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Legge

L.R. Abruzzo 23/2013

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 23/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura in Abruzzo: definizioni, denunce/SCIA, distanze, nomadismo, fitofarmaci, zone di rispetto, elenco allevatori di api regine, piano apistico, incentivi e sanzioni. Contiene anche disposizioni finanziarie e modifiche normative del 2013. Le norme apistiche sono ancora vigenti, ma la parte finanziaria è riferita al solo esercizio 2013 e risulta oggi sostanzialmente esaurita.

Norme regionali sull’apicoltura in Abruzzo e varie modifiche finanziarie 2013

Norme per l’apicoltura nella Regione Abruzzo

La legge riconosce l’apicoltura come attività di interesse regionale, in coerenza con la disciplina statale, e ne regola esercizio, tutela e valorizzazione nel territorio dell’Abruzzo. Accanto alla parte sostanziale sul settore apistico, il testo contiene alcune disposizioni finanziarie e modifiche normative riferite all’esercizio 2013, oggi prive di utilità pratica.

Finalità della disciplina

La Regione valorizza l’apicoltura come fattore utile alla conservazione dell’ambiente, dell’ecosistema e dell’agricoltura. Le finalità principali riguardano:

  • la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio apistico regionale;
  • il riconoscimento del ruolo dell’ape per la produttività agricola e per l’impollinazione naturale;
  • la tutela in purezza del patrimonio genetico dell’ape autoctona italiana, con attenzione agli ecotipi locali;
  • la promozione del monitoraggio ambientale e della biodiversità;
  • lo sviluppo del comparto, la valorizzazione dei prodotti apistici, il miglioramento delle produzioni e l’incentivo all’insediamento dei giovani. La Giunta promuove un confronto permanente con apicoltori, enti e organismi associativi riconosciuti per individuare fabbisogni, buone pratiche, ricerca, innovazione e servizi del settore.

Definizioni e ambito oggettivo

La legge rinvia in via generale alle definizioni della legge n. 313/2004 e precisa che:

  • l’apicoltore è chi detiene e conduce alveari;
  • l’imprenditore apistico e l’apicoltore professionista operano ai sensi dell’art. 2135 c.c.;
  • l’apicoltura è attività agricola anche se non collegata alla gestione del terreno. Sono qualificati come prodotti agricoli miele, cera, pappa reale, polline, propoli, veleno d’api, api e api regine, idromele e aceto di miele. Vengono inoltre definiti favo da nido, famiglia, nucleo, apiario stanziale, apiario nomade e apiario in stato di abbandono.

Organismi associativi e supporto tecnico

La Direzione regionale competente in agricoltura predispone un elenco degli organismi rappresentativi degli apicoltori iscritti all’anagrafe apistica nazionale e operanti in Abruzzo. La Giunta stabilisce criteri e modalità per l’istituzione dell’elenco. Gli organismi iscritti possono svolgere informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell’ambito dei programmi pubblici del settore, anche con accesso a incentivi, nel rispetto della disciplina su appalti e aiuti di Stato. Essi collaborano con i servizi veterinari delle ASL per l’attuazione delle disposizioni dell’anagrafe apistica nazionale.

Commissione apistica regionale

È istituita presso la struttura regionale competente la Commissione apistica regionale, nominata dalla Giunta. Ne fanno parte rappresentanti politici e tecnici regionali, rappresentanti degli apicoltori, esperti dell’Istituto zooprofilattico e delle università, con segretario senza voto. La Commissione:

  • esprime pareri e proposte su iniziative, interventi e studi;
  • formula proposte sui piani di profilassi e sugli interventi sanitari sugli alveari. Dura in carica cinque anni e la partecipazione è gratuita, senza rimborso spese.

Denuncia degli apiari, SCIA e avvio dell’attività

Per i produttori di miele per autoconsumo con massimo 10 alveari e per i piccoli produttori fino a 51 alveari è prevista la notifica di inizio attività sanitaria alla ASL, secondo le modalità regionali. Chi intende detenere e condurre più di 51 alveari, o esercitare l’attività di imprenditore apistico a titolo principale, deve presentare al Comune competente la SCIA, corredata della NIAS, anche tramite le forme associate di apicoltori. La Giunta regionale definisce la modulistica per la SCIA.

Distanze, nomadismo e alimentazione delle api

Nell’ubicazione degli apiari si applicano le distanze minime previste dalla legge statale n. 313/2004. La Regione riconosce e promuove il nomadismo come pratica utile all’agricoltura, all’ambiente e all’impollinazione, rinviando al regolamento attuativo per la disciplina operativa. È inoltre consentito agli apicoltori acquistare, trasportare e detenere zucchero e sostanze zuccherine necessarie all’alimentazione delle famiglie di api, con esonero dai registri di carico e scarico.

Elenco degli allevatori di api regine e zone di rispetto

La Direzione competente in agricoltura, d’intesa con quella sanitaria, istituisce un elenco degli allevatori di api regine di Apis mellifera ligustica spinola, finalizzato alla tutela della biodiversità e al miglioramento genetico delle api autoctone e degli ecotipi locali. In altra sezione dell’elenco devono essere inseriti anche coloro che allevano, selezionano o commercializzano razze non autoctone. La Regione può istituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine iscritti nell’elenco e alle stazioni di fecondazione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, che definisce anche confini, durata e ulteriori vincoli.

