Cassazione Penale, Sentenza n. 06550/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la condanna per diffamazione. Unico motivo: violazione degli artt. 178, 179, 678, 666 e 420-ter c.p.p., nella parte in cui il Tribunale avrebbe rigettato/omesso di rinviare le udienze del 6 dicembre 2023 e dell'8 maggio 2024 nonostante le istanze della difesa che invocavano legittimo impedimento per concomitanti impegni professionali dell'avv. Nicola Mondelli (tutti a difesa dello stesso imputato) e l'assenza di rischio di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Motivazione: le istanze di rinvio erano state avanzate da un difensore non legittimato (non risultava agli atti la nomina fiduciaria in capo all'avv. Mondelli; l'imputato risultava difeso d'ufficio), per cui le richieste provenivano da soggetto non titolato e non potevano essere accolte. Anche prescindendo da tale rilievo, le domande erano generiche e carenti dei requisiti richiesti dall'art. 420-ter c.p.p.: mancava la tempestiva comunicazione, la specificazione delle ragioni che rendevano essenziale la presenza nel diverso processo, e la documentazione/indicazione dell'impossibilità di sostituto. Pertanto il legittimo impedimento non è stato riconosciuto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti del legittimo impedimento del difensore per giustificare il rinvio: tempestività della comunicazione, specificazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza nel diverso procedimento, assenza di altro difensore idoneo e impossibilità di avvalersi di un sostituto. Il giudice deve anche accertare eventuale carattere dilatorio della richiesta.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle formalità di costituzione e rappresentanza difensiva; implica che la legittimazione del difensore deve risultare dagli atti (nomina/nominazione).
art. 179 cod. proc. pen.
Riguarda la sostituzione e l'assistenza tecnica; in questo contesto è richiamata per i profili relativi all'esercizio della difesa e all'eventuale presenza di altro difensore.
art. 678 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di impugnazioni e relativi termini/procedura; richiede correttezza formale delle istanze e dei presupposti per il sindacato di legittimità.
art. 666 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel contesto della regolarità delle notifiche e delle difese; usata come richiamo procedurale nella valutazione delle eccezioni difensive.
Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 (Torchio, Rv. 262912)
Giurisprudenza di legittimità che definisce i requisiti del legittimo impedimento del difensore per impegni in altro procedimento: necessità di tempestività, specificità, assenza di altro difensore e impossibilità di sostituto; il giudice valuta il carattere dilatorio e l'urgenza del procedimento concomitante.
Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016 (M., Rv. 270330)
Ulteriore orientamento che sottolinea l'obbligo di diligenza del difensore nel preferire la posizione processuale più pregiudicata e la necessità di un vaglio giudiziale sull'urgenza del procedimento concomitante.
Massime di principio
- La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è ammessa solo se il difensore è legittimato (nomina/mandato risultante dagli atti); istanze provenienti da soggetto non nominato possono essere respinte per incompetenza soggettiva.
- Il legittimo impedimento richiede una comunicazione tempestiva "non appena conosciuta la contemporaneità"; invii tardivi o effettuati in prossimità dell'udienza possono essere considerati inammissibili.
- Le istanze devono essere specifiche e documentate: indicare le ragioni che rendono essenziale la presenza nel diverso procedimento, l'orario/contemporaneità e l'impossibilità oggettiva di sostituzione. Dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
- Il giudice valuta anche il carattere dilatorio della richiesta e l'urgenza comparata dei procedimenti; il diritto al rinvio non è una mera scelta strategica del difensore ma una condizione oggettiva di impossibilità a partecipare.
- Se il difensore è ufficialmente nominato d'ufficio e interviene un difensore privatamente, è necessaria prova della nomina fiduciaria: la mancanza di tale prova rende infondate le istanze avanzate dal nuovo difensore.
- In casi analoghi, la mancata osservanza dei requisiti formali e sostanziali per il legittimo impedimento espone la parte al rigetto delle istanze e può incidere negativamente sulle successive impugnazioni (rischio di inammissibilità).
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