Cassazione Civile, Ordinanza n. 04889/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento e due atti di contestazione sanzionatoria notificati a un soggetto indicato come amministratore di fatto di alcune società, per imposte IRES, IVA e IRAP relative ai periodi d'imposta 2005 e 2006, in relazione a vantaggi fiscali ritenuti non spettanti. Il contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo, in sintesi, che la notifica nei suoi confronti fosse illegittima perché non era amministratore di fatto e comunque non era legale rappresentante delle società al momento della notifica. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 60 e 62 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 145 c.p.c. per aver la sentenza ritenuto valida la notifica degli atti impositivi nei suoi confronti; con il secondo motivo lamentava nullità della sentenza per motivazione irriducibilmente contraddittoria, poiché la CTR aveva ritenuto rituale la notifica sia al ricorrente sia alle società, pur non essendo egli legale rappresentante delle stesse. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti inammissibili per difetto di interesse ad agire del ricorrente, osservando che gli atti impositivi erano rivolti alle società e che il soggetto era soltanto il preteso amministratore di fatto, quindi estraneo alla situazione giuridica dedotta. Ha aggiunto che l'eventuale invalidità della notifica era comunque irrilevante, poiché il legale rappresentante delle società aveva ricevuto e impugnato gli atti, dimostrando piena conoscenza degli stessi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate per difetto di prova della corretta notifica. Non è stato disposto il regolamento delle spese. È stato ribadito il principio secondo cui l'amministratore di fatto non è legittimato a impugnare l'avviso di accertamento rivolto alla società, perché la rappresentanza legale spetta agli amministratori nominati secondo legge e risultanti da pubblicità legale; ai fini tributari, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita a chi ne ha l'amministrazione di fatto solo se non sia altrimenti determinabile secondo la legge civile.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire richiede un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; non basta la mera prospettazione di possibili effetti futuri pregiudizievoli.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma evocata come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio motivazionale/processuale.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per denunciare la contraddittorietà della motivazione della sentenza tributaria.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma nel dispositivo, se non nel contesto della disciplina tributaria processuale.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato dal ricorrente in tema di notificazione degli atti impositivi; la Corte non accoglie la censura per difetto di interesse.
art. 62 d.P.R. n. 600 del 1973
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la rappresentanza ai fini tributari è attribuita a chi ne ha l'amministrazione di fatto solo ove non sia determinabile secondo la legge civile.
art. 145 c.p.c.
Invocato dal ricorrente quale norma sulla notificazione alle persone giuridiche; la censura è dichiarata inammissibile.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. richiede un'utilità concreta e attuale, non potendo il processo essere utilizzato per contestare in astratto atti che non incidano sulla sfera giuridica del ricorrente.
- Chi non è destinatario sostanziale dell'atto impositivo, ma contesta solo di essere stato indicato come amministratore di fatto, non ha interesse a far valere l'illegittimità della pretesa tributaria rivolta alla società, salvo che dimostri un'incidenza giuridica diretta sulla propria posizione.
- L'eventuale nullità o inesistenza della notifica di un avviso di accertamento è irrilevante se risulta che il destinatario effettivo o il legale rappresentante della società abbia comunque ricevuto l'atto e lo abbia impugnato, poiché ciò dimostra la piena conoscenza dell'atto.
- In materia tributaria, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche spetta agli amministratori nominati secondo legge e risultanti da pubblicità legale; l'amministratore di fatto assume rilievo solo in via residuale, quando la rappresentanza non sia altrimenti determinabile secondo la legge civile.
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