Cassazione Penale, Sentenza n. 8211/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugna la sentenza del Giudice di pace di Milano che, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato di minacce del 13/09/2015 in favore di Levi Alessandro, ritenendo congrua la somma di Euro 500,00 versata dall'imputato come riparazione. Il ricorso denuncia: (i) violazione dell'art. 35 d.lgs. 274/2000 e vizio di motivazione circa l'esistenza del risarcimento e l'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato; (ii) omissione di pronuncia sulle spese sostenute dalla parte civile (violazione art. 541 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo profilo ha applicato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 33864/2015, Sbaiz) secondo cui, nei reati di competenza del giudice di pace, la parte civile non ha interesse ad impugnare la pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di riparazione, poiché tale pronuncia accerta solo la congruità del risarcimento ai fini dell'estinzione e non ha autorità di giudicato in sede civile né effetti pregiudizievoli extra-penali. Sul secondo profilo ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: ai sensi degli artt. 538 e 541 c.p.p. il giudice penale liquida le spese e decide sulle domande di restituzione/risarcimento solo se pronuncia sentenza di condanna; in caso di estinzione del reato non può liquidare le spese alla parte civile, che potrà invece chiedere la rifusione in autonomo giudizio civile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000
art. 35 d.lgs. n. 274/2000
La norma consente l'estinzione del reato se è stata effettuata riparazione ritenuta congrua; la Corte interpreta che la pronuncia di estinzione accerta solo la congruità ai fini penali e non vincola né preclude i rimedi civilistici della parte offesa.
art. 538 cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudice penale decida sulle domande di restituzione e risarcimento solo nella sentenza di condanna; implicito è che in assenza di condanna (es. estinzione) non si procede alla liquidazione delle spese in favore della parte civile.
art. 541 cod. proc. pen.
Regola la liquidazione delle spese processuali in relazione alle decisioni penali: la Corte ricava che non è applicabile per pronunce di non doversi procedere per estinzione che non costituiscono condanna.
Sezioni Unite, sentenza n. 33864 del 23/04/2015 ("Sbaiz")
Principio di diritto enunciato: in materia di reati di competenza del giudice di pace la parte civile non ha interesse ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per estinzione tramite riparazione, perché tale pronuncia non produce effetti pregiudizievoli in sede civile.
Ordinanze Corte Costituzionale nn. 73/1993 e 381/2003
ord. n. 73/1993; ord. n. 381/2003
La Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondate le questioni sulla mancata previsione di liquidazione delle spese alla parte civile in caso di oblazione/estinzione, distinguendo tali pronunce dalle sentenze di patteggiamento (queste ultime equiparate alla condanna).
Massime di principio
- La pronuncia penale di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di riparazione (art. 35 d.lgs. 274/2000) accerta la congruità dell'offerta solo ai fini dell'estinzione penale e non ha efficacia vincolante nel giudizio civile: la parte offesa può quindi agire separatamente in sede civile per ottenere maggiore risarcimento o rimborso delle spese.
- Nei procedimenti di estinzione del reato (oblazione, riparazione, messa alla prova conclusa ecc.) il giudice penale non può in genere liquidare le spese processuali a favore della parte civile, riservando tale liquidazione a ipotesi di condanna.
- Se si ritiene insufficiente l'importo versato dall'imputato a titolo riparatorio, il rimedio non è l'impugnazione della pronuncia penale di estinzione (quando competente il giudice di pace), ma l'instaurazione di un giudizio civile per ottenere la liquidazione del danno e la rifusione delle spese.
- La parte civile deve valutare tempestivamente la strategia processuale: quando sia possibile e opportuno, proporre autonomo giudizio civile o richiedere misure processuali che conservino la posizione risarcitoria prima di eventuali pronunce penali di estinzione.
- Le differenze tra estinzione/oblazione e patteggiamento sono rilevanti: la seconda ha effetti simili alla condanna penale; la prima no, con conseguenze diverse sul potere del giudice di liquidare spese e sul valore vincolante della pronuncia in sede civile.
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