Cassazione Civile, Ordinanza n. 32907/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa in seguito a un avviso di liquidazione relativo a maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, conseguenti alla revoca dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della c.d. "prima casa" in un rogito del 2010. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello confermando l'inammissibilità del ricorso originario, ritenendo che il contribuente fosse decaduto dall'impugnazione del prodromico avviso di liquidazione, regolarmente notificato e non tempestivamente contestato. In cassazione il ricorso era affidato a otto motivi, ma nel corso del giudizio l'amministrazione finanziaria ha accolto la domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119/2018; il contribuente ha quindi depositato rinuncia al ricorso e chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata della controversia e della rinuncia al ricorso, rilevando la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13, del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018. Ne è seguita la declaratoria di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, con assorbimento di ogni questione di merito. Le spese sono state poste definitivamente a carico di chi le aveva anticipate; escluso, inoltre, il raddoppio del contributo unificato perché non applicabile nei casi di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Consente la definizione agevolata della controversia tributaria; se ne accertano i requisiti documentali, la lite si estingue per cessazione della materia del contendere e sopravviene carenza di interesse alla decisione di merito.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge e il contribuente ne dimostra i requisiti, il giudizio di legittimità si estingue per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- La sopravvenuta definizione agevolata determina carenza di interesse alla pronuncia sul merito e comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame, non potendo essere esteso analogicamente alle ipotesi di estinzione del processo per definizione della lite.
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