Cassazione Penale, Sentenza n. 8629/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di dimora abituale per la durata di un anno (art. 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione del d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione: la pericolosità sociale sarebbe stata desunta da precedenti per delitti di scarsa gravità e risalenti, concentrati in un breve periodo (2021), collegati a un periodo di crisi personale e uso di droghe da cui il ricorrente stava riabilitandosi; non sarebbe dimostrata l'abitualità né che il nucleo familiare vivesse dei proventi illeciti; criticata inoltre l'illogicità del provvedimento che, pur riconoscendo il percorso riabilitativo e la tipologia di reati, aggravava la misura imponendo l'obbligo di soggiorno.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, il ricorso alla Corte di cassazione contro i decreti della Corte d'appello è consentito solo per violazione di legge e che l'annunciata censura di vizio di motivazione non raggiunge il livello richiesto di motivazione inesistente o solo apparente (manca l'omissione totale di confronto con un elemento potenzialmente decisivo). La Corte ha ritenuto motivato e non illogico il provvedimento impugnato, che ha evidenziato la reiterazione di reati fino al 2022, la refrattarietà alle ammonizioni del Questore (2008 e 2021) e la situazione reddituale, nonché il non valore attenuante dell'uso di droghe. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione)
La Corte applica le disposizioni del codice antimafia per legittimare la misura di prevenzione (art. 1, lett. b) come base normativa della sorveglianza speciale) e per delimitare le impugnazioni in Cassazione (art. 10, comma 3) restringendole alla sola violazione di legge
art. 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011
Norma richiamata quale titolo giuridico per l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; la Corte valuta che i presupposti previsti sono stati adeguatamente motivati
art. 10, comma 3 d.lgs. n. 159/2011
Limita il ricorso in Cassazione contro i decreti della Corte d'appello alle sole questioni di violazione di legge; la decisione di inammissibilità si fonda su questa limitazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di soccombenza
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge; i profili di merito della motivazione sono difficilmente appellabili a meno che non sussista una totale omissione di confronto con un elemento decisivo.
- Per contestare la motivazione di un provvedimento di prevenzione occorre dimostrare che il giudice abbia omesso del tutto di valutare un elemento che, singolarmente considerato, poteva determinare l'esito opposto (motivazione inesistente o meramente apparente).
- La sussistenza della pericolosità sociale può essere desunta anche da precedenti ripetuti nel tempo, dall'atteggiamento refrattario ad ammonizioni e dalla situazione economica, oltre che dalla natura e dalla prosecuzione dei reati fino a tempi recenti.
- L'uso di sostanze stupefacenti e il percorso di riabilitazione non costituiscono automaticamente un fattore attenuante idoneo a escludere la misura di prevenzione; rilevano la gravità, la ripetizione e la contestualità dei fatti.
- La concentrazione dei reati in un periodo breve non esclude automaticamente l'abitualità; la valutazione della abitualità è complessiva e dipende anche da altre condotte e ammonizioni pregresse.
- Chi impugna deve produrre e indicare chiaramente elementi nuovi o prove che dimostrino l'erroneità del giudizio di pericolosità o l'assenza dei presupposti richiesti dalla legge, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- La Corte di legittimità dà rilievo al complesso degli elementi probatori e alle valutazioni del giudice di merito; decisioni motivate su reiterazione, ammonizioni e condizioni economiche sono difficili da rimettere in discussione in Cassazione.
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