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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36426/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TIA per gli anni 2010 e 2011 relativo a un capannone industriale di circa 1.362 mq. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che la tariffa non fosse dovuta per i locali in cui si producono rifiuti speciali non assimilati, qualora il contribuente provi di smaltirli a proprie spese, e che il regolamento comunale non potesse estendere il tributo oltre i limiti della normativa primaria. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: con il primo ha denunciato violazione del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, e del d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 195, comma 2, lett. e), e 238, sostenendo che le disposizioni regolamentari comunali continuavano a produrre effetti nel regime transitorio e che la tariffa era stata applicata solo nella quota fissa; con il secondo ha ribadito che, secondo la disciplina applicabile, la quota fissa della TIA si applica anche ai locali di produzione di rifiuti speciali non assimilati, in relazione al costo del servizio di raccolta e smaltimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha affermato che la TIA, nella sua articolazione in quota fissa e quota variabile, ha un fondamento legale che consente l'applicazione della quota fissa anche ai locali di produzione di rifiuti speciali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la controricorrente è stata condannata a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge per entrambi i motivi di ricorso.

  • d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49

    la tariffa di igiene ambientale (cd. TIA) «deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.»

    la norma fonda l'assoggettamento alla TIA dei locali occupati o condotti nel territorio comunale e consente l'applicazione della quota fissa anche ai locali produttivi di rifiuti speciali.

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e)

    è richiamato come norma rilevante per la disciplina della tariffa nel regime transitorio e per la legittimità delle disposizioni regolamentari comunali.

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238

    è richiamato per sostenere la persistente operatività della disciplina tariffaria e l'applicazione della quota fissa ai locali di produzione dei rifiuti speciali non assimilati.

  • d.lgs. n. 507 del 1993

    è richiamato solo per il raffronto storico, quale previgente disciplina della TARSU rispetto alla quale la TIA è considerata una mera variante.

Massime di principio

  • La TIA, pur presentando continuità con la TARSU e natura di tributo, si articola in una quota fissa e in una quota variabile con diversa funzione e diversa incidenza sulle superfici tassabili.
  • La quota variabile della TIA può essere esclusa o ridotta per le superfici nelle quali il contribuente dimostri di non produrre rifiuti urbani o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente.
  • La quota fissa della TIA ha copertura di costi del servizio riferiti alle componenti essenziali e ai servizi indivisibili di gestione dei rifiuti, e quindi può gravare anche su locali produttivi di rifiuti speciali non assimilati.
  • In presenza di una base legale della pretesa tributaria, la disciplina regolamentare comunale che si conformi a tale base non è illegittima per il solo fatto di applicare la tariffa ai locali produttivi.
  • Quando la decisione di merito poggia su un erroneo presupposto circa l'ampiezza del perimetro applicativo della quota fissa della TIA, la Cassazione può cassare e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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