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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25491/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietari)

La controversia

La controversia trae origine da una scrittura privata del 3 giugno 1999, poi registrata, qualificata dal giudice di merito come transazione e contestuale divisione di un compendio immobiliare tra più comproprietari e creditori ipotecari. La scrittura prevedeva una clausola con cui l'efficacia della divisione restava risolutivamente condizionata all'adempimento, da parte di alcuni dei partecipanti, dell'obbligo di estinguere determinate esposizioni debitorie. In un primo giudizio il Tribunale, con sentenza del 2002, dichiarò la cessazione della materia del contendere su istanza di tutte le parti, ritenendo che la condizione risolutiva non risultasse avverata. Successivamente alcuni dei comproprietari proposero una nuova domanda per ottenere l'accertamento dell'avveramento della condizione risolutiva, la conseguente inefficacia ex tunc della transazione e dei successivi atti dispositivi, il perdurare della comproprietà e la condanna di uno dei partecipanti all'adempimento del mandato e al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d'appello confermò, ritenendo che vi fosse preclusione da giudicato sull'accertamento relativo alla mancanza di interesse che aveva sorretto la precedente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti denunciarono, in sintesi, la violazione degli artt. 2909 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che la sentenza del 2002 non aveva compiuto un vero accertamento sulla condizione risolutiva e quindi non poteva formare giudicato sulla nuova domanda; lamentarono inoltre, con altri motivi poi assorbiti, violazione della forma scritta per la rinuncia alla condizione e omesso esame di fatti decisivi relativi alla mancata stipula dell'atto pubblico di divisione, al petitum e alla trascrizione con annotazione della condizione risolutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, nel rito civile ordinario, non produca giudicato sostanziale sulla pretesa dedotta in giudizio, ma solo sull'accertamento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo; di conseguenza, ove sia proposta una nuova domanda fondata sul sopravvenuto riemergere dell'interesse e su un fatto nuovo, non può operare la preclusione invocata dal giudice d'appello.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale non si forma sulla pretesa quando la precedente pronuncia sia una cessazione della materia del contendere, perché tale pronuncia copre solo l'accertamento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire va valutato in concreto; la sua eventuale riemersione per effetto di fatti successivi consente la proposizione di una nuova domanda

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di norme di diritto come vizio denunciabile in cassazione

  • art. 1350, n. 5, c.c.

    motivo assorbito; i ricorrenti sostenevano di non avere mai rinunciato per iscritto alla condizione apposta

  • art. 6 della scrittura privata del 3/6/1999

    "L'efficacia della presente divisione resta comunque risolutivamente condizionata all'adempimento da parte di Pili Luigi, Pili Riccardo, Pili Maurizio, Bartoli Luigi, Bartoli Maria dell'obbligo di estinguere le esposizioni debitorie anzidette"

    la clausola prevedeva una condizione risolutiva dell'efficacia della divisione collegata all'estinzione delle esposizioni debitorie

Massime di principio

  • Nel rito civile ordinario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, in assenza di espressa previsione normativa, integra una fattispecie di estinzione del processo di creazione giurisprudenziale e non produce giudicato sostanziale sulla domanda originaria.
  • La cessazione della materia del contendere fa giudicato soltanto sull'accertamento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio; non copre la fondatezza sostanziale della pretesa dedotta.
  • Quando il giudice prende atto della concorde dichiarazione delle parti circa la perdita di interesse alla decisione, non può compiere ulteriori accertamenti sul merito della controversia.
  • Se l'interesse ad agire riemerge per effetto di un fatto successivo o nuovo rispetto alla precedente declaratoria di cessazione della materia del contendere, la nuova domanda non è preclusa dal giudicato formatosi sulla precedente pronuncia.
  • L'eventuale erroneità della declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere fatta valere con l'impugnazione della relativa decisione, ma ciò non trasforma tale pronuncia in un giudicato sul merito della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàTransazione
RamiProcesso civileDiritti realiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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