Cassazione Civile, Sentenza n. 13873/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione agli atti esecutivi avverso l'aggiudicazione di beni (tra cui un box auto) ritenuta illegittima dall'esecutata (Teresa Procopio) perché il box non sarebbe stato compreso nel pignoramento; i ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività delle censure.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibili i ricorsi (sia quello principale di Procopio sia quello incidentale di Magno) per mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata (o delle copie cartacee dei messaggi PEC) nei termini di legge e per notifiche effettuate oltre i termini utili; è stata altresì rilevata l'inammissibilità di una seconda memoria ex art. 378 c.p.c. come 'replica' scritta. Sono compensate integralmente le spese tra Procopio e Magno; Procopio è condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore di Giuseppe Aiello (liquidate in euro 6.600 oltre oneri) e ad entrambi i ricorrenti è imposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 378 c.p.c.
Le memorie ex art. 378, depositabili non oltre cinque giorni prima dell'udienza, hanno funzione illustrativa e non possono contenere nuove deduzioni; una seconda memoria a mo' di replica è inammissibile se la replica è riservata alla discussione orale in udienza.
art. 175 c.p.c.
Il principio della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare atti e formalità che ritardino inutilmente il procedimento; ciò giustifica decisioni che escludono integrazioni processuali quando il ricorso appare prima facie infondato o improcedibile.
art. 127 c.p.c.
Richiamato in connessione al principio di ragionevole durata del processo quale parametro per evitare formalismi processuali che dilatino ingiustificatamente i tempi.
art. 384 c.p.c.
Norma citata nelle conclusioni del Pubblico Ministero in ordine al rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi; tuttavia la Corte si è pronunciata sull'improcedibilità dei ricorsi per difetti formali procedurali anziché sul merito dell'opposizione.
art. 325 c.p.c.
Richiamato in relazione al termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza; la dichiarazione di avvenuta notificazione fa sorgere l'onere di produrre la relata nei termini stabiliti.
art. 369 c.p.c.
Imposta l'obbligo di deposito, nel termine stabilito per il ricorso per cassazione, di copia della sentenza munita della relata di notifica (o delle copie cartacee dei messaggi PEC) a pena di improcedibilità del ricorso.
art. 372 c.p.c.
Non è possibile sanare tardivamente, ai sensi dell'art. 372, la mancata produzione della relata se la relativa produzione avviene fuori dei termini e non sono soddisfatte le condizioni previste dalla giurisprudenza per la riammissione.
art. 91 c.p.c.
Principio usato per giustificare la compensazione delle spese tra le parti soccombenti reciprocamente (Procopio e Magno), mentre la ricorrente principale è condannata a rimborsare le spese all'altra parte vittoriosa (Aiello).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede, nelle ipotesi indicate dalla Corte di cassazione, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti in caso di improcedibilità; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per tale versamento.
Massime di principio
- Prima di proporre ricorso per cassazione è essenziale depositare, nel termine previsto, la copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi PEC: la mancanza di tale documentazione può comportare l'improcedibilità del ricorso.
- La dichiarazione nel ricorso di aver ricevuto la notifica della sentenza implica l'onere di provare tale notifica con la relata e comporta responsabilità per le conseguenze processuali derivanti da omissioni.
- Le memorie ex art. 378 c.p.c. hanno funzione preparatoria e non possono essere usate per introdurre repliche scritte successive all'avversario: eventuali repliche sono riservate alla discussione orale in udienza.
- La sospensione feriale dei termini processuali non opera in materia di opposizioni agli atti esecutivi; i termini brevi devono essere rispettati senza la tolleranza estiva.
- Se il ricorso per cassazione risulta, già in prima analisi, infondato o palesemente improcedibile, il giudice può ritenere superfluo disporre integrazioni o rinnovazioni di notifiche che allungherebbero i tempi senza benefici per le garanzie processuali.
- In caso di reciproca soccombenza tra più ricorrenti, il giudice può compensare le spese fra essi ma condannare alla rifusione delle spese chi risulta perdente rispetto ad altro resistente; inoltre può essere disposto il versamento di contributi unificati aggiuntivi in caso di improcedibilità.
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