Sentenza n. 1811/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione dirigenziale del Responsabile S.C. Provveditorato/Economato n. 455 del 1° marzo 2022, trasmessa all'odierna esponente il successivo 7 marzo 2022, avente ad oggetto il “Consuntivo annuale delle prestazioni anno 2021 – riduzione imputazione di spesa anno 2021 di cui alle determinazioni n. 391 del 17/02/2021 e n. 1760 del 15/07/2021 per euro 1.259.849,47 IVA compresa. Assunzione della spesa per il periodo 1/01/2022 – 31/03/2022 € 3.444.549,94 IVA compresa”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale concernente il conguaglio delle prestazioni di pulizia per il 2021 e la determinazione della spesa per il periodo gennaio-marzo 2022 nell’ambito del global service
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con la quale l’Azienda sanitaria aveva effettuato il consuntivo annuale delle prestazioni di pulizia relative al 2021, ridotto l’imputazione di spesa e assunto la spesa per il primo trimestre 2022. Sono stati contestati i criteri, la metodologia di calcolo e le operazioni applicative utilizzati dall’amministrazione. La controversia si inserisce nel rapporto negoziale unitario derivante dall’affidamento congiunto della concessione di costruzione e gestione dell’Unità Spinale e dei relativi parcheggi, nonché del servizio di gestione globale a risultato. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha chiesto il rinvio, rappresentando la pendenza di un giudizio davanti al Tribunale ordinario di Torino avente a oggetto la medesima vicenda e prospettando una pregiudizialità di tale giudizio. Il TAR ha quindi esaminato preliminarmente sia l’istanza di rinvio sia la questione di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo insussistenti le ragioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e ravvisando l’assenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio amministrativo e quello pendente davanti al giudice ordinario. Nel merito processuale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Richiamando la precedente sentenza del medesimo TAR n. 621/2023, ha qualificato l’accordo come composto da due autonomi rapporti: una concessione di costruzione e gestione, relativa all’Unità Spinale e ai parcheggi, e un distinto appalto di servizi di global service, comprendente anche il servizio di pulizia. La controversia riguarda esclusivamente la fase esecutiva dell’appalto di global service, con contestazioni relative al conguaglio, alle prestazioni e ai corrispettivi, e non l’aggiudicazione o la stipulazione del contratto, né il riequilibrio del piano economico-finanziario della concessione. Pertanto non opera la giurisdizione esclusiva amministrativa prevista per le concessioni, mentre le controversie sull’esecuzione dell’appalto spettano al giudice ordinario. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda e per la natura della pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione può essere disposto soltanto in presenza di ragioni eccezionali, in deroga ai principi di concentrazione e speditezza del processo.
art. 133, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
Le disposizioni sulla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni non si applicano alla controversia esecutiva relativa al distinto appalto di servizi di global service.
art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.
Nelle controversie relative ai contratti pubblici la giurisdizione esclusiva amministrativa si arresta, secondo la ricostruzione richiamata dal TAR, alla fase dell’aggiudicazione e, al più, della stipulazione, restando devolute al giudice ordinario le controversie sulla fase esecutiva dell’appalto.
Massime di principio
- Quando un unico affidamento e un unico documento negoziale comprendono una concessione di costruzione e gestione e un appalto di servizi di global service, la qualificazione dei rapporti deve essere effettuata sulla base dell’autonomia tecnica, economica e regolamentare delle prestazioni; la presenza di un affidamento unitario non impedisce di riconoscere due distinti contratti.
- Le controversie relative alla fase esecutiva di un appalto di servizi, concernenti prestazioni, corrispettivi, conguagli e limiti delle modifiche contrattuali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l’appalto sia stato affidato congiuntamente a una concessione di costruzione e gestione.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici non si estende alle controversie meramente esecutive dell’appalto, quando non riguardino l’aggiudicazione o la stipulazione e non abbiano a oggetto il riequilibrio economico-finanziario di una concessione.
- La pendenza di un giudizio davanti al giudice ordinario sulla medesima vicenda non impone il rinvio della causa amministrativa in assenza di uno specifico nesso di pregiudizialità logico-giuridica e di ragioni eccezionali che giustifichino la deroga alla concentrazione e alla speditezza del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 997/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 998/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 14598/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5076/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5077/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5078/2026 - Napoli, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →