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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29347/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva riformato la pronuncia di primo grado riducendo le pene per i reati contestati (art. 337 cod. pen. e art. 648 cod. pen.). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 43, 47, 337 e 648 cod. pen., sostenendo insufficienza e contraddittorietà della prova e chiedendo un approccio garantista; inoltre deduceva la compatibilità tra l'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, e quella di cui all'art. 62, n. 4, nonché richiamava la pronuncia della Corte costituzionale relativa all'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha ritenuto che i motivi di impugnazione non fossero correlati alle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a enunciare censure generiche senza indicare in cosa consista l'errore nella motivazione del giudice di merito, e che le questioni relative alle attenuanti erano state correttamente trattate e escluse dalla Corte di appello. Ha inoltre osservato che la questione relativa all'applicabilità dell'art. 131-bis non era stata effettivamente devoluta al giudice d'appello. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme oggetto di censura; la Corte ha ritenuto però che la deduzione non fosse specifica e non evidenziasse il nesso tra l'errore di diritto o di motivazione e la sentenza impugnata

  • art. 47 cod. pen.

    Citato come parametro normativo nella critica alla motivazione ma senza puntuale correlazione con le argomentazioni del giudice di merito; per la Cassazione ciò contribuisce all'aspecificità del ricorso

  • art. 337 cod. pen.

    Norma del reato per cui era stata inflitta la pena; la Corte ha ritenuto che la sussistenza degli elementi costitutivi fosse stata esaminata in modo compiuto dal giudice di merito e non efficacemente contestata nel ricorso

  • art. 648, comma 2, cod. pen.

    Rilevante ai fini dell'attenuante contestata: la Corte d'appello ha escluso tale attenuante e la Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente dimostrato l'errore di valutazione su questo punto

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Norma delle cause di diminuzione di pena richiamata dal ricorrente in combinazione con l'art. 648; la Corte ha ritenuto il rilievo generico e privo di dimostrazione della effettiva compatibilità nel caso concreto

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha osservato che la questione non era stata adeguatamente devoluta al giudice d'appello, per cui non poteva essere efficacemente dedotta in Cassazione

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. (richiami giurisprudenziali sulla inammissibilità per aspecificità)

    Norma procedurale richiamata implicitamente per la regola dell'inammissibilità quando il ricorso non indica specificamente i motivi in relazione alla sentenza impugnata; la Corte ha applicato la giurisprudenza che sanziona l'indeterminatezza e la mancanza di correlazione tra censure e motivi della decisione impugnata

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e direttamente correlati alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; argomentazioni generiche o non agganciate alla motivazione concreta della sentenza portano all'inammissibilità
  • Non è sufficiente ripetere in termini generali l'esistenza di una prova contraddittoria: occorre indicare con precisione il vizio logico o giuridico nella valutazione probatoria del giudice di merito
  • Questioni di diritto rilevanti (ad esempio applicabilità di cause di non punibilità o compatibilità di attenuanti) devono essere sollevate e debitamente motivate nei gradi di merito; se non devolute o adeguatamente impugnate in appello, diventano inammissibili in Cassazione
  • Il richiamo a pronunce della Corte costituzionale o di Sezioni Unite deve essere accompagnato dalla spiegazione del collegamento con il caso concreto e dell'incidenza su quanto deciso dal giudice impugnato
  • L'inammissibilità per aspecificità può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche sanzioni economiche a carico del ricorrente quando ricorrono profili di colpa nella presentazione di censure inidonee
  • Quando si deducono attenuanti concorrenti, è necessario dimostrare in modo puntuale la compatibilità giuridica e fattuale delle stesse rispetto alla ricostruzione del giudice di merito

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