Cassazione Penale, Sentenza n. 13941/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la sentenza d'appello per nullità processuale e violazione del diritto al contraddittorio: il difensore dell'imputato aveva richiesto la trattazione orale (mediante PEC) ma tale richiesta e l'ammissione alla trattazione orale non furono comunicate ai difensori delle parti civili; l'udienza orale del 14/03/2023 si svolse con la presenza solo del Procuratore generale e del difensore dell'imputato, escludendo di fatto la partecipazione delle parti civili, con conseguente nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha rilevato che il difensore dell'imputato aveva inviato il 21/02/2023 PEC con richiesta di trattazione orale e che l'udienza del 14/03/2023 si è effettivamente svolta in forma partecipata senza che fosse comunicata alle parti civili l'ammissione alla trattazione orale. La mancata comunicazione ha pregiudicato il diritto di difesa delle parti civili e integrato la nullità di cui all'art.178, comma 1, lett. c) c.p.p. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello (ai sensi dell'art.622 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 23-bis, L. n.178/2020 (richiamata dalla normativa transitoria)
"Fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire"
Disciplina l'eccezione alla decisione in camera di consiglio: se una parte richiede la discussione orale il giudizio deve essere trattato con contraddittorio; la richiesta che produca udienza orale impone misure di comunicazione alle parti.
art. 598-bis c.p.p. (comma 2)
Prevede l'obbligo di comunicare l'ammissione della richiesta di trattazione orale al procuratore generale e ai difensori delle parti; tale comunicazione è elemento procedurale vincolante per garantire il contraddittorio.
art. 589-bis c.p.p.
Nel testo della sentenza viene citata anche la richiesta formulata ai sensi di questa disposizione; in concreto è richiamata come titolo della richiesta di trattazione orale inviata dal difensore.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La mancata comunicazione che impedisca la partecipazione di una parte ad un atto processuale rilevante integra una nullità generale a regime intermedio; tale nullità è idonea a compromettere la decisione impugnata.
art. 622 c.p.p.
Dispone che, in presenza di annullamento della sentenza per profili procedurali limitati agli effetti civili, si debba rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 (richiamato)
Richiamato in relazione al contraddittorio scritto e al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; qui si evidenzia che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale.
art. 94, comma 2, D.Lgs. 150/2022
Norma transitoria richiamata per confermare l'applicazione della disciplina emergenziale (art.23-bis) al caso concreto.
Massime di principio
- Se una parte chiede la trattazione orale, l'ammissione alla trattazione orale deve essere comunicata a tutte le parti (compresi i difensori delle parti civili); l'omessa comunicazione può integrare una nullità rilevante.
- La violazione del diritto al contraddittorio per mancata comunicazione dell'udienza orale costituisce, conformemente alla giurisprudenza, nullità generale a regime intermedio ex art.178, comma 1, lett. c) c.p.p.
- La conseguenza pratica più frequente di tale nullità è l'annullamento della decisione limitatamente agli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art.622 c.p.p.), senza che necessariamente sia annullata la parte penale della decisione se non toccata dalla nullità.
- Le parti civili e i difensori devono monitorare le comunicazioni telematiche (PEC e cancellerie) e, se non informati di una trattazione orale, devono tempestivamente proporre i rimedi previsti (nullità o altre impugnazioni) per tutelare il diritto di difesa.
- I giudici devono verificare d'ufficio la regolarità delle comunicazioni relative alla trasformazione di un procedimento da trattazione 'cartolare' a udienza pubblica/partecipata, e, in presenza di omissioni, applicare le regole sulla nullità per preservare il contraddittorio.
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