Sentenza del 16/10/2020 n. 3098 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Interessi passivi - Deducibilità - Limitazioni -Interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione - Non rilevanza ai fini delle limitazioni - Norma agevolativa di stretta interpretazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2011 che aveva recuperato a tassazione una eccedenza del ROL e disconosciuto la deducibilità di interessi passivi. Le appellanti contestavano la motivazione dell'atto e sostenevano che l'art. 1 co. 36 della legge 244/2007 escluda sempre, per mutui garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, il computo di tali interessi ai fini delle limitazioni di deducibilità previste dall'art. 96 TUIR, indipendentemente dalla finalità del finanziamento. L'Ufficio invece ha rilevato che i finanziamenti contestati erano stati contratti per l'acquisto di partecipazioni e per operazioni di rifinanziamento e non avevano la finalità diretta di acquisto o costruzione di immobili destinati alla locazione, per cui l'agevolazione non era applicabile.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto che l'art. 1 co. 36 L.244/2007 sia norma agevolativa soggetta a stretta interpretazione e applicabile in via limitata ai casi di acquisizione o costruzione di immobili destinati alla locazione e alla loro gestione con contratti di locazione; non è applicabile a mutui finalizzati all'acquisto di partecipazioni o a rifinanziamenti non direttamente riconducibili all'acquisto/costruzione di immobili locati. Pertanto è stata confermata la ripresa a tassazione (tra cui la contestata deduzione interessi passivi per €4.038.046 e l'omessa dichiarazione di proventi finanziari per €1.250.000) e le società sono state condannate al pagamento delle spese del grado pari a €2.000.
Norme richiamate
art. 1 comma 36 legge 244/2007
Considerata norma agevolativa di stretta interpretazione; applicabile solo quando il finanziamento ha la finalità diretta di acquisto o costruzione di immobili destinati alla locazione e alla loro gestione con contratti di locazione; non basta la sola garanzia ipotecaria sull'immobile.
art. 96 TUIR (D.P.R. 917/1986)
Prevede la deducibilità degli interessi passivi fino alla concorrenza degli interessi attivi e delle altre componenti finanziarie, con eventuale eccedenza deducibile fino al 30% del ROL; l'agevolazione di cui all'art.1 co.36 L.244/2007 incide su tale meccanismo limitativo solo nei casi previsti dalla norma agevolativa.
Massime di principio
- La mera presenza di una garanzia ipotecaria su un immobile destinato alla locazione non è sufficiente: per applicare l'esclusione prevista dall'art.1 co.36 L.244/2007 il finanziamento deve avere come finalità diretta e documentata l'acquisto o la costruzione dell'immobile destinato alla locazione o la sua gestione tramite locazione.
- Le agevolazioni fiscali di carattere 'agevolativo' vanno interpretate restrittivamente; in dubio l'Ufficio e i giudici richiedono prova del nesso causale tra il mutuo e l'operazione immobiliare agevolata.
- I mutui contratti per l'acquisto di partecipazioni societarie o per operazioni di rifinanziamento non riconducibili direttamente all'acquisto/costruzione dell'immobile locato non rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione.
- Per ottenere e difendere l'applicazione dell'agevolazione è opportuno conservare e produrre documentazione contrattuale che dimostri l'allocazione dei fondi (es. atto di mutuo con esplicita causale, flussi di pagamento direttamente destinati all'acquisto/costruzione), nonché la presenza di contratti di locazione relativi agli immobili interessati.
- In presenza di finanziamenti misti o operazioni complesse (rifinanziamenti, up-front, swap), è necessario dimostrare, con evidenze contabili e contrattuali, la diretta destinazione delle somme alle attività agevolate; in mancanza, l'agevolazione può essere negata.
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