L.R. Abruzzo 22/2013
Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalita' diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 22/2013 disciplinava l’albergo diffuso come forma di ospitalità nei borghi antichi e centri storici minori, con regole su definizione, interventi ammessi, localizzazione, incentivi e regolamento attuativo. Tuttavia è stata abrogata dalla L.R. 10/2023 (art. 122, c. 2), quindi oggi non è più applicabile.
Disciplina dell’albergo diffuso in Abruzzo e recupero dei borghi storici
Disciplina dell’albergo diffuso e recupero dei borghi storici in Abruzzo
La legge regionale n. 22 del 2013 aveva introdotto in Abruzzo la disciplina dell’“albergo diffuso” come strumento di recupero del patrimonio edilizio esistente e di valorizzazione turistica dei borghi antichi e dei centri storici minori. La norma è però oggi abrogata dall’art. 122, comma 2, della L.R. 15 febbraio 2023, n. 10, e quindi non ha più applicazione pratica.
Finalità della disciplina
L’intervento legislativo era finalizzato a:
- favorire il miglior utilizzo degli immobili esistenti nei borghi antichi e nei centri storici minori, anche se abbandonati o parzialmente spopolati;
- promuovere il recupero e il restauro conservativo di immobili in disuso;
- valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio regionale;
- sostenere un modello di ospitalità diffusa rivolto a una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano e architettonico identitario.
La Regione riconosceva e incentivava tale modello tramite la disciplina della struttura ricettiva denominata “albergo diffuso”.
Nozione di albergo diffuso
L’albergo diffuso era definito come una struttura ricettiva aperta al pubblico e a gestione unitaria, situata nei borghi antichi e nei centri storici minori oggetto di spopolamento o abbandono anche parziale.
Gli elementi qualificanti erano:
- unità abitative e stabili con servizi comuni;
- presenza di ufficio di ricevimento e portineria, sale comuni, eventuale ristorante-bar con cucina;
- dislocazione in più stabili separati, purché all’interno del perimetro del borgo o centro storico;
- possibilità che gli immobili fossero di proprietari diversi, purché fosse garantita la gestione unitaria;
- rispetto dei requisiti minimi di ospitalità alberghiera previsti dalla normativa regionale;
- possibilità di adottare un tema distintivo caratterizzante l’offerta ospitale.
Interventi edilizi e caratteristiche architettoniche
La legge privilegiava il recupero e il restauro conservativo, imponendo che gli interventi:
- salvaguardassero il tessuto storico, sociale e culturale del contesto urbanistico;
- rispettassero lo stile storico, architettonico e decorativo originario;
- utilizzassero esclusivamente materiali di finitura di recupero;
- consentissero all’ospite di vivere un’esperienza autentica nel borgo.
L’albergo diffuso doveva presentare uno stile riconoscibile e coerente con l’identità del luogo, con arredi tipici della cultura artigianale o agropastorale locale. Era inoltre prevista la compatibilità con le destinazioni urbanistiche turistico-ricettiva e residenziale. Il regolamento attuativo poteva prevedere deroghe a parametri urbanistico-edilizi, come superfici e altezze dei vani abitativi esistenti, in ragione della prevalenza del restauro conservativo e del recupero filologico.
Contesto territoriale e programmi ospitali
La localizzazione dell’albergo diffuso doveva inserirsi in un contesto ricco di elementi della tradizione e cultura locale, valorizzabili dal turista, come:
- manifestazioni religiose e civili, sagre, feste patronali, processioni, rappresentazioni storiche o pastorali;
- strutture espositive legate alla tradizione agricola, pastorale, artigianale o produttiva;
- attività commerciali, artigianali o enogastronomiche legate al territorio e alle sue tradizioni.
I progetti dovevano essere integrati da programmi o proposte ospitali che documentassero tali elementi e indicassero iniziative per diffondere la conoscenza della storia, cultura e tradizioni abruzzesi, anche tramite escursioni, itinerari culturali e religiosi, percorsi enogastronomici e gite a tema.
Politiche di incentivazione
La Regione prevedeva strumenti di incentivazione per la realizzazione e gestione degli alberghi diffusi, anche tramite una politica locale di valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e culturale. Le iniziative indicate comprendevano:
- chiusura permanente o temporanea del centro storico al traffico automobilistico e organizzazione di parcheggi esterni;
- interventi estetici o mimetizzanti su linee aeree elettriche e telefoniche;
- recupero edilizio nel rispetto di tipologie, tecnologie e materiali tradizionali;
- studio dell’illuminazione pubblica e trattamento delle insegne;
- punto informativo o di accoglienza, visite guidate, guide e opuscoli promozionali, segnaletica direzionale e informativa;
- animazione del soggiorno con spazi per feste ed eventi, anche legati alle tradizioni locali.
Procedura e regolamento attuativo
Le procedure per la regolamentazione degli alberghi diffusi rinviavano alla disciplina regionale generale sulle strutture ricettive, in quanto compatibile. La legge prevedeva inoltre che entro 90 giorni dall’entrata in vigore fosse approvato un regolamento attuativo, destinato a specificare modalità e caratteristiche dell’albergo diffuso in rapporto al centro storico, al borgo antico e alle aree contermini.
Dalle note emerge che il regolamento attuativo è stato poi emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 aprile 2014, n. 3/Reg.
Modifica collegata alla normativa regionale sulle attività ricettive
La legge interveniva anche sulla L.R. 15 ottobre 2012, n. 49, aggiungendo la voce “ricettività di tipo albergo diffuso” tra quelle rilevanti ai fini della disciplina richiamata dall’articolo 5 di quella legge.
Regime finanziario
Era prevista una clausola di neutralità finanziaria: dall’applicazione della legge non dovevano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.
Decorrenza e stato di vigenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA, ma il testo consolidato indica che è stata successivamente abrogata dall’art. 122, comma 2, della L.R. 15 febbraio 2023, n. 10. Pertanto oggi la disciplina non è più utilizzabile, salvo eventuali profili storici o interpretativi.
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