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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8944/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente è stata licenziata disciplinarmente per false dichiarazioni rese in occasione di precedenti incarichi a tempo determinato (avrebbe attestato il possesso del titolo per l'insegnamento su posti di sostegno non posseduto) ed è stata inoltre contestata per avere omesso di dichiarare, in occasione di successivo incarico, la sentenza di applicazione della pena (art.444 c.p.p.) relativa al procedimento penale per truffa aggravata. La ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità dei licenziamenti e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle retribuzioni fino al termine del contratto (30/06/2019).

La decisione

La Corte di Appello di Ancona ha confermato il rigetto del ricorso di primo grado, ritenendo legittimo il primo licenziamento per giusta causa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla Orlando, affermando che, sebbene le fattispecie tipiche di falsità documentale previste dall'art.55‑quater d.lgs.165/2001 e dall'art.127 d.P.R.3/1957 si riferiscano a falsità commesse in occasione dell'instaurazione del rapporto cui si applica il potere disciplinare e dunque non fossero direttamente sussumibili nella vicenda, ciò non esclude che una falsa attestazione accertata con sentenza passata in giudicato possa integrare la giusta causa di recesso quando la gravità della condotta ledA irrimediabilmente il vincolo fiduciario, anche in rapporti successivi con lo stesso datore di lavoro. La Corte ha valorizzato la pluralità degli incarichi ottenuti grazie alla falsa attestazione e la successiva omissione di dichiarazione della condanna, ritenendo proporzionata la sanzione espulsiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e soggetta, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR115/2002 come modificato.

Norme richiamate

  • art.55‑quater, comma 1, lett. d) del d.lgs. n.165/2001

    art.55‑quater, comma 1, lett. d) d.lgs. n.165/2001

    La Corte osserva che la disposizione disciplina ipotesi tipiche di licenziamento per falsità documentale commessa in occasione dell'instaurazione del rapporto cui si riferisce il potere disciplinare; tuttavia la sua applicabilità limitata non esclude che condotte esterne e anteriori possano integrare una giusta causa se ledono irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

  • art.127, lett. d) del d.P.R. n.3/1957

    art.127, lett. d) d.P.R. n.3/1957

    La norma riguarda la decadenza o sanzioni per false attestazioni riferite all'instaurazione del rapporto di impiego; la Corte precisa che l'irrilevanza rispetto a questo caso non impedisce di valutare la gravità della condotta ai fini della giusta causa.

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola

    Richiamata la previsione collettiva che consente il licenziamento senza preavviso in caso di condanna passata in giudicato per delitto commesso al di fuori del servizio, a conferma del principio secondo cui condotte extralavorative possono incidere sul vincolo fiduciario e giustificare il recesso.

  • art.13, comma 1‑quater, del d.P.R. n.115/2002 (come modificato dalla L. 24.12.12 n.228) e richiamo Cass. S.U. n.4315/2020

    art.13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002

    La Corte dà atto della ricorrenza delle condizioni per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dalla norma, secondo l'interpretazione e gli effetti evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • Le fattispecie tipiche previste da norme come l'art.55‑quater d.lgs.165/2001 e l'art.127 DPR 3/1957 si riferiscono alle false attestazioni commesse in occasione dell'assunzione cui si riferisce il provvedimento; la loro mancata ricorrenza non esclude comunque la valutazione di giusta causa per comportamenti extralavorativi.
  • Una falsa attestazione relativa a precedenti rapporti di lavoro può integrare la giusta causa di licenziamento in un rapporto successivo se la gravità della condotta è tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra datore e prestatore di lavoro.
  • In ambito scolastico la continuità e la rilevanza dei precedenti incarichi (punteggi per graduatorie, ecc.) rendono più agevole ritenere che una falsità atta a ottenere incarichi passati abbia effetti negativi anche sui rapporti futuri con la stessa amministrazione.
  • La valutazione della proporzionalità della sanzione e della gravità della condotta è devoluta al giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca la corretta applicazione del diritto e non riapprezza i fatti se non per vizi di motivazione o violazioni di norme.
  • La mancanza di resipiscenza o il comportamento successivo (es. omissione di doverose comunicazioni sulla vicenda penale) possono aggravare la posizione del lavoratore e rafforzare la legittimità del licenziamento per giusta causa.
  • In ricorsi in Cassazione la censura deve essere specifica e attinente al decisum; contestare un giudizio di fatto o chiedere un diverso apprezzamento delle prove non è consentito se non vengono dedotte violazioni di norme di legge.

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