Cassazione Penale, Sentenza n. 7709/2024 del 21/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il decreto con cui la Corte d'appello di Milano, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha confermato in larga parte la confisca disposta dal Tribunale di Varese nei loro confronti (beni intestati formalmente a Silvia e Valeria Celentano per presunta fittizia intestazione riconducibile al proposto Salvatore Accarino). I motivi principali: (1) impropria qualificazione della pericolosità sociale del proposto mediante l'applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. i-bis, d.lgs. n. 159/2011 e di norme introdotte dalla legge 17/10/2017 n.161, non applicabili in via transitoria alla proposta formulata prima dell'entrata in vigore della nuova fattispecie; conseguente mancata e scorretta delimitazione temporale della cosiddetta pericolosità sociale (dovendo essere, secondo le ricorrenti, limitata a determinati anni). (2) vizio di motivazione e omessa valutazione delle allegazioni e delle prove offerte dalle difese in ordine all'autonomia patrimoniale delle ricorrenti e alla lecita provenienza delle provviste (donazioni, contributi del convivente, proventi da alienazioni), nonché omissione nel rispettare l'onere di allegazione degli intestatari terzi così come disposto dalla precedente pronuncia di annullamento: le ricorrenti chiedevano la restituzione o la revoca della confisca di beni acquistati al di fuori del periodo di pericolosità asserito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati per i profili esposti: ha accolto il primo motivo comune, censurando l'errata qualificazione della pericolosità sociale operata dalla Corte d'appello mediante l'applicazione di una fattispecie normativa (art. 4, lett. i-bis d.lgs. n.159/2011 come modificata dalla legge 17/10/2017 n.161) non applicabile ratione temporis alla proposta di misura (proposta formulata il 18/08/2017). Perciò la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nei limiti in cui ha definito la pericolosità in base a tale disposizione e ha disposto il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della pericolosità sociale utilizzando le disposizioni effettivamente applicabili e per la precisa delimitazione temporale della pericolosità al fine di verificare, caso per caso, la riferibilità delle singole acquisizioni patrimoniali al periodo rilevante. La Corte ha inoltre ricordato e richiamato il principio secondo cui il terzo formalmente intestatario può documentare la datazione degli acquisti per sottrarli all'area temporale della pericolosità, precisando che al terzo non può essere imposto un onere probatorio pieno sulla legittima provenienza delle risorse (quanto invece grava sull'accusa). In sintesi: cassazione parziale accoglimento e rinvio per nuovo giudizio sui punti indicati.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia) - art. 4, comma 1, lett. i-bis
La Corte ha ritenuto che la fattispecie normativa introdotta dalla legge 17/10/2017 (lett. i-bis) non fosse applicabile ratione temporis alla proposta di misura formulata il 18/08/2017; quindi la qualificazione della pericolosità basata su tale norma è illegittima nel caso concreto.
Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (modifiche al Codice antimafia) - art. 1, comma 1, lett. d e art. 36, comma 3 (norma transitoria)
La norma che ha introdotto la lett. i-bis è soggetta a una disposizione transitoria che esclude l'applicazione nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore, sia già stata formulata la proposta di applicazione della misura: perciò non poteva essere utilizzata per ampliare la perimetrazione temporale della pericolosità nel caso in esame.
d.lgs. n. 159 del 2011 - art. 1, lett. a) e b)
Richiamate come fattispecie alternative di pericolosità su cui si era basato il Tribunale di Varese; la Corte richiama la giurisprudenza sulla corretta applicazione e sui limiti delle misure di prevenzione rispetto a tali categorie.
Corte Costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
La pronuncia costituzionale è stata richiamata per evidenziare i limiti di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali alle categorie previste dal codice e per distinguere i diversi presupposti soggettivi.
Codice penale - artt. 416 e 640-bis (richiamati nella ricostruzione dei reati contestati all'ipotetico rete)
Sono i reati che delineano, ai fini della lett. i-bis, la fattispecie di pericolosità qualificata (associazione per delinquere, truffa aggravata e fattispecie correlate); la Corte ha puntato che l'inquadramento deve avvenire sulla base delle norme applicabili nel tempo.
d.lgs. n. 159 del 2011 - art. 10, comma 3
Norma richiamata nei motivi di ricorso in relazione ai poteri e limiti di delimitazione temporale della pericolosità e al procedimento di verifica sulla provenienza dei beni; la Corte ha ribadito che il terzo può documentare la datazione degli acquisti per sottrarli al periodo di pericolosità.
Codice di procedura penale - artt. 125, 627, 628 (richiamati nei motivi)
Norme processuali richiamate in ordine agli oneri probatori e di motivazione: la Corte ha censurato la mancata motivazione e l'errata attribuzione di un formale onere probatorio al terzo, richiamando l'obbligo di specifica valutazione delle allegazioni difensive e della consulenza tecnica.
Massime di principio
- Il giudice deve applicare la normativa vigente ratione temporis: norme introdotte successivamente alla formulazione della proposta di misura, e assoggettate a clausole transitorie, non possono essere utilizzate per ampliare retroattivamente i presupposti della misura di prevenzione.
- Il terzo formalmente intestatario di beni sottoposti a confisca di prevenzione non è chiamato a fornire una prova piena della lecita provenienza delle risorse; il suo onere è di allegazione (es. data di acquisto, modalità di finanziamento, donazioni) e può documentare che singoli acquisti siano avvenuti fuori dal periodo di pericolosità del proposto.
- Spetta all'accusa l'onere primario di dimostrare la sproporzione e la riferibilità dei beni al percorso del proposto; il giudice di merito non può liquidare con apodittica motivazione le prove e le consulenze tecniche presentate dalla difesa.
- Se la Corte di cassazione ha delimitato o indicato specifici accertamenti da compiersi in sede di rinvio (perimetrazione temporale, verifica delle singole acquisizioni), il giudice di rinvio è vincolato a svolgere quei controlli con motivazione puntuale e specifica su ciascun bene.
- La qualificazione della pericolosità come 'intero percorso esistenziale produttivo di reddito' richiede un solido fondamento normativo e temporale; in assenza di una corretta base normativa applicabile, non può giustificare la confisca generalizzata di tutti i beni nella disponibilità del proposto o dei terzi intestatari.
- Il rifiuto di dare credito a dichiarazioni testimoniali o a valutazioni tecniche deve essere motivato con ragioni concrete (contraddizioni, mancanza di documentazione, incongruenze temporali).
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