Cassazione Penale, Sentenza n. 8064/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione contestando tre profili principali: 1) violazione dell'art. 497-bis c.p. e dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che non sussisteva prova della partecipazione alla fabbricazione del documento falso e che il mero uso personale o il semplice aver fornito la propria fotografia non potessero integrare il reato previsto dal comma secondo dell'art. 497-bis; 2) violazione dell'art. 648 c.p. (ricettazione), lamentando che i giudici di merito non avessero accertato la consapevolezza dell'illiceità della provenienza della carta d'identità in possesso dell'imputato; 3) vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nella qualificazione della recidiva e della continuazione (richiesta di applicazione di regole circa equivalenza aggravanti/attenuanti, riconoscimento di continuazione anche con la contravvenzione di cui al capo E), nonché vizio di motivazione sulla mancata valutazione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: 1) ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui il possesso di una carta d'identità contenente la fotografia del possessore con generalità false costituisce indice significativo (e, in assenza di plausibile spiegazione alternativa, prova indiziaria) della partecipazione alla contraffazione, con la conseguente applicazione dell'art. 497-bis, comma secondo; la tesi alternativa del ricorrente (che la foto fosse stata fatta dal falsario) è stata considerata mera ricostruzione alternativa non suffragata da elementi probatori; 2) ha confermato che, ai fini della ricettazione (art. 648 c.p.), la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da reato consente di inferire la conoscenza dell'origine illecita anche quando il bene sia un documento di identificazione, essendo possibile il collegamento immediato con il legittimo titolare; 3) ha ritenuto generico e infondato il motivo relativo alla quantificazione della pena e alla recidiva: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva e la determinazione della pena, conformandosi anche all'indirizzo di Sez. U. n. 31669/2016 in ordine agli effetti della recidiva sulla disciplina della continuazione e sugli aumenti di pena. Inoltre è stato correttamente escluso il vincolo di continuazione con la contravvenzione (capo E) per mancanza di elementi che dimostrassero la sussistenza di un programma criminoso unitario. Conseguentemente il provvedimento impugnato è confermato; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
Il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità integra il reato previsto dal comma secondo, poiché la presenza della foto indica una partecipazione alla contraffazione e costituisce un contributo causale essenziale alla formazione del documento falsificato, soprattutto in assenza di una plausibile spiegazione alternativa
art. 648 cod. pen.
La mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da reato (anche se si tratta di un documento d'identità) può essere valutata come prova della consapevolezza della provenienza illecita ai fini della ricettazione
art. 192 cod. proc. pen.
Contestata dal ricorrente in relazione alla valutazione probatoria; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione della disciplina del giudizio probatorio richiamata
art. 81 cod. pen.
In tema di reato continuato l'aumento di pena previsto dall'art. 81, comma quarto, non è escluso dall'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto; la Corte seguita l'orientamento della Sezione Unite n. 31669/2016
art. 99 cod. pen.
La recidiva prevista può essere ritenuta dall'organo giudicante e influenza la determinazione degli aumenti in caso di reato continuato secondo la giurisprudenza richiamata
art. 69 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non persuasive rispetto alla motivazione della Corte territoriale
art. 4 L. 110/1975
Riferito al reato contravvenzionale contestato (capo E); la Corte ha escluso la continuazione con i reati principali in mancanza di elementi che dimostrino un programma criminoso unitario
art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi di tale norma, alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, quantificata nel caso in euro 3.000,00
Massime di principio
- Il possesso di un documento di identificazione recante la fotografia del possessore con generalità false costituisce un forte indizio di partecipazione alla falsificazione: in assenza di una plausibile spiegazione alternativa, i giudici possono ritenere integrata la fattispecie aggravata dell'art. 497-bis, comma secondo
- La mancata giustificazione del possesso di un bene proveniente da reato può essere valutata come prova della conoscenza dell'origine illecita anche se il bene è un documento d'identità, per la possibilità di collegamento immediato con il legittimo titolare
- La fornitura della propria fotografia utilizzata per la formazione di un documento falso può essere considerata un contributo causale rilevante per la realizzazione del reato di fabbricazione/formatore di documenti falsi
- In tema di continuazione e di aumenti di pena, l'applicazione della recidiva può incidere sul calcolo delle maggiorazioni; la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 31669/2016) chiarisce come operi l'interazione tra recidiva e limiti previsti dall'art. 81, comma quarto
- Per il riconoscimento della continuazione tra reati è necessario dimostrare un programma criminoso unitario: la mera simultaneità o prossimità temporale non è sufficiente a fondare la continuazione con fattispecie contravvenzionali
- In sede difensiva è fondamentale fornire spiegazioni plausibili e prove sulla provenienza di documenti o beni contestati, perché la mancata giustificazione può diventare elemento decisivo a carico
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