte.

Parti e origine del procedimento

ICOM S.p.A. opera nella produzione e vendita di cartone ondulato e imballaggi in cartone ondulato. Al tempo dei fatti, il capitale era detenuto da A.C.M. Centralcarta S.r.l. per il 75,1% e da Saica Pack Italia S.p.A. per il 24,9%. Il fatturato 2017 era di circa 41 milioni di euro.

Il procedimento I/805C è stato avviato il 4 aprile 2023 per rideterminare le sanzioni già irrogate con il provvedimento AGCM del 17 luglio 2019, n. 27849, dopo che la sentenza del Consiglio di Stato aveva annullato in parte quel provvedimento limitatamente alla misura delle ammende applicate a ICOM.

Le intese originariamente accertate

Nel provvedimento del 2019 l’Autorità aveva accertato due distinti cartelli orizzontali, entrambi qualificati come uniche e complesse intese continuate nel tempo:

  • nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, con la partecipazione di ICOM S.p.A. e di numerose altre imprese del settore, oltre al Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato;
  • nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, anch’esso con la partecipazione di ICOM S.p.A., di varie imprese del comparto e della medesima associazione di categoria.

L’Autorità aveva ritenuto entrambe le intese restrittive per oggetto, contrarie all’art. 101 TFUE, idonee a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nei rispettivi mercati. Per ICOM erano state irrogate due sanzioni: 2.660.395 euro per il cartello sui fogli e 3.274.332 euro per quello sugli imballaggi.

La sentenza del Consiglio di Stato e il principio di proporzionalità

Il Consiglio di Stato ha confermato nel merito l’accertamento dell’infrazione, ma ha censurato il profilo della proporzionalità della sanzione complessiva. Secondo il giudice di appello, il cumulo materiale delle due ammende, pur rispettando singolarmente il tetto del 10% del fatturato, era eccessivo nel suo insieme, specie alla luce dell’interconnessione tra i mercati coinvolti e della sostanziale continuità della condotta imputata a ICOM.

Il giudice ha quindi chiesto all’Autorità di rideterminare le sanzioni in modo da mantenere il complessivo ammontare oltre il limite edittale del 10% del fatturato globale, ma in misura superiore e proporzionata all’interconnessione tra le due diverse intese. Ha inoltre indicato che l’istituto della continuazione penalistica non è direttamente applicabile alle sanzioni antitrust, ma può orientare la quantificazione concreta.

Attività istruttoria nel procedimento di rideterminazione

Nel nuovo procedimento ICOM ha esercitato il diritto di difesa, chiedendo di essere sentita in audizione e depositando una memoria. La società ha sostenuto, in sintesi, di avere avuto un ruolo non primario, di aver partecipato solo a poche riunioni, di non essere stata tra gli ideatori della concertazione e di non aver contribuito alla creazione né all’uso del cosiddetto "Listino 2004". Ha inoltre chiesto che la rideterminazione fosse ispirata all’istituto della continuazione, con applicazione della sola sanzione più grave aumentata al massimo del 5%.

L’Autorità ha respinto le doglianze volte a rimettere in discussione l’accertamento dell’infrazione, precisando che la sentenza di appello aveva confermato il merito dell’illecito e richiesto solo una nuova quantificazione nel rispetto della proporzionalità.

Criteri seguiti dall’Autorità per la nuova quantificazione

L’Autorità ha ritenuto eccezionale la situazione, poiché ICOM aveva partecipato a due intese distinte ma strettamente connesse. Per modulare il trattamento sanzionatorio, ha distinto tre livelli di coinvolgimento:

  • lieve, per partecipazioni inferiori a tre anni o assistite da attenuanti, con esclusione di quella relativa al compliance antitrust;
  • medio, per partecipazioni pari o superiori a tre anni senza attenuanti, sempre con esclusione del compliance;
  • pieno, per le imprese prive di riduzioni soggettive e con ruolo primario.

Per i livelli lieve e medio è stata confermata la riduzione soggettiva già riconosciuta nel provvedimento originario ai sensi del punto 34 delle Linee guida, con un’ulteriore riduzione in sede di rideterminazione. Per le imprese coinvolte in entrambi i cartelli è stato poi previsto un correttivo aggiuntivo, così da evitare che il cumulo delle due sanzioni producesse un effetto sproporzionato.

Rideterminazione della sanzione di ICOM

Per ICOM, l’Autorità ha qualificato come medio il coinvolgimento nell’intesa sui fogli, sulla base della durata di partecipazione pari a 11,02 anni; ha inoltre ritenuto medio anche il coinvolgimento nell’intesa sugli imballaggi, con durata pari a 5,6 anni.

