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Sentenza

Sentenza n. 1163/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza alle sentenze: -n. 309/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 16.04.2024 all’esito del procedimento RG n. 40/2024; -n. 508/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 20.06.2024 all’esito del procedimento RG n. 192/2024.

Giustizia amministrativa202502615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, delle sentenze del Tribunale di Livorno n. 309/2024 e n. 508/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 309/2024 e n. 508/2024, entrambe passate in giudicato e notificate in forma esecutiva all'Amministrazione. La prima sentenza aveva accertato il diritto alla Carta docente, per l'importo di euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici indicati nella pronuncia, oltre rivalutazione e interessi, condannando il Ministero a mettere a disposizione la Carta. La seconda aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 290,84, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di retribuzione professionale docente per periodi di servizio a tempo determinato. L'Amministrazione aveva eseguito soltanto la parte relativa alle spese del primo giudizio, senza dimostrare l'esecuzione delle obbligazioni principali. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'attuazione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La notifica iniziale presso il domicilio reale dell'Amministrazione è stata spontaneamente rinnovata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che le sentenze del giudice ordinario erano passate in giudicato, erano state notificate all'organo competente e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dimostrato la materiale corresponsione delle somme e l'attribuzione della Carta docente, il giudice ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alle sentenze. È stato assegnato al Ministero il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, è stato nominato commissario ad acta, con il termine successivo di 60 giorni per provvedere agli adempimenti necessari, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo. Le spese del giudizio, pari a euro 800,00 oltre IVA e CAP, sono state poste a carico del Ministero e attribuite ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    penalità di mora ai sensi dell’art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per assicurare l'esecuzione del giudicato; nella fattispecie la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”

    La penalità di mora è stata fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente alla liquidazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    pagamento in “conto sospeso”

    Il commissario ad acta può avvalersi, se necessario, del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla condanna pecuniaria.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    rivalutazione e interessi sulle somme a tale titolo dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma

    Gli accessori sulle somme riconosciute dalle sentenze del giudice ordinario devono essere corrisposti nei limiti stabiliti dalla disposizione richiamata.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione integrale di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'Amministrazione abbia adempiuto solo parzialmente alle obbligazioni accertate o non ne abbia dimostrato l'adempimento.
  • Quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'organo competente alla liquidazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non sussiste l'ostacolo temporale all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere entro un termine successivo in caso di inutile decorso del primo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo saldo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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