L.R. Abruzzo 25/2013
Modifica dell'art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18 e modifica dell'art. 8 della L.R. 9.5.2001, n. 17.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo interviene su due leggi del 2001: consente la conferma del subentrante per la cessazione dell’incarico del proponente e disciplina autisti assegnati a Presidente della Giunta, Presidente del Consiglio e assessori, con due unità ciascuno, indennità e regole di utilizzo. Le norme sugli autisti si applicano dalla prossima legislatura; il comma modificativo sull’art. 8 della L.R. 17/2001 è stato poi abrogato dalla L.R. 35/2014.
Modifiche alla disciplina regionale sugli autisti a servizio degli organi politici e sulla conferma del subentrante negli incarichi
Modifiche alla disciplina sugli autisti regionali e sulla conferma del subentrante
La legge regionale dell’Abruzzo interviene su due diverse discipline del 2001: una relativa all’organizzazione del Consiglio regionale e una relativa alle strutture di supporto agli organi della Giunta. Il provvedimento introduce una precisazione sulla successione negli incarichi e, soprattutto, ridisegna l’assetto degli autisti assegnati agli organi politici regionali.
Conferma del subentrante negli incarichi
Nella disciplina del Consiglio regionale viene precisato che, alla cessazione dell’incarico del proponente, opera la regola della cessazione, salvo conferma del subentrante. La modifica incide quindi sulla continuità dell’incarico, consentendo che il nuovo titolare possa confermare la posizione già esistente.
Disciplina degli autisti a servizio degli organi regionali
Per il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale e i componenti della Giunta regionale sono previsti due dipendenti ciascuno con qualifica di autista, addetti alla guida dell’automezzo assegnato in uso esclusivo. La norma privilegia l’impiego di personale regionale già in servizio con profilo professionale di autista; solo in caso di carenza è possibile ricorrere al comando di personale in possesso dei requisiti richiesti per la guida degli automezzi.
Organizzazione del servizio e limiti di impiego
Il servizio degli autisti è organizzato in modo da garantire sia la sicurezza sia il recupero psicofisico del dipendente. Ciascun autista può essere adibito all’uso dell’automezzo per un massimo di quindici giorni al mese; per il restante periodo presta servizio presso la segreteria dell’organo di assegnazione o presso il servizio di provenienza, nel normale orario di lavoro e senza prestazioni straordinarie. In quel periodo devono inoltre essere fruiti tutti i riposi compensativi eventualmente spettanti.
L’assegnazione avviene con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di personale, restando ferma la titolarità del posto nella struttura di provenienza.
Trattamento economico degli autisti
Agli autisti è riconosciuta, in sostituzione degli istituti di straordinario, reperibilità, rischio e turnazione, una indennità omnicomprensiva annua, corrisposta in rate mensili, oltre a un compenso riconducibile all’istituto incentivante della produttività del personale della stessa categoria. L’importo è demandato alla contrattazione sindacale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del contenimento della spesa.
Sono inoltre previste:
- un’indennità di disagio chilometrica, da definire in sede di contrattazione;
- il rimborso delle spese di missione secondo la normativa vigente e nei limiti di finanza pubblica.
Ruolo degli autisti e regolamento attuativo
La Giunta regionale deve istituire, con proprio regolamento e nel rispetto delle norme contrattuali, il ruolo degli autisti in servizio presso la Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della legge. Il regolamento deve disciplinare modalità e criteri di accesso al ruolo.
Decorrenza e limiti di efficacia
Le disposizioni dell’articolo sugli autisti si applicano dalla prossima legislatura e non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Tuttavia, la disposizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 2 risulta successivamente abrogata dalla L.R. 26 agosto 2014, n. 35, con cessazione della sua efficacia dal quarantacinquesimo giorno dalla sua entrata in vigore. Per questo la legge ha oggi utilità molto limitata e parzialmente superata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 9 ago 2013L.R. Abruzzo 22/2013
- Legge · 9 ago 2013L.R. Abruzzo 23/2013
- Legge · 9 ago 2013L.R. Abruzzo 24/2013
- Legge · 9 ago 2013L.R. Abruzzo 26/2013
- Legge · 9 ago 2013L.R. Abruzzo 27/2013
- Legge · 9 ago 2013L.R. Abruzzo 28/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →