L.R. Abruzzo 29/2013
Modifiche alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita' e della parita' giuridica e sostanziale tra donne e uomini), modifiche alla L.R. 14.09.1999, n. 77 e modifica alla L.R. 28.01.2004, n. 10.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 28 agosto 2013, n. 29 modifica la disciplina della Commissione regionale per le pari opportunità, alcune regole sull’organizzazione e mobilità del personale regionale, misure di spesa per Giunta ed enti strumentali, la disciplina ATER e i termini di versamento in materia venatoria. È in vigore dal 5 settembre 2013; contiene anche norme finanziarie per il solo 2013.
Modifiche a norme regionali su Commissione pari opportunità, personale regionale, contenimento spesa e attività venatoria
Modifiche a disposizioni regionali su pari opportunità, personale, spesa e caccia
La legge regionale dell’Abruzzo 28 agosto 2013, n. 29 interviene su una pluralità di testi normativi regionali, aggiornando la disciplina della Commissione regionale per le pari opportunità, alcuni profili organizzativi del personale della Regione, talune misure di contenimento della spesa pubblica e specifiche previsioni in materia venatoria. La legge è applicabile nel solo territorio della Regione Abruzzo ed è entrata in vigore il 5 settembre 2013.
Commissione regionale per le pari opportunità: decadenza, funzionamento e copertura finanziaria
Per la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini viene introdotta una causa di decadenza dalla carica: la componente che non partecipi per tre sedute consecutive ai lavori della Commissione, senza giustificare l’assenza secondo le modalità previste dal regolamento interno, decade. La decadenza è dichiarata dall’Ufficio di Presidenza della Commissione, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale per la sostituzione.
Vengono inoltre abrogati i commi 3 e 4 dell’art. 6 della legge regionale n. 26 del 2012. Sul piano finanziario, la legge ridefinisce la copertura degli oneri per la prima attuazione, stimati per il 2013 in euro 10.000,00, mediante risorse del bilancio del Consiglio regionale, con istituzione di un apposito capitolo di spesa. Per il 2013 è prevista una variazione di bilancio di pari importo, compensata dalla riduzione del capitolo relativo al funzionamento del Garante dei detenuti. Per gli anni successivi al 2013, la copertura è assicurata nell’ambito dello stanziamento annuale dell’U.P.B. 01.01.10 del bilancio del Consiglio regionale, con le variazioni disposte dall’Ufficio di Presidenza.
Organizzazione regionale e mobilità del personale
La legge modifica varie disposizioni della legge regionale n. 77 del 1999 in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo. In particolare, la Giunta regionale è chiamata ad adottare gli atti organizzativi relativi alle Direzioni articolandole secondo le rispettive caratteristiche funzionali, mentre la proposta di tali atti spetta al Direttore preposto alle Risorse umane e alla organizzazione, sentiti i Direttori interessati.
Per la mobilità del personale, viene precisato che:
- il dirigente di Direzione provvede alla mobilità del personale non dirigenziale assegnato alla Direzione, anche tra sedi diverse, sentiti i dirigenti dei servizi interessati;
- la Giunta regionale, nel rispetto delle relazioni sindacali, adotta gli atti elencati in materia organizzativa su proposta del Direttore preposto alle Risorse umane e alla organizzazione;
- la mobilità del personale tra le Direzioni è disposta dal Direttore preposto alle Risorse umane, sentiti i Direttori interessati e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla norma.
È inoltre modificata la disciplina relativa alle Direzioni regionali, eliminando alcuni limiti quantitativi e richiami previgenti contenuti nell’art. 22 della legge regionale n. 77 del 1999.
Contenimento della spesa per personale di Giunta ed enti strumentali
La legge introduce una disciplina specifica per l’assunzione di personale da parte della Giunta regionale e degli enti inclusi nell’elenco richiamato dalla legge regionale di contabilità. Nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e fatti salvi gli ulteriori vincoli previsti dalla normativa regionale e statale, l’autorizzazione ad assumere è consentita solo se il rapporto tra spesa complessiva del personale e spesa complessiva corrente è inferiore al 50%.
L’assunzione è ammessa nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, oppure entro il diverso limite eventualmente previsto da norme statali di contenimento del costo del personale. Ai fini della disposizione, per spesa complessiva si intende quella sostenuta complessivamente sia dalla Giunta regionale sia dagli enti indicati.
Deroghe per le ATER nelle misure di contenimento della spesa
Per le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER), considerate aziende per natura giuridica, viene stabilito che non si applicano alcune misure di contenimento della spesa richiamate dalla legge regionale n. 68 del 2012. In particolare, sono escluse:
- le disposizioni richiamate dalla lettera a) del comma 1 limitatamente ad alcuni commi dell’art. 6 del d.l. n. 78/2010;
- la lettera b) del comma 1;
- la disposizione richiamata dalla lettera d) del comma 1 limitatamente al comma 2 dell’art. 5 del d.l. n. 95/2012.
Termine di versamento e sanzione in materia venatoria
In materia di esercizio dell’attività venatoria e tutela della fauna selvatica, viene attenuata la rigidità del termine di versamento previsto dall’art. 28 della legge regionale n. 10 del 2004, sopprimendo il carattere di improrogabilità del termine del 15 marzo. Tuttavia, se il versamento avviene dopo il 15 marzo, trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 53, comma 4, lettera a).
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURA. Per la parte finanziaria relativa alla Commissione pari opportunità, la disciplina reca una specifica stima e copertura per l’anno 2013, con applicazione delle previsioni successive agli esercizi successivi a partire dal 2014.
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