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Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 21571 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Campania deducendo, principalmente, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. La CTR aveva erroneamente affermato che l'appellata non si fosse costituita in giudizio, mentre D.L.G. aveva depositato controdeduzioni prima dell'udienza, contestando l'appello dell'Ufficio e chiedendo la conferma della decisione di primo grado. La contribuente aveva inoltre formulato ulteriori censure sulla validità del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 3-bis, sull'asserita mancata allegazione dello studio di settore, sull'onere della prova, sulla motivazione della sentenza e sulla legittimità degli accertamenti fondati su presunzioni semplici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la CTR avesse erroneamente considerato la contribuente contumace e avesse quindi deciso senza esaminare le sue difese, con concreto pregiudizio del diritto di difesa e del contraddittorio. La Corte ha precisato che, nel processo tributario, la costituzione dell'appellato è ammissibile anche in udienza e che la tardiva costituzione non comporta automaticamente l'inammissibilità, in assenza di una specifica previsione normativa. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 24 Cost.

    La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

    La norma tutela il diritto effettivo della parte di partecipare al processo e svolgere le proprie difese. Non può essere applicata una sanzione processuale non prevista dalla legge quando ciò impedisca ingiustificatamente l'esercizio della difesa.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24, 32, 58 e 61

    Nel processo tributario l'appellato può costituirsi anche tardivamente e, secondo la pronuncia, persino in udienza, poiché la legge non prevede automaticamente l'inammissibilità della costituzione tardiva. La parte conserva il diritto di contestare i fatti e le norme invocate dall'avversario e di produrre documenti nei limiti previsti.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 3-bis

    La disposizione riguarda la definizione automatica delle annualità fiscali mediante condono. La questione se la mancata compilazione o allegazione dello studio di settore incidesse sul perfezionamento del condono non è stata esaminata dalla Cassazione, perché assorbita dall'accoglimento dei motivi processuali.

  • Art. 2697 c.c.

    La censura relativa all'onere della prova, in particolare sulla mancata allegazione del modello di studio di settore, non è stata decisa nel merito a causa dell'assorbimento dei motivi successivi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    La questione riguardante la legittimità degli accertamenti fondati su presunzioni semplici non è stata esaminata dalla Corte, poiché il rinvio imponeva alla CTR di riesaminare preliminarmente il processo nel rispetto del contraddittorio.

Massime di principio

  • Se il giudice dichiara erroneamente contumace una parte che si è costituita, e tale errore le impedisce concretamente di far valere le proprie difese, sussiste una violazione del contraddittorio e della garanzia costituzionale di difesa.
  • Nel processo tributario la costituzione tardiva dell'appellato non è automaticamente inammissibile, soprattutto quando la legge non prevede espressamente tale sanzione; la parte può comunque difendersi e, nei limiti processuali applicabili, produrre documenti.
  • Un errore processuale che incide concretamente sulla possibilità di difesa può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito, senza che la Corte di cassazione debba esaminare le questioni sostanziali rimaste assorbite.
  • Quando una sentenza viene cassata per violazione del contraddittorio, le questioni di merito, come la validità di un condono o la sufficienza della prova dell'Amministrazione, devono essere riesaminate dal giudice del rinvio.
  • La sola tempestività ridotta della costituzione non giustifica l'esclusione delle difese se la parte ha comunque depositato l'atto prima della trattazione e non è prevista una specifica sanzione di inammissibilità.

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