Uso dei fitofarmaci e tutela degli insetti impollinatori

Durante la fioritura, dalla schiusura dei petali alla loro completa caduta, sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, colture erbacee, arboree e ornamentali. Il divieto opera anche in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni, salvo che:

  • sia stata effettuata preventivamente trinciatura o sfalcio con asportazione totale delle masse vegetali; oppure
  • i fiori siano completamente essiccati e non attraggano più le api. Ogni moria di api per sospetto avvelenamento deve essere segnalata tempestivamente alle ASL e al Servizio fitosanitario regionale. La Giunta disciplina le modalità di denuncia e accertamento delle morie e può imporre anche fuori fioritura tecniche preventive contro i danni alle api e agli altri insetti pronubi.

Risorse nettarifere, localizzazione degli apiari e interventi sul territorio

La Regione, tramite le strutture competenti e sentiti gli organismi apistici e le amministrazioni delle aree protette interessate, redige mappe nettarifere e mappe di dislocazione degli apiari esistenti. Per favorire le essenze di interesse apistico, la Regione incentiva l’inserimento di specie vegetali utili nei programmi di rimboschimento, ricostituzione vegetale, difesa del suolo e sviluppo di colture officinali. Gli enti pubblici agevolano inoltre la collocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, con priorità agli apicoltori che operano in Abruzzo.

Indennità compensative e sostegni economici

La Regione può prevedere indennità compensative per gli apicoltori che operano in zone montane o svantaggiate, per rafforzarne la presenza sul territorio. Gli incentivi sono concessi nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato e secondo modalità definite dalla Giunta.

Norme igienico-sanitarie e registrazione degli operatori

L’apicoltura è qualificata come produzione primaria ed è soggetta alle prescrizioni sanitarie europee, nazionali e regionali. La Giunta dà attuazione amministrativa alle disposizioni, nel rispetto degli accordi e delle linee guida della Conferenza Unificata sulla registrazione degli operatori.

Piano apistico regionale e finanziamenti

La Giunta approva un piano apistico regionale, su proposta della struttura competente e previa concertazione con le associazioni degli apicoltori, sentite le commissioni consiliari competenti. Il Piano:

  • ha durata triennale;
  • è aggiornato annualmente;
  • recepisce gli orientamenti europei e nazionali per lo sviluppo del comparto;
  • mira a promozione, tutela sanitaria e genetica, miglioramento qualitativo del miele e degli altri prodotti, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, ambientali e di tutela del consumatore. La Giunta definisce criteri e modalità di presentazione e attuazione nei limiti delle risorse di bilancio. La Regione può sostenere investimenti di apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti, anche organizzati in società, consorzi o cooperative, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. Criteri, erogazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo sono rimessi al Piano apistico.

Regolamento di attuazione

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore era previsto il regolamento attuativo per disciplinare:

  • il trattamento degli apiari in stato di abbandono;
  • le modalità di svolgimento del nomadismo;
  • l’istituzione dell’elenco degli allevatori di api regine;
  • l’istituzione delle zone di rispetto, i confini, la validità temporale e gli ulteriori vincoli;
  • ogni altra disposizione necessaria all’attuazione della legge.

Sanzioni amministrative, vigilanza e destinazione degli introiti

Sono previste sanzioni pecuniarie per:

  • mancata presentazione della NIAS o della SCIA;
  • violazione delle distanze minime per gli apiari;
  • violazione dei divieti sui fitofarmaci;
  • inosservanza delle regole sul nomadismo. Gli importi variano in funzione della violazione, con la sanzione più grave per l’uso illecito di fitosanitari ed erbicidi durante la fioritura. Gli introiti di alcune sanzioni sono destinati alle attività di tutela e valorizzazione dell’apicoltura. La vigilanza è affidata ai servizi veterinari delle ASL, ai Comuni competenti e, per gli aspetti generali, anche alle forze dell’ordine e agli enti preposti, fermo restando il potere di accertamento degli illeciti amministrativi e dei reati ambientali.

Abrogazioni e norme finanziarie

La legge abroga un comma della precedente disciplina finanziaria regionale del 2000. La copertura del Piano apistico è collegata alle risorse del regime comunitario OCM richiamato dalla legge. Per il 2013 la parte apistica non comportava oneri per il bilancio regionale; per gli anni successivi gli oneri sono rinviati alla legge di bilancio.

Disposizioni ulteriori, modifiche normative e contenuto temporaneo

Il testo contiene anche numerose modifiche a leggi regionali del 2013 e di anni precedenti, tra cui:

  • proroghe e rimodulazioni di termini relativi al riordino territoriale dei Comuni;
  • interventi straordinari per il settore pesca e per il porto di Pescara;
  • contributi straordinari per associazioni e centri di ricerca regionali;
  • variazioni al bilancio di previsione 2013. Queste disposizioni sono legate a specifici esercizi finanziari, soggetti o eventi del 2013 e oggi non hanno, di regola, applicazione pratica corrente.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURA.

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