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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37201/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 28/6/2016 - 9/11/2017. Calvino era stato imputato per partecipazione all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" (tra l'altro per fatti avvenuti a Pietraperzia) e per detenzione/porto di armi aggravati; assolto con sentenza G.U.P. del 9/11/2017, irrevocabile il 24/3/2018 per insussistenza del fatto. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda di indennizzo ritenendo sussistente una condotta di colpa grave del ricorrente, fondata su intercettazioni e pedinamenti che lo vedevano partecipare attivamente a tre incontri con esponenti di spicco della locale cosca, offrire coperture in caso di controlli sulle armi, confessare di aver esploso colpi d'arma da fuoco insieme ad altri. In Cassazione il ricorrente denunciava vizio di motivazione e travisamento delle proprie dichiarazioni, sostenendo che la Corte d'Appello non aveva adeguatamente considerato le ragioni della sentenza di assoluzione e che gli elementi posti a fondamento del titolo custodiale erano identici a quelli valutati nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato i principi secondo i quali il sindacato di legittimità sui provvedimenti di riparazione è limitato: non è consentita una revisione di merito degli elementi valutati dal giudice della riparazione, salvo macroscopici errori logici o incongruenze. La Cassazione ha rilevato l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale di cognizione e ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello che aveva individuato elementi idonei a configurare una colpa grave (frequentazioni con soggetti mafiosi, partecipazione agli incontri, contenuto delle conversazioni e offerte di copertura in caso di controlli). È stato quindi rigettato il ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese del Ministero nella misura di euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato nella digressione sulla colpa grave: il giudice della riparazione può negare l'indennizzo se la condotta del detenuto è stata gravemente colposa, ossia se ha contribuito a creare la falsa apparenza della configurabilità di un reato.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferito come presupposto normativo per la legittimità della custodia cautelare; il ricorrente sosteneva che la custodia mancasse dei requisiti richiesti da tale norma.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al rimedio avverso il provvedimento della Corte d'Appello: il rinvio all'art. 646 e al limite del sindacato di legittimità in Cassazione.

  • art. 646 cod. proc. pen.

    Utilizzato per spiegare i limiti del controllo della Cassazione sugli atti di merito in materia di riparazione: il sindacato è circoscritto agli aspetti di congruità e logicità della motivazione, non alla rivalutazione del merito.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il perimetro dei motivi ammissibili in Cassazione contro i provvedimenti di merito, con le relative limitazioni di revisione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Citato per definire la gravità della caratura criminale dei soggetti con cui il ricorrente era in contatto; le frequentazioni con tali soggetti sono valutate come indizi rilevanti ai fini della colpa grave.

Massime di principio

  • In sede di riparazione per ingiusta detenzione la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato: può censurare solo vizi di legalità, illogicità o macroscopiche incongruenze della motivazione e non rivalutare il merito dei fatti.
  • Il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione: un'assoluzione non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo se il richiedente ha tenuto comportamenti gravemente colposi che hanno contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità.
  • Frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in attività criminali, partecipazione a incontri e intercettazioni che mostrano interventi attivi possono costituire "colpa grave" idonea a escludere l'equa riparazione, soprattutto se tali rapporti non sono giustificati o spiegati in modo credibile.
  • Le spiegazioni fornite in un momento successivo (es. durante il processo) possono essere insufficienti a cancellare l'effetto originario di una condotta che ha indotto ragionevolmente l'autorità a disporre la custodia; la valutazione è ex ante, sul fatto che la condotta creasse una falsa apparenza.
  • Chi propone domanda di riparazione dovrebbe concentrarsi nel dimostrare l'assenza di comportamenti che avrebbero potuto ingenerare nel giudice ragionevoli sospetti (provare contesti, rapporti leciti, elementi che smentiscano la percezione esterna), posto che il controllo in Cassazione è limitato.

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