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Sentenza

Sentenza n. 1353/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento del decreto Cat.A11/Immigr./2023 prot. n. -OMISSIS-, con cui la Questura di Ragusa ha rigettato l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno;

Giustizia amministrativa202402358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato su segnalazioni penali, violazioni del codice della strada e asserite frequentazioni di soggetti pregiudicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; errore di fatto, carenza di istruttoria, eccesso di potere e difetto di motivazione; violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998; ulteriore difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, ha contestato che la Questura avesse fondato il giudizio di pericolosità sociale esclusivamente sui pregiudizi e sulle segnalazioni a suo carico, senza valutare la durata del soggiorno in Italia, l’inserimento sociale, i legami familiari e la posizione lavorativa. Ha inoltre lamentato la mancata possibilità di presentare osservazioni sui motivi ostativi. L’Amministrazione ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, richiamando le condotte penalmente rilevanti e le violazioni del codice della strada indicate nel provvedimento; in giudizio ha altresì riferito fatti sopravvenuti, consistenti nell’applicazione degli arresti domiciliari e del braccialetto elettronico.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il TAR ha ritenuto che il giudizio di pericolosità sociale possa essere desunto da qualunque condotta idonea a evidenziare, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza, ma ha precisato che l’Amministrazione deve esercitare il potere discrezionale considerando tutti gli elementi previsti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e comparando le esigenze di sicurezza con la situazione personale dello straniero, inclusi legami familiari, lavoro, integrazione sociale e durata del soggiorno. Nel caso concreto, il provvedimento si era limitato a richiamare i pregiudizi e le segnalazioni, senza svolgere tale valutazione individualizzata. Il giudice ha inoltre rilevato che l’Amministrazione non aveva provato la corretta notificazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, con conseguente lesione del contraddittorio procedimentale e del diritto dell’interessato di presentare osservazioni. I fatti sopravvenuti richiamati nella memoria difensiva non potevano integrare postumamente la motivazione del provvedimento, poiché la motivazione deve precedere e non seguire l’atto amministrativo. L’annullamento impone il riesercizio del potere con la necessaria comparazione degli interessi, ma non comporta l’obbligo di rilasciare il rinnovo del permesso, restando impregiudicata la discrezionalità dell’Amministrazione, anche alla luce dei fatti sopravvenuti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    La comunicazione dei motivi ostativi costituisce garanzia del contraddittorio procedimentale e del diritto di difesa; la sua omissione, non adeguatamente provata dall’Amministrazione, ha impedito all’interessato di presentare osservazioni potenzialmente rilevanti.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve considerare tutti gli elementi rilevanti della situazione personale dello straniero e comparare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica con i legami familiari, la posizione lavorativa, l’integrazione sociale e la durata del soggiorno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente e i soggetti citati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il giudizio di pericolosità sociale dello straniero ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve essere concreto e individualizzato; il richiamo a denunce, segnalazioni o precedenti non esonera l’Amministrazione dalla valutazione complessiva della posizione dell’interessato.
  • Nell’esercizio del potere previsto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, l’Amministrazione deve comparare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica con la situazione personale dello straniero, considerando almeno la durata del soggiorno, i legami familiari, l’attività lavorativa e l’integrazione sociale.
  • L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 assume rilievo quando impedisce al destinatario di interloquire sui motivi ostativi e di fornire elementi utili alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo deve precedere l’adozione dell’atto e non può essere integrata, per la prima volta, mediante memorie difensive nel giudizio; fatti sopravvenuti o ulteriori elementi possono essere valutati soltanto nel nuovo esercizio del potere conseguente all’annullamento.
  • L’annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per difetto di istruttoria e motivazione non comporta automaticamente il rilascio del titolo, ma impone all’Amministrazione di riesaminare la posizione con una valutazione completa e comparativa, restando intatta la discrezionalità amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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