Cassazione Civile, Sentenza n. 8932/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Salvati aveva proposto opposizione contro due cartelle esattoriali (notificate l'8/3/2005 e il 14/2/2007) chiedendo che venisse dichiarata la prescrizione dei crediti per contributi previdenziali iscritti a ruolo. In appello la Corte di Salerno aveva ritenuto l'opposizione inammissibile per difetto d'interesse perché il ricorrente aveva eccepito solo la prescrizione anteriore alla notifica delle cartelle e non quella eventualmente maturata dopo, ed aveva quindi omesso di far valere tempestivamente le eccezioni nel termine previsto per l'opposizione alla cartella (art. 24 d.lgs. n. 46/1999). Il ricorrente ha impugnato in cassazione sostenendo omessa motivazione e violazioni di norme probatorie e procedurali perché i giudici di merito non si erano pronunciati sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato nulla la costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per mancato rispetto del protocollo che affida il patrocinio in Cassazione all'Avvocatura dello Stato salvo specifiche delibere, rendendo inammissibile il suo controricorso. Sul merito la Corte ha ritenuto infondato il motivo: i giudici di merito avevano correttamente interpretato l'istanza del ricorrente quale eccezione esclusiva di prescrizione anteriore alla notifica, e non avevano quindi potuto sindacare questioni di prescrizione successive alla notifica che non erano state dedotte e che sono precluse dal decorso del termine per impugnare la cartella (effetto di irretrattabilità del credito). Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese di giudizio in favore dell'INPS (liquidate in € 1.300,00 oltre oneri), nonché all'ulteriore versamento del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Stabilisce il termine per proporre opposizione alla cartella e l'effetto perentorio di tale termine: se il termine è spirato, l'azione volta a contestare la pretesa iscritta a ruolo diviene inefficace, con conseguente preclusione delle eccezioni di merito (quali la prescrizione) se non tempestivamente dedotte.
Norma citata in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico ministero; presenze formale nel fascicolo ma non rilevante per la decisione di merito.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
Norma richiamata in relazione alla rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: la Corte ha rilevato che, in mancanza di una delibera motivata dell'Agenzia che autorizzi il patrocinio a un avvocato del libero foro, il conferimento di procura è invalido e rende nulla la costituzione in giudizio.
artt. 2697 c.c., 112 e 615 c.p.c.
Norme processuali e probatorie invocate dal ricorrente nella censura: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative a presunta omessa motivazione e violazioni di norme probatorie/procedurali, in quanto la motivazione dei giudici di merito era coerente con l'interpretazione della domanda proposta.
Cass. S.U. n. 19704/2015 (giurisprudenza)
Richiamata dalla Corte d'appello per il principio secondo cui le eccezioni concernenti il merito della pretesa iscritta a ruolo devono farsi valere mediante opposizione alla cartella nel termine previsto; la Corte di Cassazione ha fatto riferimento a orientamenti consolidati in materia.
Cass. S.U. n. 23397/2016 (giurisprudenza)
Principio consolidato secondo cui la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale di irretrattabilità del credito, con conseguente preclusione di alcune eccezioni di merito se non tempestivamente dedotte.
Cass. n. 10809/2017 (giurisprudenza)
Sentenza richiamata dal ricorrente ma distinta dalla fattispecie: in quella pronuncia la Cassazione aveva cassato per omessa verifica del decorso del termine di prescrizione dopo la notifica della cartella; nella fattispecie in esame la questione era la prescrizione anteriore alla notifica e la differenza è rilevante per l'ammissibilità dell'opposizione.
Cass. nn. 5550 e 33464/2021 (giurisprudenza)
Richiamate a sostegno del principio che l'effetto dello spirare del termine per impugnare la cartella è l'estinzione dell'azione volta a instaurare un giudizio di cognizione sull'infondatezza della pretesa originaria dell'ente previdenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato e all'ulteriore importo dovuto dal ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione relativa a crediti iscritti a ruolo è un'eccezione di merito che, se non proposta tempestivamente nell'opposizione alla cartella entro il termine previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, può risultare preclusa per decorso del termine per impugnare la cartella.
- La scadenza del termine per impugnare la cartella produce l'effetto sostanziale di irretrattabilità del credito, limitando la possibilità di sollevare successivamente eccezioni di merito che avrebbero dovuto essere dedotte entro il termine per l'opposizione.
- C'è distinzione fondamentale tra prescrizione maturata prima della notifica della cartella (che il ricorrente qui aveva dedotto) e eventuale ulteriore prescrizione decorso il termine dopo la notifica; i giudici devono verificare quale periodo di prescrizione sia effettivamente dedotto e non è sempre sufficiente richiamare precedenti su situazioni diverse.
- In Cassazione il ricorrente non può lamentare la mancanza di una motivazione su un punto che non ha effettivamente censurato o che derivi dalla corretta interpretazione della propria domanda: la corte sindaca l'interpretazione della domanda come formulata in primo grado.
- La rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in Cassazione è disciplinata da protocolli e da specifiche regole interne: in mancanza di delibera motivata la procura a un avvocato del libero foro può essere invalida, con conseguente nullità della costituzione e inammissibilità del controricorso.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese di lite e tenuto al versamento di contributi unificati aggiuntivi previsti dalle norme sul processo tributario e civile.
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