Sulla sanzione relativa ai fogli, già ridotta del 15% nel provvedimento originario per l’elemento oggettivo e del 20% per l’elemento soggettivo, è stato aggiunto un ulteriore 10% di riduzione soggettiva e un ulteriore 5% sull’elemento oggettivo, portando la riduzione complessiva al 50% e determinando una sanzione finale di 2.046.458 euro.

Sulla sanzione relativa agli imballaggi, l’Autorità ha applicato la medesima logica: conferma della riduzione soggettiva del 20%, ulteriore aumento del 10% e riconoscimento di una riduzione del 20% per l’elemento oggettivo, con esito finale anch’esso pari a 2.046.458 euro.

Esito e effetti del provvedimento

L’Autorità dispone quindi che la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di ICOM S.p.A. venga rideterminata in:

  • 2.046.458 euro per l’intesa nel mercato della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato;
  • 2.046.458 euro per l’intesa nel mercato della produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato.

L’Autorità provvederà inoltre a ricalcolare il piano di ammortamento già concesso con il precedente provvedimento di rateizzazione del 13 luglio 2021. Il provvedimento indica infine i termini e le modalità di pagamento, nonché le ordinarie vie di impugnazione davanti al TAR Lazio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Punti principali

Origine del procedimento e quadro giuridico

Il procedimento I/805C è stato avviato in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 417 del 12 gennaio 2023, che ha annullato solo la parte del precedente provvedimento AGCM relativa alla sanzione inflitta a ICOM S.p.A. La base normativa richiamata comprende l’art. 101 TFUE, la legge n. 287/1990, il Regolamento CE n. 1/2003 e le Linee guida AGCM sulla quantificazione delle sanzioni.

Infrazioni accertate nel provvedimento originario

Nel provvedimento del 17 luglio 2019 l’Autorità aveva accertato due distinte intese restrittive per oggetto: una nel mercato dei fogli in cartone ondulato e una nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato. Le condotte erano qualificate come uniche e complesse intese continuate nel tempo, idonee a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali. ICOM era stata sanzionata per 2.660.395 euro nel primo mercato e per 3.274.332 euro nel secondo.

Indicazioni del Consiglio di Stato sulla proporzionalità

La sentenza d’appello ha ritenuto che il cumulo materiale delle due sanzioni, pur singolarmente entro il limite del 10% del fatturato, producesse complessivamente un esito sproporzionato. Il Consiglio di Stato ha quindi richiesto all’Autorità di rideterminare le sanzioni tenendo conto della natura interconnessa dei mercati e dell’idea di continuazione, pur non applicando direttamente l’istituto penalistico, e di mantenere un importo complessivo superiore al 10% del fatturato ma proporzionato all’interconnessione delle due intese.

Valutazioni difensive di ICOM e risposta dell’Autorità

ICOM ha sostenuto di avere un ruolo marginale, una partecipazione limitata nel tempo e un impatto territoriale ridotto, chiedendo una forte riduzione della sanzione complessiva. L’Autorità ha respinto le contestazioni dirette a rimettere in discussione l’accertamento dell’infrazione, rilevando che la sentenza aveva confermato il merito dell’illecito e aveva chiesto solo una nuova quantificazione della sanzione.

Criteri adottati per la rideterminazione

Per adeguarsi alla sentenza, l’Autorità ha rimodulato le percentuali di riduzione previste dal punto 34 delle Linee guida, distinguendo le imprese in funzione del livello di coinvolgimento: lieve, medio o pieno. Per le imprese con partecipazione lieve o media è stata confermata la riduzione soggettiva del 20% e riconosciuta un’ulteriore riduzione; per le imprese coinvolte in entrambi i cartelli è stato inoltre introdotto un correttivo aggiuntivo per evitare un effetto complessivo sproporzionato.

Nuova sanzione per ICOM S.p.A.

Per ICOM, l’Autorità ha qualificato il coinvolgimento come medio in entrambi i cartelli, considerando la durata della partecipazione pari a 11,02 anni nel mercato dei fogli e a 5,6 anni nel mercato degli imballaggi. La sanzione per ciascuna infrazione è stata quindi rideterminata in 2.046.458 euro, con riferimento a una base di 4.092.915 euro e a una riduzione complessiva del 50% applicata in sede di rideterminazione.

Come è indicizzato

Materieintese restrittivecartelloart. 101 tfuesanzioni antitrustrideterminazione sanzionemercato rilevantecumulo materiale

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