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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29750/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce due censure principali: (1) violazione di legge in relazione agli artt. 168-bis comma 2 c.p. e 464-bis c.p.p. per avere i giudici di merito rifiutato la messa alla prova subordinandola di fatto all'integrale risarcimento del danno (la proposta risarcitoria era di €5.000,00 rispetto a un'imposta evasa di €56.942,40) senza valutare le capacità economiche dell'imputato e senza attivare i poteri istruttori previsti dall'art. 464-bis comma 5 c.p.p.; (2) manifesta illogicità della motivazione sul dolo, contestando l'uso di una "ricostruzione virtuale" basata su percentuali di ricarico fornite dalla P.G. e calcoli ritenuti approssimativi e insufficienti per affermare la responsabilità penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato la giurisprudenza e le norme che stabiliscono che la messa alla prova non è necessariamente subordinata all'integrale risarcimento, ma richiede una valutazione della possibilità concreta di riparazione e delle condizioni economiche dell'imputato (anche mediante U.E.P.E. e acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 464-bis comma 5 c.p.p.). I giudici di merito avevano erroneamente valutato solo il rapporto danno/proposta senza considerare la capacità patrimoniale. Per la non manifesta infondatezza del motivo, la Corte ha computato i termini di sospensione successivi e, tenuto conto dei 244 giorni di sospensione, ha accertato che il reato si è estinto per prescrizione alla data del 3/6/2024. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. a) c.p.p., per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 5

    Norma del reato contestato: omesso deposito della dichiarazione finalizzata all'evasione delle imposte (fatto commesso nell'anno 2012).

  • d.lgs. 74/2000, art. 12

    Previsione delle pene accessorie applicate dal Tribunale nella sentenza di primo grado.

  • codice penale, art. 168-bis comma 2

    Prevede che il programma di trattamento della messa alla prova comprenda, ove possibile, la riparazione del danno; interpretato come prescrittivo ma non assoluto: l'integrale risarcimento non è requisito sempre necessario, va valutata la possibilità concreta e la capacità economica dell'imputato.

  • codice di procedura penale, art. 464-bis (in particolare comma 5)

    Attribuisce al giudice il potere di acquisire tramite polizia giudiziaria, servizi sociali o altri enti pubblici informazioni sulla situazione personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato per determinare obblighi e prescrizioni della messa alla prova; obbligo di attivare tali indagini quando necessario.

  • disp. att. c.p.p., art. 141-ter comma 3

    Prevede che l'U.E.P.E. riferisca specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie, strumento utile per valutare la proposta risarcitoria.

  • codice di procedura penale, art. 620 comma 1 lett. a)

    Consente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il residuo reato è estinto, qui applicato per prescrizione.

Massime di principio

  • La messa alla prova per delitti tributari non richiede automaticamente l'integrale pagamento dell'imposta: il giudice deve valutare caso per caso la possibilità concreta di riparazione e la capacità economica dell'imputato.
  • Il giudice è tenuto ad attivare gli strumenti istruttori (richiesta di relazione U.E.P.E., acquisizione di informazioni tramite polizia giudiziaria, servizi sociali, enti pubblici) per accertare la situazione patrimoniale quando la riparazione proposta appare insufficiente.
  • Una valutazione della proposta risarcitoria fondata solo sul confronto aritmetico fra danno e offerta, senza esame delle capacità economiche dell'imputato, è illegittima e può determinare l'annullamento della decisione di rigetto della messa alla prova.
  • Ricostruzioni economiche o "virtuali" adottate per quantificare l'evasione devono essere adeguatamente motivate e supportate; approcci sommari o approssimativi possono compromettere l'affermazione del dolo ai fini della condanna.
  • Se l'illegittimità della decisione incide sui termini processuali, il decorso del tempo successivo deve essere computato ai fini della prescrizione e ciò può condurre all'estinzione del reato e all'annullamento della sentenza senza rinvio.

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