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Legge

L.R. Abruzzo 26/2013

Valorizzazione del turismo naturista.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 26/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce e promuove il naturismo in Abruzzo, definendolo come stile di vita in armonia con la natura. Disciplina l’individuazione di aree pubbliche e private destinate alla pratica, i poteri di Comune e Regione, le modalità di concessione, vigilanza e segnaletica, con un termine iniziale di 180 giorni per i Comuni per individuare le aree pubbliche.

Valorizzazione del turismo naturista in Abruzzo

Valorizzazione del turismo naturista in Abruzzo

La legge disciplina il riconoscimento e la promozione del naturismo nel territorio della Regione Abruzzo, qualificandolo come stile di vita sano, naturale ed educativo. L’intervento mira a favorire la pratica della nudità in comune in contesti idonei, nel rispetto delle persone, dell’ambiente e dei vincoli territoriali.

Definizione e finalità del naturismo

La norma definisce il naturismo come un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, con l’obiettivo di favorire il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Il naturismo viene descritto come una scelta di vita orientata al contatto diretto con la natura, alla semplicità, alla salute e ad attività all’aria aperta.

Competenze della Regione

La Regione Abruzzo, nei limiti dello Statuto e nel rispetto dei principi costituzionali, riconosce e promuove le condizioni necessarie per consentire la pratica del naturismo nel proprio territorio. A tal fine promuove l’individuazione di aree libere da destinare a tale pratica, anche in considerazione delle potenzialità di sviluppo economico connesse.

Aree pubbliche destinate al naturismo

I Comuni e gli enti competenti, anche in accordo tra loro, devono individuare e destinare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi e altri ambienti naturali di proprietà pubblica alla libera pratica del naturismo, dando priorità ai luoghi in cui tale pratica è già consuetudine. I Comuni possono in seguito ampliare le aree individuate e destinarne di nuove.

Nelle aree pubbliche così destinate possono essere realizzate, nel rispetto della normativa vigente, soltanto infrastrutture o servizi semplici, scarsamente visibili, non inquinanti, senza impatto ambientale e compatibili con eventuali vincoli urbanistici e ambientali.

Una quota non superiore al 50% delle aree può essere concessa a privati, associazioni o organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione. In tali casi:

  • le aree restano in parte liberamente e gratuitamente fruibili;
  • le tariffe applicabili seguono le rispettive normative di settore.

Per le concessioni ad associazioni di settore il canone deve essere adeguato allo scopo sociale e alla eventuale assenza di attività commerciale; per le concessioni a soggetti commerciali il canone è stabilito nell’atto di concessione. In ogni caso deve essere possibile attrezzare l’area per migliorarne il funzionamento e la fruizione.

Il Comune vigila sull’attività svolta e sul corretto allestimento delle infrastrutture, potendo revocare concessione o licenza in caso di esito negativo dei controlli.

Iniziativa dei soggetti interessati in caso di inerzia degli enti

Se decorso il termine di 180 giorni i Comuni o gli altri enti competenti non hanno individuato e destinato aree pubbliche alla pratica del naturismo, organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti portatori di interesse pubblico possono chiedere l’autorizzazione ad adibire determinate aree a tale uso, purché ricorrano una passata e abituale frequentazione naturista oppure una forte vocazione all’attività. L’amministrazione deve decidere con atto scritto e motivato entro 90 giorni. In caso di diniego, deve attivarsi per individuare e destinare aree alternative.

Aree private destinate al naturismo

I privati che intendano realizzare strutture destinate al naturismo, come campeggi, alberghi, piscine o saune, devono attenersi alla disciplina vigente in materia di turismo e ai vincoli presenti nella zona interessata. La legge non introduce una disciplina autonoma edilizia o urbanistica, ma rinvia alle norme generali applicabili.

Vigilanza, delimitazione e segnalazione

I gestori di strutture naturiste, pubbliche o private, devono vigilare sulla corretta fruizione delle aree, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge. I confini delle aree e delle strutture devono essere segnalati esclusivamente con semplici cartelli che indichino l’inizio della zona naturista.

Regime finanziario ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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