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Sentenza

Sentenza del 26/07/2019 n. 20343 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, sostenendo di avere diritto all'agevolazione prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tardiva l'istanza, considerando come decorrenza del termine biennale il 1 gennaio 2003, data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002. Il ricorrente ha contestato tale interpretazione, sostenendo che le norme successive avevano differito la decorrenza del termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito accogliendo la domanda originaria del contribuente. In applicazione della norma di interpretazione autentica introdotta dalla L. n. 190 del 2014, ha stabilito che il termine biennale per chiedere il rimborso decorreva dal 1 marzo 2008, data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008. L'istanza presentata il 27 novembre 2007 è stata quindi ritenuta tempestiva. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi, spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17

    "I soggetti colpiti dal sisma ... hanno diritto alla definizione della propria posizione mediante il versamento del 10 per cento dell'intero ammontare dovuto"

    La disposizione è stata interpretata nel senso che l'agevolazione spettava sia a chi non aveva ancora pagato, mediante definizione con il versamento del 10%, sia a chi aveva già pagato integralmente, mediante rimborso del 90% delle somme versate.

  • D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, convertito dalla L. n. 17 del 2007

    La disposizione rientra nella sequenza normativa che ha differito e regolato la possibilità di definizione agevolata e il relativo esercizio dei diritti dei contribuenti colpiti dal sisma.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36-bis, convertito dalla L. n. 31 del 2008

    La norma ha rilevanza ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, individuata dalla successiva norma di interpretazione autentica nel 1 marzo 2008.

  • Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665

    "Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31"

    La norma, qualificata come interpretazione autentica, ha stabilito che il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dal 1 marzo 2008 e non dal 1 gennaio 2003. Il beneficio riguarda i soggetti colpiti dal sisma che abbiano versato più del 10%, con esclusione, nel periodo considerato, delle attività d'impresa soggette alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge; nel caso esaminato, il termine biennale è stato computato secondo la decorrenza speciale stabilita dalla L. n. 190 del 2014.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando una norma successiva è qualificata come norma di interpretazione autentica, essa può chiarire con efficacia retroattiva il significato della disciplina originaria e modificare il calcolo dei termini per esercitare il diritto.
  • Per le agevolazioni fiscali relative al sisma del 1990, il contribuente che aveva già versato integralmente le imposte poteva chiedere il rimborso del 90% delle somme pagate, purché rientrasse nei requisiti soggettivi e oggettivi previsti.
  • La tempestività di una domanda di rimborso deve essere valutata applicando la decorrenza del termine vigente e interpretata autenticamente al momento della decisione, non necessariamente quella ritenuta inizialmente dall'Amministrazione o dai giudici di merito.
  • In situazioni analoghe occorre verificare: la residenza o l'operatività nella zona interessata dall'evento calamitoso, gli anni d'imposta coinvolti, l'importo effettivamente versato, l'eventuale natura imprenditoriale dell'attività e la data di presentazione dell'istanza.
  • La pronuncia riguarda uno specifico regime agevolativo e non consente automaticamente di estendere il beneficio ad altre calamità, imposte o periodi d'imposta privi di una disciplina normativa analoga.

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