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Legge

L.R. Abruzzo 24/2013

Modifiche all'art. 33 della L.R. 28.12.2012, n. 68, modifiche alla L.R. 10.8.2010, n. 40 alla L.R. 21.10.2011, n. 36, alla L.R. 28.5.2013, n. 12, e alla L.R. 16.9.1998, n. 86.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 24/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 9 agosto 2013, n. 24 modifica norme su vitalizi e trattamento economico dei consiglieri regionali, abroga alcune disposizioni della L.R. 40/2010, interviene sulla L.R. 36/2011 e su altre leggi regionali (L.R. 12/2013 e L.R. 86/1998). È in vigore dal 22 agosto 2013, ma contiene anche riferimenti a una disciplina transitoria sul vitalizio collegata a mandati e cessazioni allora in corso.

Modifiche alla disciplina regionale sul trattamento economico dei consiglieri, sul vitalizio e sulla formazione delle guide alpine

Modifiche puntuali a norme regionali su consiglieri, vitalizio, bilancio e formazione

La legge regionale Abruzzo n. 24 del 2013 interviene in modo eterogeneo su più leggi regionali, con effetti soprattutto sulla disciplina del trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, oltre che su aspetti contabili e sulla formazione professionale delle guide alpine. L’atto opera solo nell’ambito della Regione Abruzzo.

Disciplina del vitalizio e del trattamento economico dei consiglieri regionali

La legge modifica la L.R. 68/2012 e la L.R. 40/2010 per adeguare la disciplina del vitalizio e dei contributi obbligatori versati dai consiglieri regionali.

In particolare:

  • il termine richiamato nell’art. 33, comma 4, della L.R. 68/2012 viene differito dal 30 maggio 2013 al 15 ottobre 2013;
  • viene aggiunto il comma 12-bis all’art. 33 della medesima legge, con cui la Regione recepisce e attua il comma 2 dell’art. 7 del D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011.

Per la L.R. 40/2010, l’art. 25 viene integrato stabilendo che:

  • la disciplina ordinaria sul trattamento legato al nuovo mandato opera “fatto salvo” quanto previsto dal nuovo comma 1-bis;
  • al momento della cessazione dalla carica deve essere considerato anche il coefficiente di riduzione corrispondente all’età anagrafica.

Il nuovo comma 1-bis prevede che il consigliere cessato dal mandato che rientri in Consiglio regionale o sia nominato componente della Giunta regionale possa chiedere la restituzione dei contributi obbligatori versati ai fini del vitalizio e relativi al nuovo mandato, rivalutati al saggio legale di interesse. Se tale restituzione viene effettuata, alla cessazione del mandato il vitalizio è ripristinato nella misura percepita prima dell’assunzione del nuovo mandato.

Abrogazioni nella L.R. 40/2010

La legge dispone l’abrogazione, con effetto dalla propria entrata in vigore, di:

  • il comma 2 dell’art. 5 della L.R. 40/2010;
  • l’art. 23 della medesima legge.

Riformulazione della disciplina del vitalizio nella L.R. 36/2011

La L.R. 36/2011 viene modificata in più punti. In particolare, per i soggetti interessati e per i titolari di assegno vitalizio, l’ammontare mensile del vitalizio è determinato in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sull’intera indennità mensile consiliare sommata al 50% dell’indennità mensile di funzione massima vigenti al 1° aprile 2013.

La misura è stabilita come segue:

  • 30% con cinque anni di contribuzione;
  • incremento di 3 punti percentuali per ogni anno di contribuzione;
  • limite massimo del 63%.

Inoltre, nel richiamo contenuto alla lettera g) del comma 2 dell’art. 1, la locuzione sugli articoli abrogati o richiamati viene aggiornata agli articoli 20, 21, 22 e 24 della L.R. 40/2010.

La legge precisa che da tali modifiche non derivano maggiori oneri per il bilancio regionale.

Modifiche contabili alla L.R. 12/2013

La legge interviene anche su alcune disposizioni contabili della L.R. 12/2013, sostituendo riferimenti tecnici relativi a capitoli/partite di bilancio e correggendo un rinvio da “spesa” a “entrata”. Si tratta di aggiustamenti meramente contabili e di imputazione finanziaria.

Formazione delle guide alpine e organizzazione dei corsi

Per la L.R. 86/1998, la disciplina dei corsi formativi viene riformulata stabilendo che:

  • i corsi relativi alle attività formative sono inseriti nel Piano annuale regionale della formazione professionale;
  • sono istituiti dalla Giunta regionale;
  • sono organizzati e svolti dal Collegio regionale delle Guide Alpine, che si avvale della collaborazione del Centro regionale di formazione professionale di Sulmona - Scuola per le professioni della montagna.

La quota di partecipazione ai corsi è fissata dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle Guide Alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento dei corsi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 22 agosto 2013.

Valutazione di attualità

L’atto è in larga parte di modifica di norme settoriali ancora esistenti, ma contiene anche disposizioni strettamente collegate alla disciplina dei vitalizi e dei mandati consiliari del periodo 2013. Per la presente analisi non risulta integralmente superato, ma alcune previsioni hanno natura transitoria o si riferiscono a situazioni ormai esaurite.

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