Sentenza n. 1509/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro stagionale rilasciato in via accelerata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato ai fini della sua assunzione da parte di una società operante nel settore agricolo, sostenendo anzitutto che il procedimento non fosse stato preceduto da una valida comunicazione di avvio nei suoi confronti e che fosse stata violata la partecipazione procedimentale. Ha poi dedotto che la revoca avrebbe dovuto essere qualificata come annullamento d’ufficio, con conseguente necessità di indicare un interesse pubblico concreto e attuale, di ponderarlo con l’affidamento maturato e di rispettare i presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Infine, ha denunciato carenza e perplessità della motivazione, omessa valutazione delle memorie e della documentazione prodotta, sostenendo che i contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV avrebbero sanato le carenze relative alla proposta contrattuale, che sarebbero stati prodotti i certificati di idoneità alloggiativa, che l’attività agricola itinerante non avrebbe richiesto una sede stabile nella provincia interessata e che, in caso di incompetenza territoriale, la Prefettura avrebbe dovuto trasmettere la pratica allo Sportello Unico competente. L’Amministrazione ha sostenuto che il nulla osta era stato rilasciato prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e che i successivi controlli avevano evidenziato carenze documentali e sostanziali non superate nel contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Quanto alla partecipazione procedimentale, il TAR ha rilevato che la comunicazione del 14 luglio 2025 era indirizzata sia al datore di lavoro sia al lavoratore, indicava il nulla osta e le specifiche ragioni ostative, ed era stata inviata ai domicili eletti sul portale. In ogni caso, il contraddittorio si era concretamente svolto attraverso le plurime memorie e integrazioni del datore di lavoro; il ricorrente non ha dimostrato quale ulteriore apporto istruttorio sarebbe stato impedito. Le produzioni documentali dovevano inoltre essere complete, individualizzate e verificabili, mentre il provvedimento aveva dato conto delle ragioni per cui le integrazioni erano rimaste insufficienti. Il secondo motivo è stato respinto perché la revoca non costituisce annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, ma costituisce l’effetto previsto dalla disciplina speciale dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 quando, dopo il rilascio accelerato del nulla osta, emergano elementi ostativi o carenze originarie dei presupposti di ingresso e di instaurazione del rapporto di lavoro. Non era quindi necessaria una nuova ponderazione tra interesse pubblico e affidamento; il rilascio anticipato non consolidava la posizione del lavoratore e l’attività lavorativa successiva non sanava le carenze originarie. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione, anche per relationem mediante richiamo al parere dell’ITL, era ampia, specifica e conoscibile, indicando autonomamente il difetto di radicamento territoriale, l’assenza di prova del domicilio o della sede effettiva di impiego, l’incompletezza dell’accordo contrattuale e l’insufficiente dimostrazione dell’idoneità alloggiativa. I contratti di appalto non provavano da soli una sede aziendale o un luogo effettivo e stabile di impiego; la natura itinerante dell’attività agricola non esonerava dall’indicare e documentare il luogo della prestazione. I contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV successive all’ingresso non sostituivano la proposta contrattuale completa richiesta per il rilascio del nulla osta, così come la dichiarazione d’impegno a produrre successivamente la documentazione non colmava il deficit originario. La mera disponibilità di alloggi ad uso foresteria non dimostrava l’idoneità alloggiativa riferita al singolo lavoratore. Il TAR ha inoltre escluso l’obbligo di trasferire la pratica ad altro Sportello Unico, poiché la questione territoriale non era l’unica ragione della revoca e permanevano carenze sostanziali autonome. È stata revocata anche l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza della domanda, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000. La sentenza è stata trasmessa all’Ordine degli Avvocati per le valutazioni relative al possibile frazionamento di controversie sostanzialmente identiche.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
Il rilascio del nulla osta può avvenire anche in difetto della preventiva acquisizione delle informazioni relative agli elementi ostativi; ove tali elementi emergano successivamente, ne conseguono la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso.
La revoca del nulla osta rilasciato in via accelerata costituisce effetto legale dell’accertamento successivo di carenze o elementi ostativi originari e non è soggetta ai presupposti dell’annullamento d’ufficio.
artt. 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Elementi ostativi rilevanti ai fini del rilascio del nulla osta e del visto d’ingresso.
Il controllo successivo deve verificare la permanenza o l’effettiva sussistenza dei presupposti richiesti per l’ingresso e l’instaurazione del rapporto di lavoro.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Le osservazioni presentate prima dell’adozione del provvedimento finale devono essere valutate anche se prodotte oltre il termine di dieci giorni.
Il principio non comporta l’annullamento dell’atto quando l’Amministrazione abbia esaminato le osservazioni e abbia motivato puntualmente perché le integrazioni non superavano i motivi ostativi.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
Non si applica alla revoca speciale conseguente al controllo successivo di un nulla osta rilasciato in via accelerata, perché tale revoca non costituisce annullamento d’ufficio.
art. 30-bis, commi 1 e 7, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
La competenza dello Sportello Unico può radicarsi anche nel luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, ma tale luogo deve essere effettivo e adeguatamente documentato.
art. 22, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La domanda di nulla osta deve contenere gli elementi essenziali, completi e verificabili del rapporto di lavoro, inclusi quelli necessari a verificare le condizioni contrattuali e l’impegno al pagamento delle spese di rimpatrio.
artt. 74, comma 2, e 136, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere revocata quando emerga che le ragioni fatte valere erano manifestamente infondate e mancavano sin dall’origine i relativi presupposti.
art. 66 Codice deontologico forense
Il possibile frazionamento di domande giudiziali sostanzialmente unitarie può essere sottoposto alle valutazioni dell’Ordine professionale competente.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta al lavoro rilasciato in via accelerata, quando il successivo controllo faccia emergere carenze originarie o elementi ostativi previsti dalla disciplina dell’immigrazione, costituisce effetto legale del controllo successivo e non annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990; non richiede pertanto una specifica ponderazione discrezionale tra interesse pubblico e affidamento del destinatario.
- Il rilascio anticipato del nulla osta non consolida la posizione del lavoratore né rende irrilevanti le carenze originarie della domanda; l’ingresso in Italia, l’assunzione e l’attività lavorativa successivi non sanano l’assenza dei presupposti richiesti per l’ingresso e per il rilascio del titolo.
- La competenza territoriale dello Sportello Unico può essere individuata anche in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, ma il luogo deve essere effettivo e documentato. I contratti di appalto o la natura itinerante dell’attività non sostituiscono la prova concreta della sede di impiego e del collegamento territoriale della domanda.
- Ai fini del nulla osta, i contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV formati successivamente all’ingresso del lavoratore non sostituiscono la proposta contrattuale completa richiesta al momento della domanda, poiché documentano un rapporto successivo e non dimostrano la completezza originaria dei presupposti per l’ingresso.
- La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia conoscibile dall’interessato e individui puntualmente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; in presenza di più ragioni autonome e sufficienti, l’annullamento non può essere disposto se almeno una di esse resiste alle censure.
- La mera disponibilità di alloggi ad uso foresteria non prova, da sola, l’idoneità alloggiativa del singolo lavoratore: occorre una documentazione individualizzata che colleghi concretamente il lavoratore alla sistemazione dichiarata e consenta le verifiche amministrative.
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