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Sentenza

Sentenza del 12/02/2018 n. 572 - Comm. Trib. Prov. Milano

Registro - Divisione comunione ereditaria - Conguaglio divisionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di liquidare l'imposta di registro sui conguagli è stata ritenuta erronea. La somma, benché indicata nella sentenza d'appello come conguaglio divisionale, costituiva in realtà una diversa modalità di attribuzione della quota ereditaria e non una ricchezza aggiuntiva. Pertanto, doveva applicarsi esclusivamente l'imposta di registro dell'1% sull'intero valore netto della massa comune.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la corretta qualificazione fiscale delle somme attribuite in sede di divisione di una comunione ereditaria. Secondo il ricorrente, tali somme non costituivano un conguaglio in senso proprio ai sensi dell'art. 728 c.c., cioè una somma aggiuntiva necessaria per compensare una sproporzione di valore tra le quote, ma rappresentavano semplicemente l'assegnazione della quota ereditaria in denaro anziché in natura. Di conseguenza, non era dovuta un'imposta di registro autonoma sui cosiddetti conguagli.

Norme richiamate

  • Art. 728 del codice civile

    È richiamato in relazione al conguaglio divisionale.

    Il conguaglio previsto dalla norma ha la funzione di rendere omogenee nel valore le quote ereditarie quando l'assegnazione in natura non consente una perfetta corrispondenza. Non ricorre, invece, quando la somma attribuita costituisce soltanto la quota ereditaria assegnata in forma monetaria, senza attribuire ricchezza ulteriore.

  • Imposta di registro sulla divisione ereditaria

    1% sull'intero valore netto della massa comune.

    Quando le somme attribuite non sono veri conguagli compensativi, ma rappresentano la liquidazione o assegnazione della quota ereditaria, l'imposta deve essere calcolata applicando l'aliquota dell'1% all'intero valore netto della massa comune, senza una tassazione aggiuntiva sui cosiddetti conguagli.

Massime di principio

  • Per stabilire il corretto trattamento fiscale di una somma versata in una divisione ereditaria, conta la sua funzione effettiva e non il nome utilizzato nell'atto o nella sentenza.
  • Il vero conguaglio divisionale presuppone una sproporzione tra le quote assegnate e serve a compensare il maggior valore attribuito a un condividente; in tal caso può avere un trattamento fiscale distinto.
  • Se la somma costituisce semplicemente la quota ereditaria spettante a un condividente, assegnata in denaro invece che mediante beni, non deve essere considerata ricchezza aggiuntiva né tassata come autonomo conguaglio.
  • In situazioni analoghe occorre confrontare il valore della quota spettante con il valore dei beni effettivamente assegnati a ciascun condividente e verificare se il pagamento abbia funzione compensativa oppure meramente sostitutiva dell'assegnazione in natura.
  • La qualificazione fiscale deve basarsi sulla sostanza economica dell'operazione di divisione, evitando che l'uso improprio del termine "conguaglio" comporti una maggiore imposizione.

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