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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07647/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)

La controversia

Un consulente finanziario, destinatario di una delibera sanzionatoria della Consob per abuso di informazioni privilegiate e per abusiva raccomandazione di acquisto di azioni, aveva ottenuto in appello l’annullamento integrale della sanzione. La Corte d’appello aveva ritenuto insufficienti gli indizi valorizzati dall’autorità, esaminandoli singolarmente e reputandoli non univoci, con particolare riferimento ai contatti tra i soggetti coinvolti, alla tempistica degli acquisti di azioni Poltrona Frau, all’entità degli investimenti e ai possibili motivi alternativi delle operazioni. L’autorità di vigilanza ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) falsa applicazione delle norme sulla prova per presunzioni, lamentando che il giudice di merito aveva negato rilievo ai singoli indizi senza procedere alla necessaria valutazione globale e unitaria del materiale presuntivo; (2) nullità della sentenza per motivazione mancante o assolutamente carente sulla specifica contestazione della raccomandazione illecita di acquisto fatta ai clienti, non essendo stata resa alcuna effettiva pronuncia su tale profilo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto corretto il rilievo della ricorrente secondo cui, in tema di prova per presunzioni, il giudice di merito deve prima valutare analiticamente i singoli elementi e poi apprezzarli complessivamente in modo unitario, verificando la loro concordanza e la capacità combinata di fondare la prova indiziaria. Ha inoltre rilevato un vizio motivazionale radicale perché la sentenza impugnata non si era affatto pronunciata sulla distinta e autonoma contestazione di abusiva raccomandazione d’acquisto ai clienti. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 187 bis d.lgs. n. 58/1998

    norma che individua l’illecito di abuso di informazioni privilegiate contestato nella fattispecie sanzionatoria oggetto di opposizione

  • art. 187 quater, comma 1, d.lgs. n. 58/1998

    norma richiamata per la sanzione accessoria applicata dalla Consob

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    norma richiamata nel ricorso come disciplina dell’opposizione alle sanzioni amministrative

  • art. 2727 c.c.

    norma sulle presunzioni semplici, richiamata per la formazione della prova indiziaria

  • art. 2729 c.c.

    norma sulle presunzioni semplici, applicabile alla valutazione analitica e poi globale degli indizi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente il sindacato di legittimità per violazione dei criteri giuridici in tema di prova presuntiva

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nel testo novellato consente solo il controllo sul minimo costituzionale della motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l’interpretazione della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • In tema di prova per presunzioni, il giudice di merito deve svolgere un duplice passaggio logico: prima la selezione analitica degli indizi dotati di potenziale rilevanza, poi la loro valutazione complessiva e unitaria per verificare concordanza e idoneità probatoria della sintesi.
  • È censurabile in cassazione la decisione che si limiti a svalutare i singoli elementi indiziari in modo atomistico, senza verificare se la loro combinazione possa rafforzarsi reciprocamente e integrare una prova presuntiva sufficiente.
  • Il controllo di legittimità sulla prova presuntiva non invade il merito della valutazione degli indizi, ma verifica il rispetto dei criteri giuridici di formazione della prova critica.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, non il semplice difetto di sufficienza.
  • Quando la sentenza di merito omette di pronunciarsi su una specifica contestazione autonoma, ricorre un vizio di motivazione radicale idoneo a determinare la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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